Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12599 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5163/2010 proposto da:
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO SRL
(OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61,
presso lo studio dell’avvocato GIAN MARIA FRATTINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAIELLO Luigi, giusta procura speciale per atto
notaio Giuseppe Monica di Salerno, in data 19.2.2010, n. rep. 51296,
che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 13892/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 26.2.08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con sentenza n. 13892, depositata il 28.5.2008, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia Salerno. Ha proposto ricorso per revocazione, notificato il 31.3.10, il Consorzio lamentando l’applicazione strettamente letterale della norma agevolativa di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 74. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è inammissibile perchè tardivo e non prospetta vizi revocatori di cui all’art. 391 bis c.p.c.”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; che il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della inammissibilità del ricorso. I rilievi contenuti nella memoria non hanno pregio. Infatti l’assunto di non avere avuto conoscenza del giudizio di cassazione contrasta con l’accertamento implicito dalla sentenza impugnata della rituale notificazione del ricorso per cassazione, che il ricorrente non contesta espressamente.
La questione del rinvenimento di nuova documentazione è inammissibile perchè nuova.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente alle spese che liquida in Euro diecimila per onorario oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011