Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 126 del 04/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.04/01/2017), n. 126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29937-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BNP PARIBAS SA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso
lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3000/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 12/05/2015, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 12 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 388/65/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Banca Nazionale del Lavoro spa – BNP Paribas sa contro il diniego di rimborso di imposta afferente un’ operazione di mutuo ipotecario. La CTR rilevava in via preliminare ed assorbente che non essendosi l’Ente impositore costituito in primo grado, quanto devoluto in appello era precluso dal divieto di nuove domande ed eccezioni sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.
La società contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, art. 2697 c.c..
In particolare osserva che il divieto di jus novorum evocato dalla CTR riguardasse soltanto le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, non le mere difese quali quelle contenute nell’atto di appello.
La censura si palesa fondata.
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che “In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la necessità della notificazione della cessione del credito anche al concessionario della riscossione, ai fini della sua efficacia, integra una mera difesa, traducendosi nella contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito ceduto, deducibile dall’Amministrazione per la prima volta in appello)” (Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014, Rv. 631523).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, evidentemente errando sulla qualificazione dei motivi di gravame come eccezioni in senso stretto, mentre risulta chiaro che di “mere difese” in diritto si trattasse, pacifici essendo i fatti oggetto della controversia.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017