Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12598 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15975/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4490/2008 della Commissione Tributaria

Centrale di ROMA del 4.12.07, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso di P.G. nei confronti dell’Intendente di finanza di Bolzano ed avverso sentenza della C.T. di secondo grado di Bolzano. Ha motivato la decisione ritenendo secondo la giurisprudenza formatasi a seguito di sentenza della Corte Cost. l’agente che non fosse titolare di impresa non era tenuto al pagamento dell’ILOR per il 1990.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo l’Agenzia denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Commissione centrale pronunziato sull’eccezione di decadenza a sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, per essere decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata avanti al commissione centrale. 11 motivo è fondato in quanto sul punto, che aveva formato oggetto di eccezione la sentenza ha omesso di pronunciarsi. L’altro motivo è assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano.

Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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