Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1260 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 7652/08 proposto da:
Morselli Matteo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Tigrè n. 37, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
Caffarelli che, anche disgiuntamente, con l’Avv.
Antonio Vincenzi lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

contro
Agenzia delle Entrate;

– intimata

avverso la sentenza n. 60/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
5 ottobre 2007;

512

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Antonio Vincenzi, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 60/06/07, depositata il 5
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, accolto l’appello dell’Ufficio, in
riforma della decisione n. 101/06/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Modena, respingeva il ricorso
del contribuente Morselli Matteo avverso l’avviso di
liquidazione

2001V00086500

n.

col

quale

l’Amministrazione recuperava l’ordinaria imposta di
registro e catastale, in relazione all’acquisto di un
terreno agricolo con rogito registrato 1’8 maggio 2001,
non riconoscendo il diritto all’agevolazione di cui
all’art. 1 1. 6 agosto 1954, n. 604, giusto richiamo
contenuto all’art. l, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n.
99, per cui “All’imprenditore agricolo professionale
persona

fisica,

previdenziale

ed

se

iscritto

assistenziale,

nella
sono

gestione
altresì

riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla

2

Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il

normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
La CTR, per quanto rimasto d’interesse, riteneva,
dapprima, che l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004
non potesse “in alcun modo esplicare efficacia
retroattiva per i rapporti istituiti il 19/4/2001 e non

della appena veduta irretroattività, non era venuto
meno “l’accertamento negativo della qualifica di
coltivatore diretto effettuato dall’Ispettorato Agrario
di Modena” in capo al contribuente e da ritenersi
vincolante; un accertamento, concludeva la CTR, da
giudicarsi peraltro esatto, attesa la recente attività
di impiegato di banca svolta dal contribuente e
l’impossibilità, per quest’ultimo, di coltivare, da
solo, l’ampio terreno.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria.
Diritto
l.

Col primo motivo di ricorso, il contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 99/2004,
dell’art.

11 preleggi”; e,

contraddittoria

motivazione”;

comunque,
ed

“erronea e

esponendo,

ad

illustrazione della complessa denunzia, che, “a ben

3

esauriti al 7/5/2004″; e che, pertanto, in conseguenza

vedere”, poiché la 1. n. 99 del 2004, era entrata in
vigore il 7 maggio 2004, mentre invece il rogito era
stato registrato il 7 maggio 2001, doveva ritenersi che
“non era ancora decorso il termine triennale previsto
ex lege,

entro il quale il soggetto, per godere dei

benefici fiscali, era tenuto a presentare

normativamente previste (imprenditore agricolo,
Iscrizione all’INPS)
tributari

connessi

per usufruire dei vantaggi
alla

circolazione

del

fondo

rustico”, con la conseguente applicabilità della
disposizione agevolativa, essendo non ancora esaurito
il rapporto giuridico. Il quesito era: “se la
situazione di fatto insorta sotto il vigore di una
vecchia legge, poi modificata da una successiva, ed i
cui effetti non si sono ancora esauriti o definiti, in
base allo

ius superveniens

debba trovare la sua

regolamentazione nella nuova legislazione, che dispone
con efficacia

ex nunc,

non ricadendo tale situazione

nel principio di irretroattività della legge”.
Il motivo è inammissibile, sotto un primo profilo,
quello della censura di violazione di legge, perché il
quesito, in deroga all’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

si presenta assolutamente astratto,

del tutto sganciato dalla concreta fattispecie
pervenuta all’esame, e, quindi, tale da non consentire
la richiesta attività nomofilattica (Cass. sez. III n.
4805 del 2013; Cass. sez. III n. 2095 del 2013). Sotto
un secondo profilo, quello relativo al vizio di

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l’attestazione circa la titolarità delle condizioni

motivazione, il mezzo è inammissibile perché confonde
il difetto motivazionale circa l’affermazione di
esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e
controverso, questo esclusivamente censurabile a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la inidonea
motivazione giuridica, irrilevante, tant’è vero che la

dalla Corte a’ sensi dell’art. 384, comma ultimo,
c.p.c., quando, ovviamente, la decisione sia conforme a
diritto (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez.
I n. 20468 del 2008).
2. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza,

je)

questo era dedotto in

rubrica, per “Violazione e falsa applicazione dell’art.
11 preleggi, dell’art. 17 Cost., dell’art. 1, comma 4,
d.lgs. 99/2004 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e
comunque per contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia”, in quanto la CTR avrebbe
sbagliato a non ritenere sindacabile dal giudice di
merito, nella specie il giudice tributario, la
legittimità dell’accertamento dell’Ispettorato Agrario
di insussistenh,dei requisiti di coltivatore diretto,
non essendo d’ostacolo l’eventuale irretroattività
dell’art. l, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il
quesito era: “se il principio di irretroattività è
sancito a livello costituzionale in materia
amministrativa e fiscale e se in caso negativo la legge
possa incidere sugli effetti e sulla portata dei
conseguenti atti amministrativi che accertano le

5

scorretta motivazione giuridica deve essere rimediata

condizioni soggettive per riconoscere i benefici
fiscali, senza con ciò violare la divisione di
competenze tra Stato e Regioni in materia legislativa,
tenuto conto che la Costituzione (art. 117)
attribuisce, in via esclusiva, allo Stato la competenza
di legiferare in campo tributario”.

risulta assolutamente incomprensibile, in violazione
dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. I n.
11501 del 2006; Cass. sez. III n. 1238 del 2000).
3. E con ciò risultano altresì assorbiti gli altri due
motivi, giacché il formarsi del giudicato sulla
irretroattività del beneficio di cui dell’art. 1, comma
4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nonché il formarsi del
giudicato circa il negativo accertamento dei requisiti
di coltivatore eseguito dall’Ispettorato Agrario,
giudicati

appunto

conseguenti

alla

declaratoria

d’inammissibilità dei due appena esaminati motivi, sono
incompatibili

col

riconoscimento

del

diritto

all’agevolazione di cui all’art. 1 1. 6 agosto 1954, n.
604.
4. In mancanza di avversaria costituzione, non deve
farsi luogo al regolamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 21 novembre 2013

Il motivo è inammissibile perché la censura esposta

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