Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12600 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DOTT. A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 142/C, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1265/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

depositata l’8/11/05 r.g.n. 707/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza non definitiva n. 258/02 del 21 febbraio 2002 il giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. dichiarava che P.E. aveva lavorato alle dipendenze del notaio A.S., in qualità di impiegata, dal 15 aprile 1996 al 10 giugno 1997 per tre giorni a settimana e per diciotto ore lavorative settimanali, riconoscendo contestualmente alla ricorrente il diritto al T.F.R., nonchè le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante secondo i parametri del contratto collettivo applicabile, in misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio.

Con la successiva sentenza definitiva n. 331/04 del 4 marzo 2004 lo stesso giudice “rigettava” il ricorso della P. compensando le spese di lite. Invero, in motivazione il decidente dava atto dell’errore materiale del dispositivo, dovendo, invece, ritenersi che l’ A. era tenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 7.196,56, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, quantificata dal c.t.u. nominato nel prosieguo del giudizio, per le voci riconosciute dalla precedente sentenza.

2. Avverso la prima sentenza, con ricorso depositato l’11 ottobre 2002, proponeva appello l’ A. deducendo che erroneamente era stata affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, a parte alcune affermazioni ora generiche (teste L. M.), ora false e compiacenti (teste D.G.), dall’istruttoria non erano emersi i caratteri fondamentali di tale tipo di rapporto, ossia la collaborazione e la subordinazione, la continuità e l’onerosità. Del resto, i testi G., R. e S. avevano confermato detto assunto, mentre era stata elargita la somma di L. 700.000, solo per soddisfare una momentanea situazione di difficoltà economica della P., che si presentava in studio per reiterare la richiesta di assunzione.

Errata doveva ritenersi anche la quantificazione temporale ed oraria del rapporto effettuata dal primo giudice, dal momento che non erano significative sul punto le dichiarazioni del teste S., vuoi per la saltuarietà della sua presenza in studio, vuoi per genericità delle sue affermazioni. Chiedeva, pertanto, che venisse riformata la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la P., contestando gli assunti dell’appellante e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.

4. Con ricorso depositato il 6.4.2004, l’ A. proponeva appello anche avverso la seconda sentenza, deducendone la nullità per il contrasto tra dispositivo e motivazione. Chiedeva, quindi, che, previa riunione dei due giudizi, venisse dichiarata detta nullità, con rigetto nel merito delle domande della P. e con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva l’appellata, rilevando che non si verteva in ipotesi nullità, bensì di mero errore materiale, e chiedeva che, previo rigetto dell’istanza di riunione, venisse accolto, in via incidentale, l’appello proposto contestualmente per ottenere in parziale riforma, la correzione di detto errore o, in subordine, che gli atti venissero rimessi al primo giudice per tale adempimento. Per il resto insisteva per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e compensi.

5. Con sentenza n. 1265/05 del 8 novembre 2005, depositata in pari data, notificata il 15 luglio 2006, la Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando, rigettava gli appelli e condannava l’ A. al pagamento in favore della P. della somma di Euro 7.196,56 con interessi e rivalutazione come per legge;

condannava l’appellante al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio.

6. L’ A. propone ora ricorso per cassazione con tre motivi.

Nessuna difesa ha svolto la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo le risultanze processuali offerto la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. La P., cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, ex art. 2094 c.c., del rapporto e della natura subordinata dello stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c.. La Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello avverso la sentenza definitiva n. 331/04 del Tribunale di Barcellona sulla scorta del presupposto che il vizio di nullità rimane superato dal concomitante gravame, svolto in via incidentale dalla P., volto ad ottenere “impropriamente” la correzione di un errore materiale. Ma in realtà anche l’appello incidentale proposto dalla P. era stato rigettato sicchè deve ritenersi – secondo il ricorrente – che anche la sentenza resa dalla Corte di Appello sia nulla.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte di Appello errato nel condannarlo al pagamento delle spese del giudizio.

2. Il ricorso – i cui primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Da una parte è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata perviene al rigetto dell’appello principale dell’odierno ricorrente all’esito di accertamento di fatto che risulta incensurabile, sotto l’unico profilo, deducibile in sede di legittimità, del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

In vero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risultante dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, nè, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

D’altra parte deve considerarsi che l’errore materiale della sentenza (anche della sentenza d’appello) – che allo stesso tempo condanna l’ A. al pagamento della somma già quantificata dal primo giudice in favore della P., ma testualmente “rigetta gli appelli” (quindi sia quello principale sia quello incidentale) – è di tutta evidenza e non costituisce motivo di nullità dello stesso, ma è possibile attivare la procedura di correzione dello stesso.

3. Il terzo motivo è da rigettare essendo la Corte d’appello limitatasi a fare applicazione del canone secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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