Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12595 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4843/2011 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8019/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2010 R.G.N. 4590/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO per delega verbale Avvocato

GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 11 febbraio 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da C.C. (dipendente assunta a termine da Poste Italiane s.p.a. con due contratti dal 30 agosto al 30 settembre 1997 e dal 15 giugno al 30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 e con un contratto dal 1 luglio al 30 settembre 2002, ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di accertamento della nullità del termine con istituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio del rapporto, di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della datrice al pagamento del relativo trattamento retributivo fino alla ripresa del rapporto di lavoro.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva, come già il Tribunale, la nullità del termine apposto ai contratti, distintamente esaminati, per la piena sufficienza, secondo consolidato indirizzo di legittimità richiamato, dell’indicazione (“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”) nei primi due contratti, stipulati nella vigenza della cd. “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, alla contrattazione collettiva, nel rispetto dell’unico presupposto di assunzione nel periodo di ordinario godimento delle ferie dai dipendenti; e così pure dell’indicazione (ristrutturazione a livello nazionale, coinvolgente l’intera compagine aziendale nei diversi profili connessi di riposizionamento delle risorse sul territorio, innovazioni tecnologiche, introduzione di nuovi servizi e prodotti ed altro) nel terzo contratto, stipulato ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001, sulla base del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, per la sola esistenza del processo di ristrutturazione con esclusivo limite di rispetto della percentuale di contingentamento, senza necessità di prova della diretta incidenza di tale processo sui singoli uffici.

Con atto notificato il 11 febbraio 2011, C.C. ricorre per cassazione con due motivi (entrambi relativi al contratto dal 1 luglio al 30 settembre 2002), cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la sua non condivisa interpretazione secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale con richiesta di sua revisione.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 25 CCNL Poste 2001 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata prova dello svolgimento della procedura di confronto sindacale, prevista dalla norma collettiva quale condizione essenziale per la validità dell’apposizione del termine, nell’irrilevanza al riguardo del richiamo di Poste Italiane s.p.a. all’accordo del 18 gennaio 2001 e del riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute al personale nel periodo estivo.

Premesso che non è in discussione, in quanto non oggetto di devoluzione a questa Corte, l’applicabilità al contratto di lavoro 1 luglio – 30 settembre 2002 dell’art. 25 CCNL Poste 2001 (in realtà rientrante nel regime del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1), il primo motivo, relativo a violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, per non condivisa interpretazione secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale con richiesta di sua revisione, è inammissibile.

Esso è, infatti, assolutamente generico, in assenza di alcuna specifica confutazione del ragionamento argomentativo della sentenza impugnata, se non in base a generiche e personali considerazioni in violazione pertanto della prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421;

Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Il secondo motivo, relativo a violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 25 CCNL Poste 2001 e vizio di motivazione, per mancata prova dello svolgimento della procedura di confronto sindacale, è infondato.

In tema di contratti a termine, l’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001 per il personale non dirigente delle Poste italiane nel prevedere, quale causale, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” non è affetto da genericità, ma costituisce legittima espressione della cosiddetta “delega in bianco” demandata alla contrattazione collettiva dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23;

quanto alla questione del rispetto della procedura di confronto prevista dal menzionato art. 25 del CCNL, l’accordo del 18 gennaio 2001 costituisce espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso articolo: leggendosi nel suo testo che le organizzazioni sindacali convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 (Cass. 7 gennaio 2015, n. 30; Cass. 25 gennaio 2008, n. 1655; Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608) Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna C.C. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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