Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12596 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 14/09/2016, dep.19/05/2017),  n. 12596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26793/2013 proposto da:

R.Z.R., (OMISSIS), B.L. (OMISSIS),

B.G.B. (OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO FRAZZINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO ALBERGHINA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA, in persona del legale rappresentante Dott.

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SANTUARI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO TAURINI,

MAURIZIO HAZAN, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1835/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ROSARIO ALBERGHINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

I FATTI

B.G.B. e con lui la moglie e le figlie minori, evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano N.E. e la sua compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente da ascriversi a responsabilità esclusiva del convenuto che, spostandosi dalla propria corsia verso quella di sua pertinenza, lo aveva investito causandone dapprima l’impatto con un’auto parcheggiata e poi la caduta dal motociclo da lui condotto.

Il giudice di primo grado accolse per quanto di ragione la domanda, ritenendo il N. responsabile nella misura dell’85%, e riconoscendo al solo B. il diritto al risarcimento del danno, quantificato in 293.424 Euro.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dagli attori in prime cure, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte meneghina gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 6 motivi di censura.

Resiste la Direct Line Insurance s.p.a. con controricorso.

N.E. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui censura la decisione impugnata (depositata il 15 maggio 2013) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″ avendo il giudice di appello condiviso integralmente le ragioni addotte dal primo giudice (senza che nessuno dei motivi di ricorso contenga una sia pur implicita doglianza sul punto) a fondamento della propria decisione (cd. “doppia conforme”) lamentando peraltro, anacronicamente, il vizio di “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” di cui al vecchio testo della norma in parola.

E’ poi infondato nei restanti motivi di censura, avendo il giudice territoriale correttamente condivisibilmente motivato la propria decisione tanto in punto di mancato riconoscimento di un danno parentale ai prossimi congiunti (attesa la non particolare gravità delle lesioni subite dal B.), quanto alla sostanzialmente immutata capacità lavorativa – previo riconoscimento e valutazione della cenestesi lavorativa, che rientra come noto, nel danno biologico – ed alla non necessità di assistenza personale al fine di svolgere le normali attività della vita quotidiana, quanto ancora al riconoscimento del danno morale, oggetto di espressa valutazione e di specifica determinazione (rappresentata dall’incremento nella misura del 25% rispetto al danno biologico) in sede risarcitoria, pur errando il giudice di merito nell’affermare, – così patentemente contraddicendosi con quanto appena osservato in precedenza – che “il danno morale non può essere liquidato come voce autonoma di pregiudizio” (come si legge al folio 7 della sentenza impugnata, la cui motivazione, sul punto deve pertanto ritenersi corretta in parte qua, essendo, di converso, il danno morale ontologicamente “voce autonoma di pregiudizio”, come di recente confermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014 al punto 10.1 della pronuncia, e dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 23.1.2014 in causa C- 371/2012).

La Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita a tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo, ritenendo la relativa ricostruzione, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso il ricorrente, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Corretta e condivisibile appare, infine, la motivazione adottata in tema di regolamento delle spese di lite (f. 8 della sentenza impugnata).

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 6500, di cui Euro 200 per spese, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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