Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12599 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/05/2017),  n. 12599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3909/2014 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BENITO SALOMONE giusta

procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

CREDITO VALTELLINESE SC, in persona del suo procuratore avv.

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO ANELLI, ADRIANA CAVIGIOLI

giusta procura speciale notarile;

– controricorrente

e contro

R.A.M.;

– intimato –

nonchè da:

R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO RODOLFI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

CREDITO VALTELLINESE S.C., in persona del suo procuratore avv.

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ADRIANA CAVIGLIOLI, FRANCO ANELLI

giusta procura speciale notarile;

– ricorrenti incidentali –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BENITO SALOMONE giusta

procura speciale notarile;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2379/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato PATRIZIA USAI per delega;

udito l’Avvocato ERNESTO MOCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2005 il Credito Artigiano S.p.a. chiedeva al Tribunale di Milano, tra l’altro, di: a) accertare la validità del pegno – costituito sulle quote dell’Immobiliare La Rotonda s.a.s. di R.F. accessorio alla convenzione conclusa dalla Domus Impresa Costruzioni Edili S.p.a. con le banche, incluso il Credito Artigiano S.p.a.; b) accertare il carattere simulato del negozio di cessione di quote della Immobiliare La Rotonda s.a.s. di R.F. dal medesimo F. a R.A.M.; c) in subordine, dichiarare inefficace detta cessione a seguito di revocazione ordinaria.

Il Tribunale adito sospendeva la causa relativa alla domanda, pure proposta, di accertamento del debito e di condanna del F. (fideiussore) nei confronti del Credito Artigiano S.p.a., causa pregiudicata da quella relativa alle domande di accertamento e di condanna nei confronti del debitore principale Domus Impresa Costruzioni Edili S.p.a., all’epoca pendente in primo grado.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 ottobre 2009 dichiarava inefficace e per l’effetto risolto, per la risoluzione della convenzione del 27 aprile 1998, il pegno sulle quote dell’Immobiliare La Rotonda e di cui all’atto dell’8 giugno 1998 costituito da R.A. e F.R. in favore del Credito Artigiano S.p.a., rigettava la domanda di accertamento della simulazione proposta da Credito Artigiano S.p.a. nei confronti del F. e del R.A. in relazione all’atto del 15 marzo 2003 con cui il F. aveva ceduto al R.A. le quote della Società Immobiliare La Rotonda di R.F. & C (quote pari al 94,5% del capitale sociale) e dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della detta banca, il già richiamato atto del 15 gennaio 2003.

Tale decisione veniva impugnata con distinti atti di appello da F.R. e R.A.M..

Il Credito Artigiano S.p.a. (poi Credito Valtellinese S.C.) si costituiva resistendo ai gravami e chiedendone il rigetto e proponendo, a sua volta, appello incidentale per l’accoglimento della domanda di simulazione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 10 giugno 2013, rigettava gli appelli principali e quello incidentale, confermava l’impugnata sentenza, dichiarava le spese di quel grado compensate in ragione di un terzo e condannava gli appellanti al pagamento, in favore del Credito Valtellinese S.p.a., dei restanti due terzi.

Avverso la sentenza della Corte di merito il F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Credito Valtellinese S.C. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, sorretto da due motivi e illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso il F..

R.A.M. ha proposto controricorso adesivo a quello del F., al quale il predetto istituto di credito ha resistito con controricorso.

La banca ha notificato ex art. 372 c.p.c., alle controparti copia della sentenza della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2013 pronunciata tra la Damiani ICE e il Credito Artigiano S.p.a. (ora Credito Valtellinese S.C.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione alla sentenza impugnata, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2901 c.c. e art. 2740 c.c.)… nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria” la Corte di appello ha affermato che “ad integrare il pregiudizio alla garanzia generica del creditore è sufficiente un’alterazione qualitativa del patrimonio del debitore”.

