Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1260 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 27191-2014 proposto da:
GAVAZZI GIUSEPPE, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO DI SILVIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

PERELLO PATRIZIA, PEPPETTI ADUA;
– intimate –

Nonché da:
PEPPETTI

ADUA,

PERELLO

PATRIZIA,

elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 205, presso lo

1

\i

Data pubblicazione: 19/01/2018

studio dell’avvocato FRANCESCA TULANTI, rappresentate
e difese dall’avvocato CARLO BACCELLI giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

P,OMA,

CASSAZIONE,

CANC7LM7PTA

nr,T,T,A

rnp77

DT

rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO DI SILVIO giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 5249/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

2

C2,V7,ZI GIUSEPPE, considerato domiciliate em legQ in

Enrico Perello e Adua Peppetti e la loro figlia Patrizia Perello hanno citato in
giudizio Giuseppe Gavazzi, marito di quest’ultima, per sentirlo condannare alla
restituzione di alcuni terreni di loro proprietà detenuti dal Gavazzi senza titolo
,unitamente ad una serie di attrezzature agricole, il tutto lo costituente di fatto
unica azienda agricola, oltre al risarcimento del danno. Esponevano che
nell’anno 2000 ,a seguito di una grave malattia, Enrico Perello era stato
costretto ad affidare l’azienda agricola in gestione al genero, coadiuvato dalla
moglie e dalla suocera; che nel luglio 2005 il Gavazzi si era allontanato dalla
figlia , senza tuttavia rilasciare i terreni e restituire le attrezzature, gestendo
l’azienda agricola a proprio esclusivo vantaggio.
Nel costituirsi il Gavazzi eccepiva la competenza della sezione agraria sul
rilievo dell’esistenza di tre contratti verbali d’affitto relativi ai terreni in
oggetto; che la moglie e la suocera gli avevano concesso sin dal 2000 in affitto
i detti terreni unitamente alle attrezzature agricole ;chiedeva in via
riconvenzionale che fosse accertato il suo diritto di tenere terreni e le
attrezzature in forza dei contratti o ,in subordine, che le ricorrenti fossero
condannate alla restituzione dei miglioramenti apportati sui fondi.
Il Tribunale di Viterbo dichiarava la propria incompetenza per materia in
favore della sezione specializzata agraria.
Riassunta la causa davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di
Viterbo da Adua Peppetti e Patrizia Perello, anche quali eredi di Enrico Perello
nelle more deceduto, la sezione specializzata agraria del Tribunale dichiarava
improponibile la domanda attrice per difetto del preventivo tentativo
obbligatorio di conciliazione e compensava fra le parti le spese di lite .
A seguito di impugnazione di Adua Peppetti e Patrizia Perello e di appello
incidentale del Gavazzi in ordine al capo della sentenza che riguardava la
compensazione delle spese di lite di primo grado, la Corte d’appello di Roma,
sezione specializzata agraria, ritenuto che la causa non aveva ad oggetto un
rapporto agrario e che non era pertanto necessario il tentativo di conciliazione
,condannava Giuseppe Gavazzi alla restituzione dei terreni oggetto della
domanda ad esclusione del terreno sito in Ischia di Castro ed, in parziale
accoglimento della domanda risarcitoria, condannava il Gavazzi al pagamento a
titolo di risarcimento dei danni della complessiva somma di euro 21.600.00,
rivalutata all’attualità ,oltre danno da lucro cessante e interessi; rigettava
l’appello incidentale proposto dal Gavazzi , provvedendo a regolare le spese del
procedimento.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso Giuseppe Gavazzi con cinque motivi
illustrato da successiva memoria.

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Fatti del processo

Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art.230 bis c.c. e
dell’art. 48 della legge 230 del 1982 ex art 360 n.3 c.p.c. Sostiene il ricorrente
che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il procedimento non avesse ad
oggetto un rapporto di natura agraria, ma un’impresa familiare coltivatrice
dalla quale il Gavazzi, a far data dal suo allontanamento dal nucleo familiare
avvenuto nel 2005, sarebbe volontariamente receduto ,con il conseguente
venir meno in capo al predetto del titolo giustificativo della detenzione dei beni
costituenti l’azienda agricola di cui trattasi.
Il ricorrente,
pur a voler ammetter la prospettiva dell’impresa familiare
coltivatrice, censura tale decisione evidenziando che erroneamente la Corte
d’appello non aveva tenuto conto che il suo allontanamento dal nucleo
familiare nel 2005 non poteva rappresentare un volontario recesso dall’impresa
familiare, considerando che l’interruzione della convivenza tra i coniugi non
comportava l’automatico scioglimento del matrimonio,tanto è vero che il
Gavazzi era ancora legato da vincolo familiare ancorché separato.
2.11 motivo è inammissibile
La Corte d’appello ha qualificato la domanda ritenendo che si trattava di
domanda di restituzione di beni ed attrezzature facenti parte di un’impresa
familiare agricola e che il Gavazzi non fosse titolare dei vantati contratti di
affitto agrario in relazione ai beni immobili che dal 2005 egli aveva
esclusivamente detenuto ,senza versare alcun corrispettivo alla moglie ed alla
suocera che ne erano esclusive proprietarie.
La qualificazione giuridica della domanda come estranea alla materia agraria
spetta al giudice di merito e non è più rivalutabile in sede di legittimità se non
nei ristretti limiti del nuovo 360 n.5 c.p.c. che non è stato neanche invocato dal
ricorrente.
3.11 ricorrente , senza censurare compiutamente la motivazione e la accertata
inesistenza dei contratti di affitto agrario che avrebbero giustificato la
detenzione di immobili e di attrezzature di proprietà della suocera e della
moglie, si è limitato esclusivamente a dedurre che il suo allontanamento dalla
moglie non era stato ancora consacrato con un provvedimento giudiziario,
circostanza non congruente con la motivazione della sentenza e ininfluente in
relazione all’accertamento di fatto della Corte di merito che ha ritenuto che il
Gavazzi, a causa del suo allontanamento dalla moglie, non faceva più parte
dell’impresa familiare.
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Hanno resistito con controricorso Adua Peppetti e Patrizia Perello proponendo
ricorso incidentale condizionato avverso il quale ha resistito con controricorso
Giuseppe Gavazzi.
Il collegio ha invitato l’estensore a redigere una sentenza con motivazione
semplificata.

