Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 30074/2008 proposto da:

TELERADIOERRE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. T.L., elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’Avv.

Marco D’Arezzo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D’ALOISIO

Leonardo e Pasquale Fatigato come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Appio

Claudio n. 229, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panunzio,

rappresentata e difesa dall’Avv. CICCARELLI Sergio come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

2158 del 26.05.2008/2.07.2008 nella causa n. 204 R.G. 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Pretore di Foggia con sentenza del 27.05,1998 rigettava il ricorso proposto da C.D. nei confronti della TELERADIOERRE S.r.l. per ottenere il riconoscimento della qualifica di redattore con oltre 18 mesi di anzianità ex art. 18 CCNL Giornalisti e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, nonchè per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento a lei intimato.

2. A seguito di appello della C. il Tribunale di Foggia con sentenza n, 767 del 2001, in riforma dell’impugnata decisione, così provvedeva:

– dichiarava che tra l’appellante e la società appellata era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal novembre 1991 all’8 dicembre 1993;

– condannava l’appellata a corrispondere alla C. la somma complessiva di L. 75 milioni per differenze retributive e TFR, oltre accessori.

3. Con sentenza n. 4797 del 2004 la Corte di Cassazione, investita con ricorso della società, cassava la decisione di appello con rinvio alla Corte di Appello di Bari sia sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione circa la valutazione della deposizione di un teste; sia sotto il profilo della carenza di motivazione circa l’accertamento della subordinazione e delle mansioni (“redattore” o “collaboratore”) sia sotto il profilo dei conteggi ai fini della determinazione delle differenze retributive.

4. La Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 2158 del 2008, a parziale modifica della decisione di secondo grado del Tribunale di Foggia, condannava la Teleradioerre S.r.l. al pagamento a favore della C. della somma di Euro 29.153,06, oltre accessori.

La Corte territoriale riesaminava il materiale probatorio acquisito (riportava integralmente le dichiarazioni rese dal teste P.), ritenendo sussistente la subordinazione nell’attività svolta dalla C. ed inquadrando il rapporto nella figura de “redattore” piuttosto che in quella del “collaboratore”; ricalcolava le differenze retributive nell’anzidetto importo di Euro 29.153,06, tenuto conto di quanto già percepito dalla C..

5. La Teleradioerre S.r.l. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384, 392 e 394 c.p.c., e dei principi relativi ai limiti del giudizio di rinvio e ai vincoli posti dalla sentenza della Cassazione, infedele esecuzione dei compiti affidati ai giudici di rinvio dalla sentenza di annullamento, nonchè insufficienza di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5).

In particolare rileva che il giudice di rinvio ha violato il mandato affidato con la sentenza rescindente in tema di valutazione nel loro complesso delle risultanze istruttorie e procedendo alla quantificazione delle somme spettanti in relazione al contratto collettivo dei giornalisti nella sua interezza, ritenuto inapplicabile nella specie dalla stessa Corte di Cassazione, ma mediante valutazione equitativa ex art. 36 Cost. con utilizzazione di tale contratto come parametro di riferimento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione sul punto della qualificazione dell’attività svolta dalla C. in termini di subordinazione, e ciò in relazione alla qualifica di “redattore” senza una verifica concreta delle modalità di svolgimento di tale attività.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 394 c.p.c., nonchè vizio di motivazione con riguardo al punto decisivo della causa circa la spettanza o della qualifica di “redattore” alla C. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Le censure, contenute negli esposti motivi e che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondate.

Invero la Corte territoriale ha riesaminato le risultanze probatorie, riportando integralmente la deposizione del direttore del teste P. – inizialmente caporedattore dell’emittente Teleradioerre e successivamente direttore responsabile – e giungendo alla conclusione della natura subordinata del rapporto instaurato dalla C. con l’emittente televisiva e i suo inquadramento nella figura di “redattore” piuttosto che in quella di collaboratore continuativo.

Conclusivamente può dirsi che la Corte barese ha adempiuto al mandato affidatole tenendo conto delle acquisizioni istruttorie, come già detto, e verificando i concreti elementi relativi all’attività svolta ai fini della qualificazione del rapporto e relativo inquadramento.

Le censure di parte ricorrente rappresentano una semplice critica della valutazione delle prove e della ricostruzione del rapporto di lavoro giornalistico in questione così come sono state effettuate dal giudice ili rinvio, non indicando ne trascrivendo le risultanze che sarebbero state trascurate, nel quadro della valutazione complessiva degli elementi acquisiti, dallo stesso giudice.

2. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 394 c.p.c. e dell’art. 2099 cod. civ., nonchè vizio di motivazione con riguardo al punto decisivo della causa circa l’applicabilità al che di specie, esclusa nella sentenza rescindente, del contratto collettivo dei giornalisti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il motivo è infondato, non potendosi nel caso di specie ravvisarsi, in relazione all’affermazione contenuta nella sentenza rescindente, definitività dell’accertamento circa la non applicabilità del CCNL, giornalisti, giacchè sono stati utilizzati dal giudice di rinvio i parametri retributivi contenuti in tale contratto ai fini della quantificazione delle spettanze retributive, determinate in base ad analitici conteggi.

3. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2226 cod. civ., nonchè vizio di motivazione con riguardo al punto decisivo della causa circa il riconoscimento delle retribuzioni per prestazioni non rese nel periodo di sciopero settembre-dicembre 1993 e la liquidazione del TFR, che avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese, in quanto il riferimento al periodo di sciopero e soltanto enunciato e non documentato, tanto più che la controricorrente smentisce tale circostanza sulla base di ricevute – allegate nel fascicolo pretoriale attestanti l’avvenuto pagamento della retribuzione relativa alle mensilità di settembre ed ottobre 1993. Su tale ultimo punto peraltro la ricorrente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., non ha mosso alcuna obiezione.

4. In conclusione il rigetto è destituito da fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA