Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 126 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 04/01/2011), n.126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27746-2009 proposto da:

PREFETTO DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

E.N.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. R.G. 15765/08 del GIUDICE DI PACE di

FIRENZE, depositato il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Par. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

“a) riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

1. – Il Prefetto di Firenze ha emesso nei confronti di E.N. decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) per essere entrata nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. b) sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;

2.- Il Giudice di pace di Firenze, con decreto depositato il 21.10.2008, ha accolto l’opposizione proposta dalla straniera e ha annullato il decreto di espulsione impugnato, perchè “indipendentemente” dall’ammissibilità di una domanda di protezione presentata dall’opponente, non vi erano prove certe circa l’effettiva sussistenza dei presupposti del divieto di espulsione ex art. 19 T.U.I. nè vi erano “prove certe circa l’insussistenza degli stessi”.

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

3. – Il Prefetto di Firenze impugna per cassazione il provvedimento del Giudice di pace formulando quattro motivi:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1 e art. 37, comma 6. Deduce che l’unico documento prodotto dalla ricorrente consiste in una copia non notificata di atto di citazione del Ministero dell’Interno dinanzi al Tribunale di Roma e non una copia di domanda alla competente Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato.

2) vizio di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il giudice del merito ha valorizzato una prova di cui ha ammesso di ignorare la validità.

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: nel dubbio il giudice di pace ha valutato il documento prodotto a favore della ricorrente la quale, invece, aveva l’onere della prova.

4. – Il ricorso appare manifestamente fondato alla, luce della contraddittoria e illogica motivazione del provvedimento impugnato e della falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1 e art. 37, comma 6, nonchè dell’art. 2697 c.c.. In tema di espulsione dello straniero, il fatto costitutivo del relativo decreto consiste nell’esistenza di una delle situazioni di fatto disciplinate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a – c), come l’ingresso nel territorio con elusione dei controlli di frontiera, l’essere lo straniero privo del permesso di soggiorno ovvero l’appartenenza ad una delle categorie di cui alla lett. c).

Per converso, è onere dell’interessato dimostrarne il fatto impeditivo, come quello di aver fatto richiesta tempestiva del permesso stesso (o di non averla potuta effettuare per ragioni di forza maggiore), allegare od esibire la relativa documentazione, quale, ad esempio, il proprio passaporto con il timbro d’ingresso e la ricevuta del Questore comprovante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno (cfr. C. 5394/2004).

Fatto impeditivo dell’espulsione è costituito, altresì, dal divieto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, che vieta l’espulsione verso uno Stato nel quale lo straniero possa subire persecuzioni per motivi indicati nella norma.

L’onere della prova di tale fatto impeditivo grava sullo straniero che lo allega.

Nella concreta fattispecie il giudice del merito, nel dubbio sulla stessa regolarità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, oltre che sulla sussistenza del pericolo dedotto, ha, nondimeno, accolto l’opposizione dell’immigrato.

5.- Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

Par. 2. – Il Collegio ritiene di non condividere le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.

Invero, preliminarmente rileva l’inammissibilità della riproduzione, con il sistema della “spillatura” al ricorso della copia fotostatica dell’atto di citazione prodotto dallo straniero dinanzi al Giudice di pace.

Ciò premesso, ed esclusa la possibilità di accesso agli atti a fronte di una censura di violazione di legge sostanziale, va rilevato che il ricorso è manifestamente infondato perchè il giudice del merito ha dato atto dell’avvenuta presentazione di una domanda giudiziale di protezione internazionale.

Il Giudice di pace ha evidenziato che la competenza a giudicare della regolarità della domanda e della sua fondatezza esula dalle attribuzioni del giudice dell’opposizione all’espulsione e che, sino all’esito del giudizio l’esecuzione del provvedimento di espulsione, persiste il divieto di espulsione dello straniero. Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente che critica un’applicazione analogica del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 35 che il giudice di pace non ha in realtà affermato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA