Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1260 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28490-2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCESCO VECCHIO e

VITTORIO GUIDETTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 13/12/2013 e depositata il

12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Alessandro Ricchioni, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 12 maggio 2014 la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna – in riforma della decisione di primo grado – ha rigettato la richiesta di F.G., commercialista ed amministratore di varie società commerciali oltre che presidente di diversi collegi sindacali, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata in relazione all’anno 2005, per un totale di Euro 22.245,02.

Nella sua decisione, la CTR ha sottolineato lo svolgimento di attività collaterali ed integrative a quella di commercialista, che ne rendevano impossibile la distinzione, rispetto alle spese non trascurabili affrontate dal contribuente per prestazioni di lavoro dipendente e per altri costi documentati, il che doveva far ritenere l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata di cui egli si avvaleva.

Ha proposto ricorso per cassazione il F., affidandosi a due motivi.

Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma e dell’art. 50, comma 1, lett. c bis T.U. redditi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che l’orientamento seguito dalla CTR sarebbe stato in contrasto con l’art. 2 cit., giacchè nessuna autonoma organizzazione sarebbe rinvenibile per l’attività di amministratore o sindaco di società di capitali, rispetto ad un soggetto che pure avrebbe svolto la diversa attività di dottore commercialista. Richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte, affermando che il professionista sarebbe potuto essere soggetto ad IRAP solo per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione.

Con la seconda censura, il contribuente assume la nullità della sentenza per violazione di legge, relativa all’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nel caso di ritenuta utilizzazione della propria autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività di amministratore e sindaco: infatti, l’appello dell’Ufficio si sarebbe limitato a rilevare che tutti i proventi di un commercialista, compresi quelli assimilati al lavoro dipendente, avrebbero dovuto costituire presupposto per l’applicazione dell’IRAP, mentre la sentenza impugnata aveva affermato che il presupposto dell’imposta era determinato dall’utilizzo della propria organizzazione professionale.

Ha proposto tempestivo controricorso l’Agenzia intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che l’eccezione di giudicato esterno, formalizzata attraverso la memoria ex art. 380 bis c.p.c., non è rilevante nel giudizio in corso, che si riferisce ad un’annualità diversa da quelle considerate nelle sentenze definitive, allegate dal ricorrente.

E’ meritevole di accoglimento il primo motivo, mentre resta assorbito il secondo.

La CTR ha ricondotto la struttura organizzativa posta in essere dal F. al fatto che egli, dottore commercialista, svolgesse contemporaneamente anche altre attività collaterali (amministratore e sindaco di società commerciali) e che la stessa struttura fosse talmente integrata e funzionale al complesso delle diverse attività esplicate, da rendere impossibile una distinzione fra le stesse.

A ben vedere, tuttavia, la motivazione della CFR non si incentra su una valutazione di fatto delle prove, ma su un ragionamento assiomatico, imperniato sull’esistenza di molteplici contemporanei incarichi, che da soli dovrebbero dimostrare la struttura autonoma. Non viene neppure indicato quale sia il reddito complessivo di cui si parla e neppure quali siano stati i costi “non trascurabili” per prestazioni di lavoro dipendente o le spese documentate.

Le predette lacune motivazionali impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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