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4.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 230 bis e
dell’articolo 46 legge 203 del 1982 oggi articolo 11 legge 150 del 2011.
Sostiene il ricorrente che il procedimento aveva ad oggetto materia agraria in
quanto relativa al rilascio di un’azienda agricola costituita da più fondi rustici
oltre le attrezzature e di conseguenza la domanda doveva essere preceduta
dall’obbligatorio tentativo di conciliazione.
Il motivo è infondato .
5.Risulta accertato definitivamente che la controversia non ha ad oggetto un
contratto agrario. La circostanza che la impresa familiare avesse ad oggetto
l’esercizio di una azienda agricola i cui terreni erano di proprietà esclusiva dei
componenti dell’azienda non concreta la fattispecie idonea all’applicazione della
normativa in materia di contratti agrari, con le relative norme di protezione
dell’affittuario. Di conseguenza correttamente la Corte d’appello ha ritenuto
che non fosse necessario il tentativo di conciliazione.
6. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 230 bis c.c. in ordine
al mancato riconoscimento in favore del Gavazzi del suo diritto alla liquidazione
della quota. Sostiene il ricorrente che una volta riconosciuta l’esistenza di
un’impresa familiare coltivatrice la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscer
in favore del Gavazzi la liquidazione della propria quota di partecipazione.
7.11 motivo è inammissibile per novità della censura in quanto non è mai stato
dedotto dal Gavazzi il suo diritto alla liquidazione di una eventuale quota
dell’impresa familiare.
8.Con il quarto motivo di ricorso si censura violazione di legge violazione
dell’articolo 1591 c.c.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha riconosciuto il risarcimento del
danno in aperta violazione di legge ,non essendo stato fornito alcun elemento
probatorio in ordine alla produttività dei beni ed essendo stato determinato
l’importo del risarcimento in difetto di allegazione e di prova sulla redditività
dei terreni.
9.11 motivo è inammissibile.
Sotto l’apparente denunzia di violazione di legge si censura l’accertamento in
fatto della Corte d’appello in ordine all’entità del danno.
Si ricorda che il presente procedimento, in virtù della data di pubblicazione
della sentenza, è soggetto alla normativa di cui al nuovo articolo 360 n.5
c.p.c. che ha grandemente ristretto la possibilità di denunzia di vizio di
motivazione in sede di legittimità, limitandolo all’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Nella specie il ricorrente, anche a voler ritenere la censura come relativa alla
motivazione, non rispetta il modello legale per la denunzia del vizio e richiede
una nuova rivalutazione dell’accertamento di fatto ,inammissibile in sede di
legittimità.

10.Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 214 c.p.c.
e 2702 c.c.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte non ha ritenuto probatoria ai
fini della detenzione dei macchinari agricoli la autofattura in base alla quale era
stato giustificato il trasferimento di proprietà degli stessi in quanto documento
disconosciuto da controparte ed in assenza di richiesta di verificazione.
Il Gavazzi sostiene che nessuna efficacia poteva essere riconnessa a detto
disconoscimento in quanto il documento in questione era entrato nel processo
non come mezzo di prova. Inoltre il ricorrente contesta l’interpretazione della
deposizione testimoniale del proprio figlio Enrico Maria Gavazzi.
11.11 motivo è inammissibile
Anche con questo motivo viene impropriamente denunziata una violazione di
legge quando in realtà il ricorrente contesta l’efficacia probatoria sia del
documento che della deposizione testimoniale del figlio, censura inammissibile
in sede di legittimità ,come da motivazione di cui al precedente motivo.
L’appello incidentale condizionato è assorbito dal rigetto dell’appello principale.
Le spese del procedimento sono compensate tenendo conto della reiezione di
entrambe le impugnazioni .
Non è dovuto il pagamento del doppio contributo trattandosi di materia esente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale
condizionato e compensa le spese tra le parti
Rilevato che dagli atti del processo risulta esente, non si applica l’articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002.

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