Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12597 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. ROGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22328/2012 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI COCCONI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5059/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2011 R.G.N. 8886/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SAPONARA MARCO per delega Avvocato COCCONI

GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al

secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.6.05 il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da T.A. nei confronti della A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – inteso a conseguire il pagamento di differenze retributive derivanti dall’incidenza di compensi vari (straordinario feriale, notturno e festivo, indennità sede lavorativa, compenso per manutenzione vestiario, indennità maggiore produttività, compenso ex art. 10 CCNL, EDR, premio di risultato) sulla base di computo di 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostituiva del preavviso e TFR. Con sentenza depositata il 4.10.11, la Corte d’appello capitolina, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore, dell’importo di Euro 2.512,37 oltre accessori di legge. Ritenevano al riguardo i giudici del gravame che il ricalcolo degli istituti indiretti dovesse essere compiuto alla stregua delle disposizioni del c.c.n.l. di settore che espressamente disciplinavano gli istituti retributivi indiretti sulla base della nozione di retribuzione globale, comprensiva delle indennità a carattere fisso e continuativo, nelle quali rientravano le somme corrisposte a titolo di indennità sede lavorativa, compenso ex art. 10 CCNL, EDR. Dovevano, invece, essere espunti il compenso per manutenzione vestiario, l’emolumento legato alla professionalità ed il premio di risultato, per essere il primo un rimborso spese forfetizzato; gli altri, istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale. Per quanto concerne, infine, il compenso per lavoro straordinario, questo doveva essere conteggiato ai soli fini del TFR. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 14 del c.c.n.l.

18/2/80 e del c.c.n.l. 17/6/83, all’art. 12 del c.c.n.l. 1/10/91 e del c.c.n.l. 31/10/95, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ci si duole che l’impugnata sentenza abbia statuito la non computabilità del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, ritenendolo di natura fissa e continuativa, con riferimento al calcolo del T.F.R., negando nel contempo e con motivazione illogica, siffatta natura, in relazione agli ulteriori istituti retributivi.

Il motivo è improcedibile.

E’ bene ricordare che ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6 marzo 2012 n. 4220, Cass. 9 aprile 2013 n. 8569, cui adde Cass. 24 ottobre 2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass. 7 luglio 2014 n. 15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –

imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo (integralmente) agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, il contratto collettivo Federambiente applicabile ratione temporis, non risulta in quale parte del fascicolo sia rinvenibile nè se sia stato prodotto integralmente, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 194, 195 e 196 c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Si censurano gli esiti della espletata CTU di natura contabile recepiti dai giudici del gravame, che erroneamente avevano computato le differenze retributive spettanti, a far tempo dal 1998 invece che dal 1985.

La doglianza presenta profili di inammissibilità.

Ed invero, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (vedi Cass. 17 luglio 2014 n. 16368).

Inoltre, la parte è tenuta ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).

Nello specifico il ricorrente ha omesso di ottemperare agli oneri descritti, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza non possedendo quel grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso, secondo i principi più volte affermati da questa Corte e che vanno qui ribaditi (vedi ex aliis, Cass. 13 giugno 2007 n. 13845).

Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione dell’art. 12 c.c.n.l. Federambiente 1995, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si deduce innanzitutto che il lavoratore, nell’impugnare la sentenza di primo grado, aveva insistito nelle rivendicazioni relative all’inclusione negli istituti indiretti, della indennità produttività, sede lavorativa e compenso per manutenzione vestiario, così rinunciando al calcolo in detti istituti, del compenso ex art. 10 c.c.n.l. E.D.R.. In tal senso, la pronuncia impugnata, che aveva statuito anche in ordine a tali domande, era da ritenersi emessa ultra petita.

Il profilo di doglianza presenta aspetti di inammissibilità.

La società ha infatti omesso di riportare il tenore dell’atto di gravame con il quale si deduce che il T. avesse rinunciato a parte della domanda originaria concernente l’inclusione del compenso ex art. 10 c.c.n.l. e dell’EDR nella retribuzione corrisposta, in tal modo contravvenendo al principio affermato da questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove Ci questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti” (vedi Cass. 26 marzo 2012 n. 4787, Cass. 15 marzo 2006 n. 5620).

