Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18273-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

213, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DLLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8450/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale si procedeva a rettifica del proprio reddito di notaio per l’anno 2004, recuperando a tassazione il maggior imponibile di Euro 198.679,00, relativo a Irpef, Irpeg, addizionale comunale e regionale; in particolare, tale avviso era fondato sull’accertamento dell’interposizione fittizia della “Pebros Service” srl, che avrebbe determinato un indebito aumento dei costi inerenti all’esercizio dell’attività svolta dal notaio.

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato fuori termine; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che la notificazione dell’avviso impugnato era stata eseguita legittimamente a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, con conseguente tardività del ricorso, e ritenendo assorbita ogni altra domanda di merito o eccezione formulate; la Suprema Corte adita dal contribuente, con sentenza nr. 2884/2017, annullava con rinvio sul presupposto della invalidità della notifica dell’avviso di accertamento eseguita con le forme dell’art. 60 suddetto, comma 1, lett. e) (irreperibilità assoluta) senza che fossero riscontrabili l’adeguatezza delle ricerche del destinatario dell’avviso.

3. Il procedimento veniva riassunto e la CTR del Lazio, in diversa composizione, rigettava l’appello proposto dal P. rilevando, per quanto di interesse in questa sede: a) che l’avviso di accertamento era stato notificato entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, avuto riguardo alla data di avvio della notifica (31/12/2009); b) che nel merito l’accertamento era da ritenersi fondato in quanto basato su plurimi e concludenti elementi presuntivi.

5. Avverso la sentenza della CTR P.G. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere l’impugnata sentenza tenuto conto della illegittimità, accertata in via definitiva dalla giudice rescindente, della notifica dell’avviso di accertamento che rendeva l’atto impositivo inidoneo ad impedire lo spirare del termine decadenziale previsto dal D.P.R. citato, art. 43, in quanto la sanatoria dell’invalidità della notifica era avvenuta quando già il termine era scaduto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata valutazione delle prove.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile ratione temporis stabilisce che ” gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione “.

2.2 Trattandosi di avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’anno 2004 il termine entro il quale la pretesa fiscale doveva essere fatta valere veniva a scadenza il 31.12.2009.

2.3 L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’atto alla notifica, perfezionatasi con le forme di cui al D.P.R. cit., art. 60, lett. e), il 24.12.2009 nel rispetto del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il contribuente, deducendo di essere venuto a conoscenza dell’atto impositivo solo a seguito del ritiro presso la Casa Comunale in data 8.3.2010 ha proposto ricorso, lamentando l’invalidità della notifica e facendo valere plurime censure concernenti il merito dell’avviso tra le quali quella relativa alla intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo per decorrenza del termine.

2.4 Questa Corte, investita della questione preliminare, ha, nel giudizio rescidente, statuito l’illegittimità della notificazione dell’atto in quanto avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e (irreperibilità assoluta) anzichè ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa del destinatario).

2.5 La notifica dell’atto impositivo, pur invalidamente eseguita, ha comunque raggiunto lo scopo, posto che il P. ha esercitato il suo diritto di difesa, esponendo le proprie ragioni in maniera completa ed articolata in sede giurisdizionale.

2.6 I regime della sanatoria della notifica invalida va, tuttavia, contemperato con i principi che concernono la verifica della sussistenza del potere accertativo ed impositivo, soggetto a decadenza, dell’Amministrazione

2.7 Sul punto è stato affermato da questa Corte che ” la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione. In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sè inidoneo ad evitare la decadenza. Si tratta di una conseguenza dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’esercizio di poteri amministrativi” (cfr. Cass. S.U. 19854/2004).

2.8 Anche di recente è stato ribadito che ” in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.” (Cass. n. 8374/2015) e che la sanatoria della notifica ” non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell’avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia, tale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non producendo l’inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo escludersi un potere di declaratoria d’ufficio del giudice.” (Cass. n. 1088/2013).

Ne consegue che, come affermato più di recente da questo Collegio, (cfr. Cass. 30563/2017), anche ove la notifica abbia raggiunto il suo scopo con effetto sanante, ciò non esclude che debba essere comunque valutato in concreto il tempestivo esercizio, precedente al fatto sanante, del potere accertativo e/o impositivo da parte dell’Amministrazione, ove eccepito dalla contribuente e sempre se il termine di decadenza sia maturato.

2.9 La statuizione impugnata non ha applicato gli anzidetti principi in quanto, in presenza di un accertamento della invalidità della notifica dell’avviso sanata per il raggiungimento dello scopo, ha erroneamente individuato la verifica del decorso del termine di decadenza dal potere impositivo in una fase dell’operazione notificatoria – la consegna dell’atto al messo notificatore – anzichè nel momento in cui si è verificato l’effetto sanante.

3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va pertanto cassata; la CTR, in sede di rinvio dovrà verificare se il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva sia eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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