Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12596 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3852/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 80/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BARI del 14/10/08, depositata il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha accolto l’appello di C.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha motivato la decisione ritenendo che l’autocertificazione della dipendente, in ordine alla mancanza di svolgimento di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi anteriori all’assunzione, liberava il datore di lavoro da ogni obbligo di indagine. Riteneva, inoltre, che i conteggi dell’Ufficio non erano idonei a motivare il recupero dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, il contribuente non si è costituito.
Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, rileva che la norma è collegata al dato oggettivo della mancanza di precedente occupazione a tempo indeterminato. Il motivo è fondato in quanto dalla lettera della norma è la condizione oggetti va del dipendente neoassunto e non quella soggettiva del contribuente.
Con il quarto motivo censura per vizio di motivazione l’altra ragione della decisione fondata sulla inidoneità dei conteggi. Anche questo motivo è fondato in quanto dalla sentenza impugnata non è dato evincere la ragione della asserita inidoneità.
Gli altri motivi sono assorbiti”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011