Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3775-2018 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 8,
presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCI
MENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. R.G. 5833/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 06/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A.NTONI()
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che M.N., cittadino albanese, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Ancona, indicato in epigrafe, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Considerato che il primo motivo, riguardante la mancata audizione personale all’udienza svoltasi in tribunale, è infondato, non essendo essa obbligatoria (Cass. n. 32319 del 2018); che il secondo motivo, riguardante la protezione umanitaria, si risolve in una generica e impropria richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso ragioni di vulnerabilità personale;
che le spese seguono la soccombenza e sì liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020