Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12600 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/05/2017),  n. 12600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3320/2013 proposto da:

T.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA

PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA MARIA AGNESE

RINELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSIA GENITRINI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, in liquidazione in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore

O.G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

TERRAZZE DEL PRESIDENTE S3 SRL, in persona dell’amministratore unico

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA ELISABETTA

GIAMMARUSTO giusta delega in calce al controricorso;

LATINAGESTIONI IMMOBILIARI SRL in persona del suo legale

rappresentante Dott. C.I., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO TORTORA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO

SABBADINI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ROMANA RECAPITI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4631/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ALFREDO RESI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BERTI per delega;

udito l’Avvocato ALESSANRO TORTORA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 dicembre 2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta da T.S. volta all’accertamento della violazione del diritto di prelazione che gli spettava quale conduttore di un immobile sito in (OMISSIS), in forza di contratto di locazione concluso con l’INA, con la richiesta di nullità di tutti gli atti di trasferimento del bene dall’originaria proprietaria Ina alla S.r.l. Iniziative Immobiliari, e quindi alla Latina Gestioni e da ultimo alla Zelanda 2004 Srl, ora Terrazze del Presidente S3.

Avverso questa decisione propone ricorso T.S. con due motivi illustrati da successiva memoria.

Resistono con controricorso la Iniziative Immobiliari Srl in liquidazione, le Terrazze del Presidente S3 Srl, già Zelanda 2004 s.r.l, e la Latina Gestioni Immobiliari.

La Romana Recapiti s.p.a. non ha presentato difese.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha accertato che il T. non aveva esercitato la prelazione nel termine perentorio del 20 settembre 2004, di cui alle comunicazioni della Latina Gestioni Immobiliari del 19 luglio 2004, pervenuta all’indirizzo del destinatario ma rifiutata in data 23 luglio 2004, e alle successive comunicazioni del 6 settembre 2004 della Iniziative Immobiliari Srl e del 15 settembre 2004 della Latina Gestioni Immobiliari, alla quale ultima il T. aveva risposto dichiarando, con telegramma dei 20-9-04,di essere impossibilitato ad aderire al diritto di opzione.

Di conseguenza ha ritenuto che l’attuale ricorrente era decaduto dal diritto di esercitare la prelazione nel termine perentorio assegnatogli.

La corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 8. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che li lega e sono infondati.

Si osserva che con le censure di vizio di motivazione il ricorrente non individua effettivamente punti di insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata, ma contesta gli accertamenti in fatto dei giudici di merito in relazione ai tempi e dalle modalità delle varie comunicazioni inviategli ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dagli enti succedutesi nel tempo nella proprietà dell’immobile locato.

4. In particolare, in relazione alla comunicazione del 19 luglio 2004, pervenuta all’indirizzo del destinatario ma rifiutata, il ricorrente contesta che non è stata fornita alcuna prova di una persona diversa dal destinatario che abbia rifiutato la consegna del plico.

Sul punto fa riferimento alle testimonianze di B.S. e Ba.Sa., alle dichiarazioni di Cu.Ro., fattorino della Romana Recapiti, alle risultanze del procedimento penale a carico del predetto Cu., che egli aveva denunziato per la falsa testimonianza, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e falsità commessa da incaricati di un servizio pubblico, procedimento penale comunque conclusosi con l’archiviazione.

5. In relazione alla censure di vizio di motivazione si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione del fatto si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Cass. 07/01/2009, n. 42.

Al giudice di legittimità non è consentito un riesame ed una rivalutazione delle prove e dell’istruttoria svolta nei gradi di merito, come richiede il ricorrente, per giungere ad una accertamento di fatto più favorevole alla sua tesi, diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito.

6.Gli accertamenti di fatto in relazione alle modalità di consegna della comunicazione del luglio 2004 all’indirizzo del destinatario e rifiutata,rendono infondata anche la dedotta violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, che considera come eseguita la notifica (o la comunicazione) dell’atto in caso di rifiuto del destinatario o della persone abilitate a deciderlo.

Da ultimo si osserva che non vi è alcuna censura in ordine all’affermazione della Corte d’appello che dà rilievo all’avvenuto riscontro delle comunicazioni risultante dal telegramma con il quale il ricorrente si dichiarava impossibilitati ad aderire all’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera del 15 settembre 2004.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di Iniziative Immobiliari s.r.l. e di Latinagestioni Immobiliari s.r.l. per ciascuna in Euro 3.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, ed in favore di Terrazze del Presidente S3 in Euro 2.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre per tutti accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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