Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12600 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. ROGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4555/2013 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

MUSCARA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASEC S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO MASCHERONI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1068/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/11/2012, r.g.n. 1720/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato MUSCARA’ SALVATORE;

udito l’Avvocato GALELLA MARIA ROSARIA per delega Avvocato

MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., dipendente dell’Azienda Servizi Energetici Catania (nel proseguo ASEC) dal 5.9.1955 al 5.9.1994 (data delle dimissioni), chiedeva nei confronti dell’ex datore di lavoro il pagamento delle differenze per maggior indennità di anzianità calcolata sulla base dei 54/30 (e non dei 32/30) dell’ultima retribuzione percepita, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 4 aprile 1974 come modificato nel 1976. Il Tribunale di Catania rigettava la domanda.

2. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata l’8 novembre 2012, confermando la sentenza del Tribunale, respingeva la domanda del lavoratore. Rilevava, il giudice territoriale, che: con un accordo aziendale (individuale plurimo) del 1957 ed un altro del 1963 si era convenuto di non iscrivere i dipendenti al Fondo di previdenza integrativa Premungas, salva diversa volontà degli stessi, e di prendere a riferimento, per il calcolo dell’indennità di anzianità, 32 giorni mensili di retribuzione; che l’iscrizione dello S. al Fondo, operata dall’Azienda, unilateralmente, solo nel 1978, era illegittima (e il lavoratore aveva ottenuto sentenza di condanna alla restituzione delle somme trattenute, come da sentenza della S.C. n. 1337/1985); che il CCNL 4.4.1974, all’art. 42, lett. b), aveva previsto una maggiorazione dell’indennità di anzianità pari a 54/30 dell’ultima retribuzione globale per ogni anno di servizio “per i lavoratori licenziati o collocati a riposo senza avere acquisito il diritto alla pensione integrativa e a quelli dimissionari che non abbiano acquisito il diritto nè alla pensione integrativa nè a quella di legge”; che il CCNL del 1976 aveva sostituito l’art. 42 del precedente contratto collettivo disponendo il diritto alla maggiorazione dell’indennità, nella misura di 54/30 per i lavoratori dimissionari, licenziato o cessati dal servizio senza maturazione della pensione integrativa, purchè cessati dal servizio sino al 31.12.1979; che il C.C.N.L. del 1980 aveva ridotto per il futuro l’importo della maggiorazione nella misura dei 30/30 della retribuzione globale, facendo salve (art. 50) le condizioni locali, sia collettive che individuali, più favorevoli al lavoratore. Il giudice di secondo grado rigettava la domanda di pagamento della maggiorazione di 54/30 ritenendo corretto il riconoscimento, effettuato dall’ex datore di lavoro, di 32/30 sulla scorta degli accordi aziendali del 1957 e del 1963 in quanto disciplina locale di maggior favore.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre lo S. con tre motivi. Resiste la società ASEC con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2077 e 1362 c.c., in relazione all’art. 42, lett. b), del C.C.N.L. del 1974 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che il giudice territoriale ha applicato disposizioni contrattuali peggiorative di accordi individuali plurimi fatti salvi dall’art. 50 del c.c.n.l. del 1980, violando per di più l’art. 2077 c.c., che prevede la sostituzione di diritto delle clausole dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo, salvo che le prime siano più favorevoli. Parte ricorrente rileva, in particolare, che il diritto al trattamento di anzianità – nella misura dei 54/30 dell’ultima retribuzione – ha fondamento negli accordi notarili individuali integrati dalla contrattazione collettiva, cui si fa espresso richiamo in caso di regolamentazione migliorativa, e che il detto diritto è un diritto quesito, non modificabile da successivi contratti collettivi nazionali ed anzi fatto salvo dall’art. 50 suddetto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che molti colleghi hanno ottenuto il riconoscimento giudiziale della maggiorazione dell’indennità di anzianità nella misura dei 54/30 e che lo stesso S. ha ottenuto sentenza favorevole (del Tribunale di Catania, n. 1337/1981, confermata dalla Cassazione, n. 1337/1985) di non iscrizione al Fondo integrativo e di condanna dell’azienda alla restituzione delle ritenute operate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo, il giudice territoriale, ignorato la copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito ed avendo applicato le regole di successione nel tempo di contratti collettivi omogenei per livello.