Si afferma, in ogni caso, che la relativa statuizione è affetta da difetto di motivazione, essendosi la Corte distrettuale limitata ad accertare l’inclusione di detti compensi (art. 10 c.c.n.l. E.D.R), nell’ambito della retribuzione globale senza nulla argomentare al riguardo, se non che le relative indennità erano “a carattere fisso e continuativo”, omettendo di procedere ad una disamina delle disposizioni contrattuali collettive e degli accordi sindacali disciplinanti i compensi descritti.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Occorre premettere che il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, sotto il profilo di difetto assoluto, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (v.

ex plurimis, Cass., 17 luglio 2012 n. 12217, Cass. 21 luglio 2006, n. 16762). La motivazione omessa o insufficiente è, dunque, configurabile, secondo i dicta giurisprudenziali di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 25 ottobre 2013 n. 24148) qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Nello specifico la Corte distrettuale è incorsa nel vizio denunciato, giacchè, con affermazione del tutto generica, apodittica e priva di specifico riferimento ai presupposti di applicazione degli istituti scrutinati (indennità sede lavorativa, indennità maggiore produttività, compenso ex art. 10 ccnl ed EDR) ha affermato che dette indennità, ritenute di natura fissa e continuativa, rientrassero per ciò stesso nel concetto di retribuzione globale di fatto, senza sorreggere gli approdi ai quali è pervenuta con un iter motivazionale che consentisse di lumeggiarne la ratio, all’esito della disamina delle disposizioni di contratti ed accordi collettivi che di detta indennità recavano la disciplina.

Entro gli esposti termini il motivo va, pertanto, accolto.

Con il secondo mezzo di impugnazione è dedotta violazione dell’art. 46 c.c.n.l. Federambiente 1995 e degli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c., per avere l’impugnata sentenza statuito la computabilità del compenso per lavoro straordinario (in quanto nella specie fisso e continuativo) nella base di calcolo del TFR nonostante che l’art. 46 cit. CCNL preveda, a tal fine, un’elencazione espressamente qualificata come tassativa, in cui la voce in discorso non compare nè è riconducibile alla nozione di indennità o compenso previsto per legge e corrisposto in via fissa e continuativa.

Il motivo è privo di fondamento.

Il compenso per lavoro straordinario è, infatti, compenso previsto per legge (art. 2108 c.c.), potenzialmente suscettibile di essere corrisposto in via fissa e continuativa e di essere incluso nella base di computo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., di guisa che, se la stessa fonte negoziale (art. 46 CCNL Federambiente del 1995) invocata dalla società espressamente include nella base di computo del TFR anche “tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”, tale qualificazione deve conferirsi anche al compenso per lavoro straordinario (che trova la propria fonte direttamente nella legge), qualora corrisposto in maniera fissa e continuativa, vale a dire secondo modalità il cui accertamento è riservato ai giudici di merito.

Con la terza censura la società ricorrente si duole di vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha considerato, contrariamente al vero, come fisso e continuativo il compenso per lavoro straordinario percepito dal lavoratore. Deduce di aver sostenuto nei precedenti gradi di giudizio, la non ordinarietà e la variabilità dei compensi erogati a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario, come desumibile dalle buste paga ex adverso prodotte, oltre che dal prospetto riportato dal ricorrente in atto di appello e riprodotto nel ricorso in sede di legittimità.

Al di là di ogni considerazione in ordine al difetto di autosufficienza che connota il motivo, non recante la trascrizione delle difese articolate nel pregresso giudizio di merito così come dei documenti oggetto della produzione avversaria, non può sottacersi che la doglianza presenta ulteriori profili di inammissibilità, giacchè con essa la società ne sollecita una rinnovata lettura, onde verificare la veridicità del proprio assunto, operazione questa, preclusa nella presente sede.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non sì ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un “fatto”) decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico – formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. 4 aprile 2014 n. 8008).

In contrasto con detti principi la ricorrente, non denuncia una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, ma si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, con operazione non consentita nella presente sede.

In definitiva, alla stregua delle superiori ragioni, il ricorso proposto dal T. va dichiarato improcedibile, laddove, respinti i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, va accolto il primo motivo nei sensi innanzi descritti.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, procederà alla disamina della questione inerente alla inclusione della indennità sede lavorativa, maggiore produttività, compenso ex art. 10 c.c.n.l. E.D.R., nel computo degli istituti retributivi indiretti (13^, 14^, ferie, indennità sostitutiva del preavviso).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto da T. A.. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione, rigettati il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA