Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 22/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1260 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 7652/08 proposto da:
Morselli Matteo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Tigrè n. 37, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
Caffarelli che, anche disgiuntamente, con l’Avv.
Antonio Vincenzi lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
Data pubblicazione: 22/01/2014
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 60/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
5 ottobre 2007;
512
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Antonio Vincenzi, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 60/06/07, depositata il 5
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, accolto l’appello dell’Ufficio, in
riforma della decisione n. 101/06/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Modena, respingeva il ricorso
del contribuente Morselli Matteo avverso l’avviso di
liquidazione
2001V00086500
n.
col
quale
l’Amministrazione recuperava l’ordinaria imposta di
registro e catastale, in relazione all’acquisto di un
terreno agricolo con rogito registrato 1’8 maggio 2001,
non riconoscendo il diritto all’agevolazione di cui
all’art. 1 1. 6 agosto 1954, n. 604, giusto richiamo
contenuto all’art. l, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n.
99, per cui “All’imprenditore agricolo professionale
persona
fisica,
previdenziale
ed
se
iscritto
assistenziale,
nella
sono
gestione
altresì
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla
2
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
La CTR, per quanto rimasto d’interesse, riteneva,
dapprima, che l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004
non potesse “in alcun modo esplicare efficacia
retroattiva per i rapporti istituiti il 19/4/2001 e non
della appena veduta irretroattività, non era venuto
meno “l’accertamento negativo della qualifica di
coltivatore diretto effettuato dall’Ispettorato Agrario
di Modena” in capo al contribuente e da ritenersi
vincolante; un accertamento, concludeva la CTR, da
giudicarsi peraltro esatto, attesa la recente attività
di impiegato di banca svolta dal contribuente e
l’impossibilità, per quest’ultimo, di coltivare, da
solo, l’ampio terreno.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria.
Diritto
l.
Col primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 99/2004,
dell’art.
11 preleggi”; e,
contraddittoria
motivazione”;
comunque,
ed
“erronea e
esponendo,
ad
illustrazione della complessa denunzia, che, “a ben
3
esauriti al 7/5/2004″; e che, pertanto, in conseguenza
vedere”, poiché la 1. n. 99 del 2004, era entrata in
vigore il 7 maggio 2004, mentre invece il rogito era
stato registrato il 7 maggio 2001, doveva ritenersi che
“non era ancora decorso il termine triennale previsto
ex lege,
entro il quale il soggetto, per godere dei
benefici fiscali, era tenuto a presentare
normativamente previste (imprenditore agricolo,
Iscrizione all’INPS)
tributari
connessi
per usufruire dei vantaggi
alla
circolazione
del
fondo
rustico”, con la conseguente applicabilità della
disposizione agevolativa, essendo non ancora esaurito
il rapporto giuridico. Il quesito era: “se la
situazione di fatto insorta sotto il vigore di una
vecchia legge, poi modificata da una successiva, ed i
cui effetti non si sono ancora esauriti o definiti, in
base allo
ius superveniens
debba trovare la sua
regolamentazione nella nuova legislazione, che dispone
con efficacia
ex nunc,
non ricadendo tale situazione
nel principio di irretroattività della legge”.
Il motivo è inammissibile, sotto un primo profilo,
quello della censura di violazione di legge, perché il
quesito, in deroga all’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,
si presenta assolutamente astratto,
del tutto sganciato dalla concreta fattispecie
pervenuta all’esame, e, quindi, tale da non consentire
la richiesta attività nomofilattica (Cass. sez. III n.
4805 del 2013; Cass. sez. III n. 2095 del 2013). Sotto
un secondo profilo, quello relativo al vizio di
4
l’attestazione circa la titolarità delle condizioni
motivazione, il mezzo è inammissibile perché confonde
il difetto motivazionale circa l’affermazione di
esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e
controverso, questo esclusivamente censurabile a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la inidonea
motivazione giuridica, irrilevante, tant’è vero che la
dalla Corte a’ sensi dell’art. 384, comma ultimo,
c.p.c., quando, ovviamente, la decisione sia conforme a
diritto (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez.
I n. 20468 del 2008).
2. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza,
je)
questo era dedotto in
rubrica, per “Violazione e falsa applicazione dell’art.
11 preleggi, dell’art. 17 Cost., dell’art. 1, comma 4,
d.lgs. 99/2004 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e
comunque per contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia”, in quanto la CTR avrebbe
sbagliato a non ritenere sindacabile dal giudice di
merito, nella specie il giudice tributario, la
legittimità dell’accertamento dell’Ispettorato Agrario
di insussistenh,dei requisiti di coltivatore diretto,
non essendo d’ostacolo l’eventuale irretroattività
dell’art. l, comma 4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il
quesito era: “se il principio di irretroattività è
sancito a livello costituzionale in materia
amministrativa e fiscale e se in caso negativo la legge
possa incidere sugli effetti e sulla portata dei
conseguenti atti amministrativi che accertano le
5
scorretta motivazione giuridica deve essere rimediata
condizioni soggettive per riconoscere i benefici
fiscali, senza con ciò violare la divisione di
competenze tra Stato e Regioni in materia legislativa,
tenuto conto che la Costituzione (art. 117)
attribuisce, in via esclusiva, allo Stato la competenza
di legiferare in campo tributario”.
risulta assolutamente incomprensibile, in violazione
dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. I n.
11501 del 2006; Cass. sez. III n. 1238 del 2000).
3. E con ciò risultano altresì assorbiti gli altri due
motivi, giacché il formarsi del giudicato sulla
irretroattività del beneficio di cui dell’art. 1, comma
4, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nonché il formarsi del
giudicato circa il negativo accertamento dei requisiti
di coltivatore eseguito dall’Ispettorato Agrario,
giudicati
appunto
conseguenti
alla
declaratoria
d’inammissibilità dei due appena esaminati motivi, sono
incompatibili
col
riconoscimento
del
diritto
all’agevolazione di cui all’art. 1 1. 6 agosto 1954, n.
604.
4. In mancanza di avversaria costituzione, non deve
farsi luogo al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 21 novembre 2013
Il motivo è inammissibile perché la censura esposta