4. I motivi, che si prestano ad essere trattati congiuntamente in quanto involgenti questioni intrinsecamente connesse tra loro, sono, per un verso, prospettati con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e, per un altro, infondati.

5. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c., ed all’invocata interpretazione della clausola della “salvezza delle condizioni locali di maggior favore” prevista dall’art. 50 del c.c.n.l. 1980, non è stato prodotto il testo integrale del contratto collettivo della cui interpretazione ci si duole, nonostante la chiara previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nell’interpretazione costantemente seguita da questa Corte (tra le tante, Cass. S.U. n. 22726 del 03/11/2011) secondo la quale nel giudizio di cassazione, l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ma resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (tra le altre, nel medesimo senso, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21366 del 15/10/2010).

6. I motivi sono comunque infondati con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2077 cod. civ. Come già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 1571/2006) occorre premettere che il diritto invocato dal lavoratore ha fondamento solo nella contrattazione collettiva del 1974, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, e non nei pregressi accordi che prevedevano maggiorazioni del trattamenti in misura diversa e meno favorevole al lavoratore. La maggiorazione è poi venuta meno con il CCNL del 1980, che ha fatto salvo solo diverse previsioni locali più favorevoli. Ciò posto va rilevato che è infondata la prospettazione del ricorrente secondo cui l’art. 2077 c.c., garantirebbe un effetto sostitutivo in melius delle clausole contrattuali individuali, recependo il contenuto più favorevole di clausole collettive successive, precludendo nel contempo l’operatività concreta della successione nel tempo delle disposizioni contrattuali collettive ove le successive siano meno favorevoli.

7. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il divieto di deroga in pejus posto dall’art. 2077 c.c., è relativo solo alle disposizioni contenute nel contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, non viceversa, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi sono regolati non dall’art. 2077 c.c., ma dal principio della libera volontà delle parti stipulanti, cosicchè, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche se in seguito sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, ovvero di quei diritti che sono già entrati a far parte del patrimonio individuale del lavoratore (Cass. n. 16635/2003). Si è pure precisato (Cass. n. 13879/2007) che, nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l’immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorchè la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacchè il divieto di deroga in pejus è posto dall’art. 2077 c.c., unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell’interesse collettivo. Correlativamente, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 21234/2007; Cass. n. 16691/2004).

8. Non vi è dubbio, peraltro, che anche nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, ma tale situazione (come precisato da Cass. n. 20838/2009) è configurabile solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.

9. Nella presente fattispecie, la Corte territoriale, con interpretazione ermeneutica corretta e con argomentazione logica, ha rilevato che lo S. “è stato posto in quiescenza dal 5.9.1994 a seguito di dimissioni volontarie, godendo a tale data della pensione di legge e non anche del trattamento pensionistico integrativo del Premumgas (non essendo stato iscritto al relativo Fondo al momento dell’assunzione ed avendo contestato l’iscrizione al Fondo operata unilateralmente dall’azienda a far data dal 1978, con richiesta di restituzione delle relative ritenute sulla propria retribuzione, e poi ottenuta dal Tribunale”; ha, poi, effettuato, la ricognizione delle clausole dei contratti aziendali e nazionali che hanno dettato una disciplina in materia di indennità di anzianità;

ha spiegato che “Tutte le disposizioni della contrattazione nazionale anteriori al CCNL del 1980 (che ha definitivamente sancito il criterio unico del calcolo sui 30/30) sono state legittimamente derogate in peius da tale contrattò.

Con particolare riguardo alla sentenza ottenuta dallo S. da parte di questa Corte (sentenza n. 1337/1985) in ordine all’iscrizione al Fondo integrativo ed al diritto alla restituzione delle trattenute operate dall’azienda, il giudice di merito, come assunto dallo stesso ricorrente, ha rilevato che “La sentenza in questione non ha statuito nulla in ordine alla misura dell’indennità di anzianità non essendovi impugnazione sul capo della sentenza gravata di ricorso relativa alla inammissibilità della domanda siccome non attuale il relativo diritto”.

10. Le argomentazioni della Corte territoriale si uniformano ai principi di diritto innanzi esposti e sono esaustive, considerato altresì che la fattispecie ricade, ratione temporis (essendo stata depositata dopo l’11 settembre 2012), nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 e, pertanto, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge, in questo caso, è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 8053/2014), si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”, vizio insussistente nel caso di specie.

11. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese di lite al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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