Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12595 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2508/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.O.A., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al controricorso, dall’avv. Giovanni BRUNO, presso il cui

studio legale sito in Roma, al viale Regina Margherita, n. 236, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2365/03/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello e l’illeggibilità del timbro a secco apposto “sull’avviso destinato al contribuente”, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, depositata in data 13/07/2015, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 di maggiori ricavi ai fini IVA e di un maggior reddito ai fini IRPEF emersi a seguito di indagini bancarie.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni del controricorrente di inammissibilità del ricorso.

2. La prima, con cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notifica, sul presupposto che la stessa non può essere effettuata a mezzo dell’UNEP della Corte di appello di Roma, ma da quello di Catanzaro o da quello del luogo in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è manifestamente infondata.

2.1. Invero, proprio dal precedente giurisprudenziale citato dal controricorrente (Cass. n. 4035 del 2007) e dalla disposizione di cui alla L. n. 55 del 1992, articolo unico (secondo cui “La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale”) si evince che la regola è quella della notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario di Roma (in termini, già Cass. n. 11524 del 1997).

2.2. Al riguardo Cass. n. 23172 del 2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell’attività di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario territoriale, anzichè da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi della L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell’avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, l’eventuale nullità della notificazione”.

2.3. Pertanto, la notifica del ricorso è perfettamente regolare e, in ogni caso, non sarebbe inesistente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603), ma nulla e quindi sanata ex art. 156 c.p.c. dalla regolare e tempestiva costituzione del controricorrente.

3. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza rilevandosi, al riguardo, che nella specie è dedotto un error in procedendo che abilita la Corte alla consultazione degli atti del giudizio di merito, avendo peraltro la ricorrente indicato specificamente ed esattamente gli atti rilevanti ai fini della decisione con indicazione degli allegati al fascicolo d’appello (cfr., da ultimo, Cass. n. 23834 del 2019).

4. Venendo la merito, con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione con timbro a secco leggibile e nonostante la notifica dell’appello presso il difensore domiciliatario, come ammesso dagli stessi giudici di appello.

5. Al riguardo pare opportuno preliminarmente ricordare che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

a) che il termine di impugnazione della sentenza della CTP, pubblicata in data 13/07/2015, andava a scadere il 15/02/2016 (applicato il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e quello feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, come modificato della L. n. 162 del 2014, art. 16);

b) che dall’elenco delle raccomandate consegnato all’ufficio postale, depositato dall’Agenzia delle entrate unitamente al ricorso d’appello ed allegato al ricorso in esame, risulta che l’appello venne spedito in data 15/02/2016 ovvero l’ultimo giorno utile per impugnare;

c) che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, il timbro a secco apposto su quell’elenco è perfettamente leggibile.

7. Da quanto detto discende la tempestività dell’impugnazione, risultando altresì che l’appellante, stando a quanto rilevato dagli stessi giudici di appello, provvide in data 11/10/2009, e quindi entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, anche al deposito dei predetti atti (ricorso d’appello ed elenco delle raccomandate postali) nella Segreteria della CTR.

8. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, esaminerà le questioni di merito rimaste assorbite e provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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