Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12597 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9423/2019 proposto da:

B.E., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MARIA

FORMICA;

– ricorrente –

contro

ASP DI MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ECUADOR N.

6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO NIUTTA;

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI N. 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COLUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO OCCHIPINTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 29/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.E. propone ricorso per cassazione notificato il 17 marzo 2019, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 29/2019 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21 gennaio 2019. Resistono, con separati controricorsi, l’ASP di Messina e la Dott.ssa R.C..

2. La ricorrente adiva il Tribunale di Messina convenendovi l’allora AUSL n. (OMISSIS) di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall’attrice, che la stessa imputava alla condotta negligente del medico di Guardia Medica del Presidio di (OMISSIS), dove stava tempraneamente lavorando in una struttura alberghiera. In particolare deduceva che, in data (OMISSIS), colpita da un arrossamento all’occhio sinistro, si recava presso la G.M. di (OMISSIS), dove il medico di guardia le diagnosticava una congiuntivite e le consigliava una terapia farmacologica con ricetta; in seguito, veniva quotidianamente seguita presso la stessa G.M., ritornandovi per varie visite durante le quali la Dott.ssa R. le prescriveva ulteriori cure per la congiuntivite e, in data (OMISSIS), interveniva all’interno dell’occhio, fino a quel giorno in netto miglioramento; il giorno successivo, il (OMISSIS), a causa del notevole peggioramento delle sue condizioni di salute, si recava nuovamente presso la G.M., ove la Dott.ssa R. effettuava un ulteriore controllo dell’occhio e, solo a quel punto, prescriveva una visita specialistica con diagnosi di “cheratocongiuntivite”; nella stessa giornata, a causa di violenti dolori, si rivolgeva al P.S. dell’Ospedale di (OMISSIS) che le diagnosticava “O.S. ulcera settica della cornea” e ne disponeva il ricovero presso il reparto di oculistica, durato 17 giorni; ad ulteriori visite risultava che l’attrice aveva perso irreversibilmente la vista dell’occhio sinistro e si trovava in stato depressivo a causa del trauma, fino a che non è stata sottoposta a trapianto di cornea nel (OMISSIS), con recupero del visus. La AUSL otteneva la chiamata in causa della Dott.ssa R.. Venivano espletate due CTU. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2157/2016, rigettava le domande attoree e compensava le spese di giudizio.

3. Avverso la sentenza di prime cure, la B. ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Messina che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale. In particolare, la Corte del gravame ha fondato il proprio convincimento sulle annotazioni effettuate dal medico di guardia sul Registro di Guardia Medica dalle quali emergeva che, già in data (OMISSIS) (prima visita), era stata iscritta l’espressione “(Vis. Oculistica)”, talchè non poteva porsi in dubbio che il medico di guardia avesse prescritto alla paziente una visita specialistica, posto che – come argomentato dal primo giudicante – tale registro, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso che l’attrice non aveva esperito. Ha poi ritenuto irrilevante che il secondo CTU avesse evidenziato delle sospette sovrascritture e difficoltà interpretative dell’annotazione, posto che il Tribunale le aveva escluse, trattandosi di valutazioni giuridiche, e non tecniche, che non competono al perito e di cui non può tenersi conto in sede giudiziale. In ordine alla denuncia di mancata consegna dell’Allegato M alla paziente, nonchè dell’omessa prescrizione di visita specialistica sulla ricetta, la Corte del gravame ha ritenuto che l’Allegato M, modulario informativo, di cui una copia è destinata al medico di fiducia va consegnata all’assistito, e l’altra viene acquisita agli atti di servizio, fosse stato invero consegnato alla B. la quale, peraltro, mai aveva dedotto la mancata consegna nei termini perentori. Peraltro, ha precisato che l’allegato M, versato in atti dalla ASP e dalla R., portava l’indicazione della visita specialistica, mentre alcun obbligo di legge impone al medico di guardia di indicare la prescrizione della visita anche sulla ricetta contenente la terapia, proprio in ragione della consegna allo stesso di copia dell’allegato M. Di conseguenza, così accertata la prescrizione della visita, il giudice di secondo grado ha escluso la responsabilità del medico in quanto entrambe le CTU avevano escluso che il danno non si sarebbe verificato nel caso in cui la paziente si fosse sottoposta alla prescritta visita. Quanto al denunciato peggioramento delle condizioni dell’occhio a seguito dell’intervento praticato dalla Dott.ssa R. in data (OMISSIS), la Corte ha ritenuto che, per un verso l’intervento non è stato influente in relazione al danno subito sul solco delle valutazioni della prima CTU; per altro verso, l’intervento fu dettato dalla necessità di estrarre dall’occhio una lente a contatto, come risulta in atti conformemente a quanto dichiarato dalla R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La ricorrente premette che, fin dall’atto di citazione in primo grado, aveva fatto espressamente riferimento all’intervento all’interno dell’occhio, già arrossato e dolorante, eseguito dalla Dott.ssa R. la sera del (OMISSIS), indicandolo come causa principale delle lesioni da lei subite. Senonchè, la Corte del gravame ha ritenuto di escludere la responsabilità dei sanitari su una serie di assunti errati laddove ha rilevato che nella prima CTU i consulenti avevano dichiarato tale intervento “assolutamente non influente e decisamente non significativo in relazione al danno subito dall’appellante”; mentre tale dichiarazione, riportata in sentenza, in realtà non sarebbe mai stata fatta dai periti. Diversamente, nella seconda CTU veniva rilevato che l’introduzione di una garza nell’occhio sinistro della paziente “configurerebbe un atto di grave incompetenza professionale”; vieppiù, la Corte di merito non avrebbe dato atto che l’intervento non fu ininfluente poichè determinò un peggioramento delle condizioni dell’occhio della paziente che, in quei giorni era in netto miglioramento; inoltre, la Corte avrebbe ritenuto che “come risulta dagli atti e come dichiarato dalla Dott.ssa R. in sede di esame testimoniale, l’imperito intervento altro non fu, se non una semplice estrazione di una lente a contatto”, “così come riferito dai testi M. e P. la paziente continuava ad indossare le lenti a contatto aggravando le sue condizioni”, benchè la circostanza non risultasse in atti, poichè indicata dalla stessa dottoressa in sede di interrogatorio formale che, peraltro, non costituisce prova testimoniale, non potendo le dichiarazioni del medico fornire prova alcuna in suo favore; mentre, che non si trattasse di un’estrazione di lente a contatto, si dedurrebbe dal fatto che il medico di guardia, con l’ausilio del marito, avrebbe tentato di togliere con una garza una sostanza biancastra nell’occhio sinistro della paziente e dalla circostanza che la teste M. avrebbe dichiarato che durante quel periodo l’attrice portava le lenti a contatto, ma non che le portava in quei giorni: a tal fine non avrebbe rilievo, in quanto priva di attendibilità, la testimonianza del Dott. P., marito della Dott.ssa R., che intervenne ad aiutare la moglie durante l’intervento sull’occhio; infine la Corte si sarebbe attenuta solo alle conclusioni della prima CTU in base alla quale i danni non si sarebbero verificati se ella si fosse prontamente sottoposta alla visita specialistica prescrittale, senza vagliare le circostanze del caso.

1. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., comma 2, su una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 e violazione L. 29 dicembre 1987, n. 531, D.P.R. n. 484 del 1996, art. 54, D.M. 11 luglio 1988, n. 350 e del D.P.R. n. 41 del 1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto non contestata la circostanza della consegna alla paziente della copia dell’Allegato M. Sul punto, la ricorrente adduce che l’Allegato M venne prodotto in giudizio, sia dalla ASP che dalla Dott.ssa R., senza che questi ultimi avessero mai sostenuto che una copia fu consegnata alla paziente, talchè l’attrice non avrebbe avuto alcun onere di specifica contestazione sul punto. Pertanto, la Corte del gravame avrebbe dovuto ritenere non raggiunta la prova, incombente sulla convenuta ASP e sull’intervenuta R., in ordine all’avvenuta consegna della copia dell’Allegato. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato anche nell’assumere che l’Allegato M fosse sufficiente per ritenere che la dottoressa avesse prescritto la visita specialistica, poichè – sulla scorta della normativa citata in epigrafe – il medico di guardia deve indicare nella ricetta consegnata al paziente non solo la terapia, ma anche la visita prescritta. Infine, la Corte non avrebbe considerato che la trascrizione sul Registro di G.M. dell’espressione “Visita oculistica” per un verso, non assume il significato univoco di prescrizione di visita specialistica e, per altro verso, che detta scrittura deve essere accompagnata dalla compilazione e consegna della ricetta alla paziente, nel rispetto della normativa di legge menzionata.

2. Con il terzo motivo si denuncia “violazione degli artt. 116 c.p.c. e artt. 2699 c.c. e segg., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3″. La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto che le annotazioni effettuate dalla Dott.ssa R. sul Registro di Guardia Medica, ove veniva prescritta la visita oculistica, non potessero essere poste in discussione, in difetto di querela di falso. In tal modo, la Corte di merito avrebbe violato il divieto di precostituzione di prove in proprio favore, da tempo applicato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cartella clinica, per cui le attestazioni contenute in essa non sono vincolanti allorchè venga in contestazione la responsabilità della persona che l’ha redatta (cita, Cass. n. 10695/1999; n. 5296/1980). Il principio, peraltro, dovrebbe valere non solo nell’azione diretta nei confronti del pubblico ufficiale che ha redatto la cartella, ma anche allorchè si agisce nei confronti del soggetto che deve rispondere per i fatti del certificante (ex artt. 1228 e 2049 c.c.) e, dunque, nel caso concreto, nei confronti dell’ASP di Messina. Peraltro, sarebbe applicabile anche quando non riferito ad una cartella clinica, ma ad un Registro di G.M., a maggior ragione vista l’assenza di controlli o verifiche svolte sullo stesso ad opera di altri soggetti. Infine, la sentenza sarebbe illegittima perchè un’eventuale prescrizione di visita specialistica rientrerebbe nelle valutazioni, nelle diagnosi o comunque nelle manifestazioni di scienza o di opinione che non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova.