Ad avviso del F., ad integrare il predetto pregiudizio non sarebbe sufficiente una mera siffatta modifica del patrimonio del debitore, dovendo la stessa essere “integrata” da una serie ulteriore di circostanze, delle quali nella specie non vi sarebbe alcun riscontro. In particolare, il ricorrente sostiene che, nell’accertamento del pregiudizio, occorrerebbe tener conto “della destinazione e della sorte del denaro ricavato dalla vendita al giusto prezzo” ed assume che la vendita in parola non avrebbe reso più gravosa l’eventuale esazione coattiva del credito, essendo la cessione avvenuta al giusto prezzo, corrisposto mediante bonifico su conto corrente, avendo il ricorrente informato il Credito Valtellinese della vendita in parola e messo immediatamente a disposizione del medesimo istituto di credito le somme ottenute dall’alienazione, le quali, a fronte della prolungata inerzia del medesimo, sarebbero state poi, in parte, destinate in favore di altre banche creditrici e, per il residuo, si troverebbero tuttora nella disponibilità del F. per far fronte alle pretese dei creditori della Domus.

1.1.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha tenuto conto della destinazione della somma e ha ritenuto comunque sussistente il pregiudizio alla garanzia generica del creditore, evidenziando che “la pretesa messa a disposizione dei proventi della cessione… non produsse il benchè minimo effetto, nel senso che, sottoposta com’era alla mera volontà condizionante dell’offerente (che partecipò il Credito Valtellinese della cessione a cose fatte), mai sfociò, secondo l’icastica e mai smentita notazione del predetto istituto, nel pagamento anche solo di un centesimo” e rilevando, altresì, che correttamente il Tribunale aveva fatto buon governo del principio secondo cui ad integrare il pregiudizio alla garanzia generica del creditore è sufficiente un’alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, “non potendosi a questa stregua porre in dubbio che… l’aggredibilità di una quota societaria, nella sostanza rappresentativa di immobili, è certo opzione di gran lunga preferibile alla “messa a disposizione” condizionata di liquidità (poi rimasta in pratica confinata nel mondo degli intenti), accompagnata dalla scelta del debitore di soddisfare altri e diversi creditori”.

La Corte di merito ha quindi fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso; l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni (v. ex multis, Cass. 6/08/2004, n. 15257; Cass. 29/03/2007, n. 7767Cass. 15/02/2007, n. 3470).

Per completezza si evidenzia che la fattispecie accertata risulta diversa da quella, considerata dalla giurisprudenza di legittimità esente da revocatoria ordinaria, della liquidazione e pagamento dei creditori. Ed invero questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. 19/04/2016, n. 7747).

1.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata “per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2901 c.c., art. 2740 c.c. e art. 1227 c.c.)” nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che la cessione, da parte del F. e in favore di R.A., delle quote di Immobiliare Rotonda s.a.s. “abbia determinato un pregiudizio per le (assunte) ragioni creditorie del Credito Valtellinese, omettendo di considerare – per la definizione di atto dannoso – il comportamento del creditore”.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere pregiudizievole per il Credito Valtellinese la cessione delle quote in parola, avrebbe omesso di considerare che la banca creditrice era consapevole di tale cessione, avendo essa approvato la vendita in questione, peraltro effettuata al “giusto prezzo”, salvo a non accettare l’offerta del denaro ricavato dalla medesima vendita, da essa “conosciuta”, “avallata” e “richiesta”.

Ad avviso del ricorrente, il Credito Valtellinese, proprio in considerazione del suo comportamento inerte, non potrebbe dolersi del fatto che il F. abbia poi, utilizzando gran parte del denaro ricavato dalla cessione in parola, pagato altre banche creditrici della Domus.

1.2.1. Il motivo all’esame è, per un verso, inammissibile, perchè richiede accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede, e, per altro verso, infondato, poichè l’offerta di pagamento, in base a quanto rappresentato dallo stesso ricorrente era condizionata alla contestuale “sottoscrizione di un accordo transattivo”.

1.3. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ricorso incidentale adesivo.

