Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12601 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Celimontana 38, presso l’avv. PANANTI Paolo, che la rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Sandra Sandri del Foro di Verona, per

procura in atti;

– controricorrente –

e

R.P.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia in data 22

ottobre 2007, nel procedimento n. 824/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– ritenuto che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza in data 22 ottobre 2007, notificata ad istanza di parte il 25 gennaio 2008,con la quale la Corte di appello di Brescia, su ricorso di A.C., ha dichiarato l’efficacia nello Stato della sentenza del Tribunale Ecclesiatico Regionale Lombardo del 30 settembre 2004 che ha pronunciato la nullità, per vizio del consenso, del matrimonio contratto il (OMISSIS) fra la nominata A. e R.P.;

– considerato che il ricorso in questione – con il quale, denunciandosi “erronea applicazione di norme di diritto” per avere la Corte di appello configurato come errore essenziale sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente, l’errore di valutazione compiuto dall’attrice circa la reale situazione patrimoniale del futuro coniuge, il quale avrebbe volutamente occultato una sua pesante situazione debitoria derivante da una pregressa attività commerciale – appare inammissibile in quanto è privo della esposizione, anche sommaria, dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e non è illustrato, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, dalla formulazione di un quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);

– ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto, con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. 2010/3824).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA