Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12599 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21724/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 435/18/2019 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data

01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale effettuata nei confronti della s.r.l. L’Antico, che aveva accertato, con riferimento all’anno di imposta 2009, un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP, e sul presupposto che la predetta società fosse a ristretta base societaria, emetteva un avviso di accertamento nei confronti del socio R.V., recuperando a tassazione il maggior reddito di capitale a questi imputabile nei limiti della quota di partecipazione nella predetta società.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di accertamento veniva accolto dalla CTP e l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate respinto sul presupposto che era intervenuto l’annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società con sentenza pronunciata dalla medesima Commissione d’appello.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. sostenendo che la CTR aveva annullato l’atto impositivo in assenza di un giudicato formatosi sull’avviso di accertamento presupposto, ovvero quello emesso nei confronti della società, essendo pendente il ricorso per cassazione promosso avverso la sentenza della CTR emessa in tale giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello inerente l’atto presupposto.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.

La sentenza impugnata si fonda su un giudicato esterno, allo stato insussistente.

Nella sentenza si legge: “La Commissione ha rilevato che la sentenza n. 1212/06/15 della CTP di Latina, sul cui esito era stata redatta la sentenza attualmente appellata, era stata impugnata dall’Ufficio ed era sottoposta alla cognizione di altra Sezione della CTR Lazio. All’udienza del 6 dicembre 2018, è sstata presa cognizione della sentenza della Commissione tributaria regionale, Sez. 19, n. 5532/19/18 del 19 luglio 2019 (dep. il 7 agosto 2019) da cui si evince che, in relazione alla causa tra la società e l’Agenzia decisa con la sentenza della CTP n. 1212/06/15, “è intervenuta la sentenza della CTR Lazio n. 1615/2018 che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendolo infondato”” e, quindi, “tenuto conto del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra l’accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci, ne deriva che l’annullamento giudiziale del primo accertamento non può non esplicare effetti anche sugli accertamenti che da esso dipendono”.

La sentenza è manifestamente errata nei suoi presupposti di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 2909 c.c., dal momento che la sentenza evocata a fondamento del giudicato esterno, portante il numero 1615/01/2018, non era definitiva, essendo stata ritualmente impugnata per cassazione con ricorso iscritto al n. 29438/2018 R.G. (cfr. Cass. n. 1176/2008, n. 9746/2017, n. 28515/2017, n. 20974/2018).

Alla luce di quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio, che provvederà alla riunione dei procedimenti o alla sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. n. 14281/2000, n. 23323/2014 e n. 4485/2016).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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