3. Le parti resistenti hanno indicato vari piani di inammissibilità dei motivi La trattazione dei motivi viene fatta in maniera congiunta, essendo le questioni connesse.

4. Sotto il profilo dei dedotti vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui al primo e secondo motivo, le censure sono inammissibili perchè nella specie ricorre l’ipotesi di doppia sentenza conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, e ciononostante la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni sono diverse tra di loro (cfr. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), posto che l’anomalia motivazionale rilevante, in tali casi, si ravvisa solo ove manchi l’espressione di una motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico in grado di tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, il che non si è verificato, nè è oggetto di specifica denuncia (Cfr. Cass. 3154372018; Cass. SU 8053/2014).

5. Nei primi due motivi le censure formulate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non recano alcun riferimento a nullità del procedimento e della decisione, argomentando piuttosto su asserite violazioni di legge, e tale carenza rende inammissibile il motivo per come formulato, non essendo arguibile il vizio in relazione alla motivazione resa (Cass. sez. 3, n. 13995/2018). Inoltre, i due motivi contengono una esposizione cumulativa di questioni e sono esplicitati senza un chiaro collegamento tra le violazioni indicate e gli argomentai successivamente trattati, rendendosi inammissibili già solo per questo motivo (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Cass. 19 443/2011 e SU 9100/2015).

6. Per il resto, il primo motivo si limita a contestare ricostruzioni fattuali e valutazioni probatorie di merito denunciandole come violazioni di legge processuale, in materia di prova della estrazione della lente a contatto dall’occhio e della consegna della prescrizione di visita specialistica e delle effettive cure e trattamenti praticati, svolte sulla base del principio di non contestazione in tesi malamente applicato e di una valutazione errata o travisata dell’intero compendio probatorio acquisito, comprese le CTU. Tali censure, tuttavia, non sono in grado di rivelare una violazione delle norme in questione, avendo la Corte tenuto conto delle deduzioni di parte attrice nell’atto introduttivo e nelle successive memorie, confrontandole con le prove documentali acquisite e alle dichiarazioni rese sia dai testi, sia dalle parti, secondo il principio dispositivo e di non contestazione e di libera valutazione delle prove. In tal caso, il motivo, per rendersi scrutinabile in termini di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avrebbe dovuto indicare che il giudice ha deciso sulla base di fatti non allegati e sulla base di prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (cfr. Cass. 1229/2019), risultando, altrimenti, una censura che tende a indurre questa Corte a svolgere una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa. Là dove il motivo tende a denunciare il travisamento delle affermazioni dei consulenti d’ufficio o delle dichiarazioni testimoniali, attribuendo alla Corte di merito la forzatura di dati di fatto, la censura è inammissibile anche perchè, se attiene a questioni non discusse, essa avrebbe dovuto proporsi con ricorso per revocazione innanzi alla Corte d’appello e non ricorso per cassazione per violazione di legge (cfr. Cass. 7772/2012)

7. Per quanto riguarda il secondo motivo, in esso si replicano le inammissibilità sopra indicate con riferimento alla prova della consegna della prescrizione di visita racchiusa nell’allegato M, prodotto dalla Asp a riprova della intervenuta indicazione alla paziente della necessità di ricorrere a una visita specialistica già dal secondo giorno di visita ((OMISSIS)), sull’assunto che l’attrice non avrebbe dovuto contestare un fatto (la consegna del modulo) che invece avrebbe dovuto essere provato dalla parte convenuta, trattandosi di un fatto “del tutto irrilevante” ai fini del decidere (p. 20 del ricorso), assumendo che invece, la relativa consegna non era avvenuta, nè era circostanza provata. Quanto al secondo rilievo, collegato alla violazione della legge (D.P.R. n. 484 del 1996, art. 54), secondo cui il Modulo di cui all’allegato M non dovrebbe essere sostitutivo dell’uso del ricettario e della consegna alla cliente della ricetta con relativa prescrizione (p. 23 del ricorso), risulta del tutto scollegato a un’analisi compiuta del contenuto precettivo della normativa di riferimento.

8. L’assenza di specificità dei motivi è pure presente nel terzo motivo, in quanto, da una parte manca il riferimento al contenuto precettivo delle norme in tesi violate, dall’altro non è evincibile quale sia la violazione di legge riferita al dato, puramente fattuale e non valutativo, risultante nella cartella clinica prodotta, circa la indicazione di prescrizione di visita oculistica, giudicato come fatto incontrovertibile fino a querela di falso, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ovviamente, riguarda i fatti e le circostanze trascritte nelle cartelle cliniche, del tutto diverse dalle valutazioni, in termini di diagnosi e prognosi, in esse contenute, rivalutabili in chiave critica (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 12/05/2003, secondo cui le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova; Cass. 25568/2011).

9. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese sulla base delle tariffe vigenti.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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