Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12596 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RIZZO ANTONIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA, G.M.

R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3627/2005 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 20/10/2005 R.G.N. 8837/03 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Pronunciando sul ricorso proposto da M.A. avverso un accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania, il Giudice monocratico del Tribunale lo respingeva, motivando nel senso che a sensi della L. n. 388 del 2000, gli illeciti amministrativi non sono stati aboliti e che, nel merito, è provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra detto M. e G. M.R..

2. Ha proposto ricorso per Cassazione M.A., deducendo sei motivi. Le controparti sono rimaste intimate. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., perchè la sentenza di merito è priva dell’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti ai fini della decisione della causa.

4. Il motivo è infondato. Premesso che nella redazione della sentenza il giudice fruisce del principio di libertà di forma, non occorre che l’esposizione del “fatto” sia compiuta in apposito capitolo o paragrafo della sentenza stessa, ma è sufficiente che il fatto e lo svolgimento del processo siano ricavabili dal complesso della motivazione. Nella specie, il giudice espone che si tratta di opposizione al provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro, che l’opponente deduce l’inapplicabilità delle sanzioni in quanto abolite, che nel merito è contestata l’esistenza del rapporto di lavoro. Sono esplicitate le ragioni per cui il giudice del Tribunale ritiene tuttora applicabili le sanzioni e sussistente il dedotto rapporto di lavoro, particolarmente in virtù delle risultanze della prova testimoniale.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 388 del 2000, art. 116, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: tale norma ha abolito tutte le sanzioni amministrative ed è applicabile alle ordinanze-ingiunzioni comunicate dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dal giorno in cui l’illecito sarebbe stato commesso.

6. Il motivo è infondato. Valga al riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte: “In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali “ab origine”, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, di cui alla L. n. 689 del 1991, art. 1, comporta l’assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, attesa la differenza qualitativa delle situazioni” Così Cass. n. 18761.2005, conf. Cass. n. 16422.2005 e n. 13169.2009.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 244 e 245 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata, oltre a non contenere indicazioni circa lo svolgimento del processo, non da conto adeguatamente delle ragioni per le quali è stato ritenuto esistente il rapporto di lavoro subordinato.

8. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 116, 252, 253 c.p.c. e vizio di motivazione, sotto il profilo che il giudice non ha tenuto conto delle prove offerte da esso M. e non ha dato conto della asserita inattendibilità dei testi favorevoli all’Ispettorato.

9. Il quinto motivo del ricorso prospetta violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2094 c.c., nonchè ulteriore deficienza di motivazione, per non avere il Tribunale motivato in punto di esistenza del vincolo della subordinazione.

10. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno rigettati, in quanto ripropongono una diversa lettura delle risultanze delle prove e segnatamente delle prove per testi, contrapponendo alla lettura fatta dal Tribunale una diversa interpretazione, operazione questa che è preclusa in Cassazione.

Viceversa la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, appare sufficiente ed adeguata per dare atto delle ragioni le quali hanno condotto all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la G..

11. Col sesto motivo, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere il giudice ammesso l’intervento in causa della G.M.R. dopo la chiusura dell’attività istruttoria e immediatamente prima dell’udienza di discussione, senza che ricorressero i presupposti per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

12. Il motivo è fondato, anche se non determina le conseguenze volute dal ricorrente. L’intervento volontario di G.M. R. risulta avvenuto fuori termine; peraltro il giudice non ha adottato alcuna statuizione relativamente alla di lei posizione ed ha pronunciato la sentenza unicamente sui rapporti tra le parti originarie.

13. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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