Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12599 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9611/2019 proposto da:

D.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GAETANO

DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO DELL’OGLIO;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

FRISINA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIROLAMO BONGIORNO;

– controricorrente –

e contro

D.R.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2572/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato nel mese di giugno 2011, D.R.M. agì nei confronti della sorella M.A. e della Banca Intesa San Paolo per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguiti allo svuotamento della cassetta di sicurezza di cui era titolare la madre V.C. (deceduta l'(OMISSIS)), che assumeva avvenuto in data (OMISSIS), ad opera della sorella e grazie alla cooperazione colposa della Banca (che aveva consentito l’accesso a soggetto non legittimato);

il Tribunale di Palermo rigettò le richieste dell’attore ritenendo che le pretese fossero prescritte;

la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado affermando che l’azione extracontrattuale nei confronti della sorella

avrebbe dovuto essere esercitata entro il (OMISSIS) e quella contrattuale verso la Banca entro il (OMISSIS), mentre soltanto il (OMISSIS) era stato richiesto il risarcimento nei confronti della seconda, allorquando entrambe le azioni si erano irrimediabilmente prescritte; la Corte ha aggiunto che “irrilevante in tal senso è la circostanza che il coerede abbia avuto conoscenza dell’accesso alla cassetta di sicurezza da parte della sorella solo in data (OMISSIS), atteso che trattandosi di sottrazione di beni, la stessa doveva essere percepibile con l’ordinaria diligenza”; ha concluso che “il diritto, dunque, poteva e doveva essere fatto valere a far data del (OMISSIS) in applicazione dell’art. 2935 c.c. o comunque – pur volendo tener conto che l’accesso effettuato presso la cassetta di sicurezza non poteva essere immediatamente percepibile dall’anziana madre malata terminale e ricoverata – dalla data del decesso della stessa ((OMISSIS)) momento in cui l’appellante poteva e doveva verificare l’intero asse ereditario della madre, ivi compreso il contenuto della cassetta di sicurezza di cui era a conoscenza che andava dichiarato in successione”;

ha proposto ricorso per cassazione D.R.M. affidandosi a quattro motivi (oltre ad altri due che ripetono la numerazione III e IV); ha resistito la sola Intesa San Paolo s.p.a., a mezzo di controricorso illustrato da memoria.

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2945,2947 e 2935 c.c., mentre col secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia;

ad illustrazione congiunta dei due motivi, il ricorrente rileva che “la Corte di Appello ha, erroneamente, ritenuto di identificare il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale, sia ai fini della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, nella data di apertura della successione ((OMISSIS))”, senza tuttavia considerare che l’apertura della cassetta di sicurezza “non avrebbe determinato la conoscenza del fatto lesivo commesso in danno della de cuius e quindi in danno del di lui erede: ed infatti l’unico dato di cui il sig. D.R.M. sarebbe venuto a conoscenza sarebbe stato quello di verificare che la cassetta di sicurezza era vuota e non già che la sorella (…) aveva indebitamente effettuato, con la connivenza dei funzionari della Banca, l’accesso prima del decesso della madre”; assume che, al contrario, “il dies a quo del termine prescrizionale doveva identificarsi nel (OMISSIS), data in cui la Banca aveva finalmente comunicato l’avvenuto indebito accesso da parte della signora D.R.M.A.”, di talchè doveva escludersi che fosse maturato il termine prescrizionale nei confronti di entrambe le parti convenute;

il terzo e il quarto motivo deducono – rispettivamente – violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., commi 2 e 3 e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, sul rilievo che la Corte aveva omesso di esaminare delle lettere dalla Banca e della D.R. “anche sotto il diverso profilo di atto costitutivo della rinuncia alla prescrizione; lettere che confermavano “che nel periodo che va dal 2008 al 2010, sia la sig.ra D.R.M.A. che la Banca Intesa avevano riconosciuto di aver posto in essere, di comune accordo, gli atti che sono fonte della responsabilità”; dal che conseguirebbe che, anche a voler ipotizzare la decorrenza della prescrizione dal (OMISSIS), la stessa sarebbe stata già maturata nell’anno 2008 e pertanto “le richiamate lettere, tutte successive al presunto maturarsi dei termini prescrizionali, dovevano essere dalla Corte di Appello di Palermo qualificate ed identificate come rinuncia tacita alla prescrizione”;

con l’ulteriore motivo indicato come “III – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, il ricorrente rileva che, all’esito dell’accoglimento del ricorso, la Corte territoriale dovrà esaminare compiutamente la richiesta risarcitoria;

con il successivo motivo indicato come “IV – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, il ricorrente contesta la propria condanna alle spese quale conseguenza della erroneità della sentenza impugnata;

i motivi secondo e quarto – deducenti un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, atteso che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado e il ricorrente non ha dedotto e dimostrato che le due pronunce siano fondate su diverse ragioni attinenti alle questioni di fatto;

il primo motivo è invece fondato, nei termini che seguono; premesso che, a norma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la verifica circa il decorso della prescrizione comporta la necessità sia di individuare la natura del diritto azionato che di accertare a partire da quale momento lo stesso potesse concretamente essere fatto valere;

nello specifico, la pretesa del R. è basata sull’assunto che la sorella abbia svuotato la cassetta di sicurezza della madre privando la stessa (prima) e il coerede (poi) della disponibilità dei beni e valori ivi custoditi;

l’illecito ipotizzato a carico della D.R. (così come il correlato inadempimento della Banca) ha come necessario presupposto il fatto che D.R.M.A. abbia effettuato l’accesso alla cassetta di sicurezza, da sola, in data di poco antecedente al decesso della madre e quando quest’ultima era già nell’impossibilità di farlo personalmente;

per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, tale fatto era stato conosciuto dal D.R. soltanto in data (OMISSIS) e deve quindi ritenersi che soltanto da tale data l’odierno ricorrente potesse ipotizzare l’illecito extracontrattuale della sorella (e il correlato inadempimento dell’istituto bancario) e si trovasse nella concreta ed effettiva possibilità di far valere una pretesa risarcitoria;

erra pertanto la Corte territoriale laddove ritiene irrilevante tale circostanza e afferma genericamente che, “trattandosi di sottrazione di beni, la stessa doveva essere percepibile con l’ordinaria diligenza”, e ciò fin dal (OMISSIS) o, comunque dalla data del decesso della madre, momento in cui l’odierno ricorrente avrebbe dovuto verificare l’intero asse ereditario, comprendente la cassetta di sicurezza;

l’errore riposa nel fatto che la Corte non ha tenuto conto del fatto che, quand’anche il D.R. avesse avuto la possibilità di accedere alla cassetta per verificarne il contenuto, una cosa sarebbe stata rilevarne la mancanza di contenuto, altra cosa sapere che l’ultimo accesso era stato effettuato non dalla titolare (la madre), ma dalla sorella M.A.; giacchè soltanto tale specifico dato consentiva di ipotizzare una sottrazione di beni ad opera di quest’ultima;

la sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione da data antecedente e diversa da quella del (OMISSIS), con conseguente rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della vicenda (e della concreta configurabilità della sottrazione ascritta alla convenuta D.R., costituente tema finora non esaminato nei gradi di merito a fronte della ritenuta prescrizione);

il terzo motivo – già di per sè inammissibile per il fatto di introdurre una “questione nuova” – resta assorbito;

egualmente assorbiti risultano i rilievi compiuti con gli ultimi due motivi (già – di per sè – inammissibili in quanto con contenenti effettive censure della sentenza impugnata);

la Corte di rinvio provvederà sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando inammissibili il secondo e il quarto e assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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