Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12601 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/05/2017),  n. 12601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18914/2014 proposto da:

D.T.F., D.T.C., D.T.G.,

C.G., D.T.M.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI,

che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei sigg.ri

P.V. e D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA, CA.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2991/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

uditQ l’Avvocato FRANCESCA OLIVETI per delega;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23 luglio 2013, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.T.C., C.G., D.T.F., D.T.M.P. e D.T.G., tutti eredi di D.T.M., deceduto mentre era alla guida di un motorino scontratosi con l’autovettura di Ca.Sa., assicurata con la Fondiaria Sai Assicurazioni, scontro avvenuto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a causa di una manovra eseguita da un veicolo rimasto sconosciuto che aveva urtato il ciclomotore nella parte anteriore sinistra, costringendolo a spostarsi verso il centro della carreggiata.

Avverso questa decisione propongono ricorso D.T.C., C.G., D.T.F., D.T.M.P. e D.T.G. con due motivi.

Resistono con controricorso la Unipol Sai Assicurazioni e le Assicurazioni Generali,in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ca.Sa. non presenta difese.

Il collegio ha invitato il consigliere estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità di Ca.Sa. nella produzione dell’incidente ed ha dichiarato la responsabilità del sinistro ascrivibile misura del 70% al conducente del veicolo non identificato, riconoscendo la concorrente responsabilità di D.T.M. nella misura del 30% e di conseguenza ha condannato le Generali Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore degli attuali ricorrenti della somma di Euro 715.850,00.

La Corte d’appello, accogliendo l’appello delle Assicurazioni Generali, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attuali ricorrenti, sul rilievo che non era stata raggiunta la prova che l’incidente era avvenuto a causa della condotta di un veicolo rimasto sconosciuto –

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19.

Il motivo attinge l’accertamento del comportamento non diligente tenuto dai parenti di D.T.M. al fine di collaborare all’identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.

3. Il motivo è infondato.

E’ noto che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte -, “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012); deve sottolinearsi che l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti (Cass. Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).

4. La Corte di appello si è attenuta tali principi e ed ha accertato preliminarmente che non era stata fornita la prova che l’incidente era avvenuto con le modalità indicate dagli attori in citazione, vale a dire per l’intervento di un veicolo rimasto sconosciuto che nell’urtare il motociclo della vittima l’aveva spinto al centro della carreggiata portandolo allo scontro con l’autovettura condotta dalla Ca..

In particolare la Corte di merito ha ritenuto inattendibili i testi escussi nel giudizio di primo grado, non essendo stata raggiunta la prova che tali testi fossero effettivamente presenti al fatto, e che in ogni caso le loro deposizioni erano contraddittorie e non coerenti con quanto dedotto in citazione dagli attori e con quanto dichiarato dal padre del D.T. nell’interrogatorio del dibattimento penale.

In particolare ha ritenuto che l’intera costruzione dell’intervento causale dell’auto pirata era rimasta sfornita di prova e sostanzialmente inverosimile. Inoltre la Corte di merito ha dato rilievo al comportamento dei parenti di D.T. che avevano omesso di indicare nell’ambito delle indagini penali la presenza di testimoni oculari citati nel giudizio civile a distanza di molti anni, esclusivamente al fine dell’accertamento della circostanza che il sinistro era stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: e avevano determinato un difetto cognitivo nelle forze dell’ordine che aveva contribuito al fallimento delle indagini sulla identificazione dell’ignoto conducente.

Le modalità della prospettazione del fatto ed il comportamento tenuto dai parenti della vittima sono stati considerati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della valutazione complessiva dell’insieme delle risultanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata pubblicata il 23-72013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

La denunzia effettuata dai ricorrenti non corrisponde al modello di vizio di motivazione oggi ammissibile in cassazione, in quanto la censura ripercorre tutto l’accertamento in fatto effettuato dalla Corte d’appello al fine di escludere la prova della presenza di un veicolo sconosciuto che aveva determinato l’evento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge per ciascuno dei resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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