2.1. Con atto denominato “controricorso adesivo”, consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 21 marzo 2014 e consegnato ai destinatari in data 21 e 24 marzo 2014, R.A.M. ha aderito al ricorso del F. chiedendone l’accoglimento. Tale atto, anche se denominato controricorso, proprio perchè non contesta il ricorso principale ma aderisce ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva (Cass. 17/12/2009, n. 26505). Premesso che la sentenza impugnata è stata notificata al F. in data 12 dicembre 2013 e al R.A. in data 16 dicembre 2013, e che, quindi, l’atto ora all’esame è stato notificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., si osserva che le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Cass. 7/10/2015, n. 20040; Cass. 21/01/2014, n. 1120).

2.2. Conseguentemente il ricorso all’esame va dichiarato inammissibile.

3. Ricorso incidentale tardivo proposto dal Credito Valtellinese S.C. (già Credito Artigiano S.p.a.).

3.1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1414 c.c., art. 1415 c.c., comma 2, art. 1416 c.c., comma 2 e artt. 1417, 2697 e 2729 c.c….. relativamente al capo della sentenza n. 2379/13 della Corte di Appello di Milano che ha rigettato l’appello incidentale, in ordine alla domanda principale della Banca, volta all’accertamento del carattere simulato del negozio di cessione delle quote della Immobiliare Rotonda, posto in essere il 15 gennaio 2003”.

Assume il Credito Valtellinese S.C. che, sulla base degli elementi indiziari raccolti, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’appello incidentale da essa proposto e dichiarare la simulazione, avendo l’istituto di credito assolto il proprio onere probatorio e non avendo, invece, le controparti dimostrato i loro assunti ed in particolare il pagamento del prezzo apparentemente pattuito in sede di vendita.

3.1.1. Il motivo è inammissibile.

Al riguardo si osserva che la sentenza impugnata, richiamando espressamente la motivazione del Tribunale sul punto, ha ritenuto che vi sia stato il pagamento del prezzo, sia pure con modalità anomale e si rileva, altresì, che comunque il motivo in scrutinio sollecita una rivalutazione in fatto inammissibile in sede di legittimità.

3.2. Il secondo motivo è così rubricato: “omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente al capo della sentenza n. 2379/13 della Corte di Appello di Milano che ha rigettato l’appello incidentale, in ordine alla domanda principale della Banca, volta all’accertamento del carattere simulato del negozio di cessione delle quote della Immobiliare Rotonda, posto in essere il 15 gennaio 2003”.

Sostiene il Credito Valtellinese S.C. che nè il venditore nè il compratore avrebbero fornito documenti a prova dell’avvenuto pagamento del prezzo e che, anzi, i documenti acquisiti al processo e trascurati dalla Corte territoriale offrirebbero la dimostrazione del contrario, evidenziando in particolare che dalla documentazione prodotta non risulterebbe l’indicazione del conto sul quale sarebbe stato richiesto l’addebito degli assegni per il pagamento della prima tranche del prezzo e che neppure sarebbe comprensibile “la provenienza” degli assegni che proverebbero il pagamento di un’ulteriore porzione del prezzo, sicchè non sarebbe provato il pagamento del prezzo da parte del R.A..

3.2.1. Il motivo non può essere accolto.

Ed invero la questione della provenienza dei fondi non risulta dalla sentenza impugnata nè la banca ha dedotto se, quando e in che termini ha proposto detta questione nel giudizio di merito. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915). Pertanto il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

Inoltre, si richiede, essenzialmente, una rivalutazione della prova inammissibile in questa sede.

Si evidenzia, infine, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame -, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – del quale, in sostanza, si duole il Credito Valtellinese S.C. – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

3.3. Il ricorso incidentale proposto dal Credito Valtellinese S.C. deve, quindi, essere rigettato.

4. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale proposto dal Credito Valtellinese S.C. e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo tardivo proposto da R.A.M..

5. Stante la reciproca soccombenza, vanno compensate per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del ricorrente adesivo e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale, per il ricorso adesivo e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale proposto dal Credito Valtellinese S.C. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo tardivo proposto da proposto da R.A.M.; compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del ricorrente adesivo e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale, per il ricorso adesivo e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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