Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12595 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’ avvocato LANZETTA

ELISABETTA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1265/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/11/2007 R.G.N. 1691/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9.12.2005 – 2.2.2006, il Tribunale di Torino respingeva la domanda di D.L.G. volta ad ottenere la condanna dell’INPS a restituirgli le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà L. n. 144 del 1999, ex art. 64, comma 5, compensando le spese del grado.

Il D.L. proponeva appello chiedendo l’accoglimento dell’originaria domanda.

Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza dell’8.11.2007 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello, condannava l’INPS a restituire all’appellante le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà L. n. 144 del 1999, ex art. 64, comma 5, oltre interessi legali; condannava l’INPS a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi.

2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’INPS. La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, l’Istituto ricorrente contesta – non condividendola – l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, cit..

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente pone una questione di diritto già esaminata da questa Corte.

Infatti Cass., sez. lav., 20 maggio 2009, n. 11732, ha già affermato che la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1^ ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilita.

Questo principio è stato correttamente applicato dall’impugnata sentenza d’appello che quindi va immune da censure.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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