Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12598 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/11/2005 r.g.n. 1731/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito l’Avvocato SICILIANO ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di V.M., il Tribunale di Cosenza riconosceva all’attore il diritto all’equo indennizzo nei confronti di Poste Italiane spa, dando atto che la malattia denunciata dal lavoratore (sindrome ansiosa) era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Proponeva appello Poste Italiane spa e la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado così motivando:

la società resistente non ha trasmesso nel termine di gg. 30 la domanda amministrativa del V. al Comitato per le pensioni privilegiate;

del pari, il datore di lavoro non ha definito il procedimento con un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine di gg.

30 dal ricevimento del parere del Comitato suddetto;

la giurisdizione appartiene al giudice ordinario a sensi della sentenza Cass. SU n. 8587.1997;

la domanda di equo indennizzo è quindi da accogliere, non sussistendo questione in ordine al “quantum”.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa, deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso V.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I cinque motivi del ricorso prospettano:

– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 414 c.p.c., sotto il profilo della carente allegazione circa l’infermità lamentata;

– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 686 del 1957, artt. 48 e segg., sotto il profilo che non è dimostrata la spettanza del beneficio richiesto, che è cosa diversa dalla dipendenza da causa di servizio;

– violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere stata introdotta in appello una domanda nuova;

– violazione dell’art. 101 c.p.c., vale a dire l’introduzione di una nuova “causa petendi”;

– omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il ricorso è fondato e va accolto. Il D.L. n. 387 del 1987, art. 5 bis, dispone che “i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonchè degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 166, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

E’ abrogato il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 art. 163, comma 2.

Le disposizioni di cui ai commi primi e secondo si applicano anche ai procedimenti in corso.

5. Il D.P.R. n. 349 del 1994, art. 9, dispone tra l’altro che “l’amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall’inizio del procedimento di ufficio.

L’amministrazione si pronuncia sulla concessione dell’equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda”.

5. La Corte di Appello ha accolto la domanda attrice sulla base della mera violazione dei termini amministrativi endoprocedimentali.

Compito del giudice era invece quello di accertare la causa della malattia denunciata e la sua ascrivibilità ad una delle categorie previste, ai fini della concessione dell’equo indennizzo. In altri termini, una volta acclarata l’inosservanza dei termini, il giudice doveva accertare nel merito la sussistenza del diritto azionato, il che è compito del giudice di rinvio.

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA