Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12600 del 25/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24672-2018 R.G. proposto da:
C.T.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1159/07/2018 della Commissione tributaria
regionale dell’ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata il
30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che C.T. aveva notificato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi per l’anno d’imposta 2009 derivanti dall’accertata plusvalenza di cessione di immobili.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso della contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte del 27/08/2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.
2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).
3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.
4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020