Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12601 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO CHIARA, (c/o

Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari I.P.Z.S.), che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato AMODEO ROBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FAGIOLO MARCO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimata –

e sul ricorso 30459-2006 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO CHIARA, (c/o

Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari I.P.Z.S.), che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale con memoria di costituzione

avverso la sentenza n. 4938/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2005 R.G.N. 8092/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA per delega TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato AMODEO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione, del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, poi riuniti fra loro e ad altri di analogo oggetto, P.S. e C.A., dipendenti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (qui di seguito, per brevità, anche IPZS) convennero in giudizio avanti al Tribunale di Roma la propria datrice di lavoro, esponendo che, dopo avere lavorato presso la convenuta in forza di borse di studio, erano state assunte in prova con inquadramento iniziale al livello (OMISSIS) del CCNL Aziende Grafiche e, alla fine del periodo di prova, definitivamente assunte con inquadramento al livello (OMISSIS) del medesimo CCNL; erano state tuttavia distolte dalle attività di ideazione, progettazione ed esecuzione di modelli di medaglie, placchette ed opere tridimensionali, venendo invece prevalentemente utilizzate in attività di competenza di operai specializzati svolte su opere progettate da altri; le ricorrenti chiesero quindi l’inquadramento al superiore livello (OMISSIS), rivendicando il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno per la subita dequalificazione.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Giudice adito respinse i ricorsi.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23.9.2004 – 26.9.2005, accogliendo parzialmente il gravame delle lavoratrici, condannò l’IPZS al risarcimento del danno alla professionalità arrecato alle lavoratrici, in misura pari alle differenze retributive tra il livello (OMISSIS) del CCNL Aziende Grafiche ed affini e quello in fatto erogato, oltre accessori.

A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue:

– correttamente il primo Giudice aveva rigettato la domanda di riconoscimento della qualifica superiore sul rilievo che le ricorrenti avevano dedotto che, a partire dalla data di assunzione, non avevano espletato le “mansioni superiori” proprie del rivendicato livello (OMISSIS);

– contrariamente, invece, a quanto ritenuto dal primo Giudice, sia pure come domanda ulteriore, le ricorrenti avevano lamentato anche la mancata adibizione allo svolgimento delle mansioni indicate nella lettera di assunzione o, per lo meno, a quelle più importanti, censurandola come illegittima per inadempimento contrattuale e chiedendo la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno;

– tale domanda doveva ritenersi fondata, poichè, avuto riguardo al contenuto delle attività per le quali era stata disposta l’assunzione in prova, le ricorrenti erano state adibite a mansioni avulse da quelle indicate nella lettera di assunzione; in particolare, mentre la prestazione convenuta, oggetto del contratto, era un’attività di ideazione e progettazione di modelli e prototipi e di quanto a tale attività connesso, ivi compresa la realizzazione dell’opera, le prestazioni di fatto rese si sostanziavano in un’attività di finitura di multipli, anzichè di modelli e prototipi;

– avuto riguardo alle declaratorie contrattuali e, in particolare, al profilo dell’incisore, proprio degli impiegati tecnici inquadrati nel livello (OMISSIS), doveva quindi convenirsi che le lavoratrici erano state adibite a mansioni inferiori a quelle per le quali erano state assunte, con evidente pregiudizio della loro professionalità e con conseguente diritto a risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 2103 c.c.;

– le domande di ristoro di altri danni, alla salute e alla vita di relazione, erano da ritenersi inammissibili, siccome proposte per la prima volta in grado di appello.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimata P.S. ha resistito con controricorso.

L’intimata C.A. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con l’unico articolato motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 132 c.p.c.; art. 2103 c.c.), nonchè vizio di motivazione, sotto due distinti profili:

a) la liquidazione del danno era avvenuta in assenza di qualsivoglia specifica allegazione al riguardo da parte delle lavoratrici, nè era dato sapere in base a quali elementi la Corte territoriale avesse derivato la parametrazione del preteso danno professionale al corrispettivo da pagarsi in relazione alle mansioni di cui al livello (OMISSIS); b) le mansioni di cui alla lettera di assunzione non rientravano nei profili professionali de gruppo (OMISSIS) e, in particolare, in quello indicato dalla Corte con riferimento all’incisore bozzettista.

2.1 La prima ragione di doglianza è infondata, avendo la Corte chiaramente indicato, con l’esplicito riferimento al livello contrattuale (OMISSIS), nel cui ambito dovevano essere ricomprese le mansioni di assunzione, il parametro utilizzato per la liquidazione del danno alla professionalità.

La medesima doglianza presenta altresì profili di inammissibilità, poichè l’assunto della ricorrente inerente alla mancata allegazione delle circostanze di danno da parte delle lavoratrici è meramente affermato, senza che sia stato riprodotto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto degli atti processuali da cui andrebbe desunta la fondatezza della censura.

2.2 La seconda ragione di doglianza è anch’essa inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo state ivi riportate nella loro interezza (salvo un breve passo inerente ad un unico profilo professionale) le declaratorie, di cui viene lamentata l’erronea interpretazione, ricomprese nel livello contrattuale (OMISSIS), nè, parimenti, quelle inerenti al livello nell’ambito del quale era stato invece disposto l’inquadramento delle lavoratrici. Inoltre, pur deducendo l’erronea interpretazione delle fonti contrattuali, la ricorrente non indica da quali criteri ermeneutici, e in che modo, la Corte territoriale si sarebbe discostata, limitandosi a prospettare una propria diversa lettura di tali fonti, con ciò introducendo una valutazione di merito inammissibile in questa sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22536/2007; 7500/2007; 15969/2005).

2.3 Il motivo deve pertanto essere disatteso.

3. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia accolto la domanda di inquadramento nel livello (OMISSIS) a partire dalla sua data di assunzione, pur avendo riconosciuto che il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione dell’art. 2103 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude il suo inquadramento nelle “mansioni superiori”, non essendo stato mai azionato il diritto al relativo inquadramento per effetto dell’avvenuto espletamento delle medesime.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto sussistente il danno alla professionalità, non abbia riconosciuto anche la liquidazione del “danno non patrimoniale ad esso inevitabilmente connesso”.

3.1 Va disattesa l’eccezione di inammissibilità, per mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., svolta dalla ricorrente principale.

L’art. 366 bis c.p.c. è infatti applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e, quindi, non può trovare applicazione per il presente ricorso incidentale, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.9.2005.

3.2 Il primo e il secondo motivo, siccome fra loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente. La Corte territoriale ha accertato “l’inadempimento contrattuale dell’Istituto che non ha adibito i ricorrenti alle mansioni per le quali erano stati assunti, mansioni che per vincolo contrattuale rientravano nella categoria degli impiegati tecnici livello iniziale di incisori – bozzettisti”; ha inoltre accertato che, in base alle declaratorie del CCNL, gli impiegati tecnici erano inquadrati nel livello (OMISSIS).

Tuttavia, nonostante tali inequivoci accertamenti fattuali, ha contraddittoriamente disatteso la domanda, svolta dalla odierna ricorrente incidentale, di inquadramento, fin dall’assunzione, nell’indicato livello (OMISSIS), con conseguente violazione del diritto della medesima, riconosciutole dall’art. 2103 c.c., comma 1, alla corrispondenza fra mansioni di assunzione e mansioni di adibizione. I motivi di ricorso incidentale all’esame devono pertanto ritenersi fondati.

3.3 Il terzo motivo è infondato, poichè, dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso incidentale, emerge che soltanto in grado d’appello erano state specificate – e quindi concretamente dedotte – le pretese ragioni di danno connesse al pregiudizio alla salute, alle lesioni psicofisiche e alla frustrazione per l’ingiustizia dei trattamenti subiti.

4. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto (con riferimento al primo e al secondo motivo) il ricorso incidentale.

Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia fra l’Istituto ricorrente e l’intimata C. A. può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della predetta all’inquadramento nel livello (OMISSIS) del CCNL Aziende Grafiche ed affini a far tempo dalla sua data di assunzione.

Seguendo il criterio della soccombenza, la ricorrente principale va condannata alla rifusione delle spese, per il solo giudizio di cassazione quanto alla P. e per l’intero processo quanto alla C., nella misura rispettivamente indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di C.A. all’inquadramento nel livello (OMISSIS) del CCNL Aziende Grafiche ed affini a far tempo dalla sua data di assunzione;

condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, che liquida:

– quanto a P.S., in Euro 23,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge;

– quanto a C.A., in Euro 1.800,00 (milleottocento), di cui Euro 600,00 (seicento) per diritti, per il giudizio di primo grado; in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), di cui Euro 850,00 (ottocentocinquanta) per diritti, per il giudizio di appello; in Euro oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, per il giudizio di Cassazione; il tutto oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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