Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12595 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5868/2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI

MARTINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R., in proprio e in qualità di esercente la

responsabilità genitoriale sul minore B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO FORSTER 124, presso

lo studio dell’avvocato LAURA ANTONINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4961/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.R. e B.A., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio B.F. convennero in giudizio la ASL Roma (OMISSIS) (poi ASL Roma (OMISSIS)) per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla paralisi ostetrica dell’arto superiore destro riportata dal figlio al momento del parto; dedussero, in particolare che, a fronte di un parto che si presentava complicato, a far nascere il bambino era stata un’ostetrica, che avrebbe potuto seguire solo parti eutocici, anzichè un medico e che la paralisi aveva provocato un vistoso accorciamento dell’arto, con ingente danno estetico e totale mancanza di funzionalità; aggiunsero che i genitori avevano subito danni indiretti conseguenti alla menomazione del figlio;

espletata c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Tivoli rigettò le domande, affermando che la parte attrice non era “riuscita a fornire la prova rigorosa e convincente del nesso di causalità tra l’intervento degli operatori ospedalieri ed il danno che il piccolo F. avrebbe conseguentemente subito”; ciò in base al rilievo che le cartelle cliniche depositate dagli attori erano mancanti di alcune pagine, cosicchè non risultava possibile “un sicuro giudizio critico sull’asserita responsabilità dei sanitari”;

provvedendo sul gravame proposto dalla F., in proprio e in nome e per conto del minore, la Corte di Appello di Roma ha rinnovato la c.t.u. e, all’esito, ha riformato la sentenza di primo grado, condannando la ASL Roma (OMISSIS) a pagare a B.F. la somma di 132.538,00 Euro a titolo di danno biologico personalizzato e di 100.000,00 Euro a titolo di danno patrimoniale futuro, nonchè a risarcire la F. col pagamento della somma di 30.000,00 Euro;

la Corte ha affermato che risultavano provati, a carico della ASL, “sia l’inadempimento, sia il nesso di causalità”, ritenendo pienamente condivisibili le considerazioni svolte dalla c.t.u. rinnovata, secondo cui risultava “più probabile che non l’esistenza di un nesso causale tra la scorretta e traumatica assistenza del periodo espulsivo durante il parto della signora F. e la patologia del plesso brachiale che penalizza il piccolo F.”;

ha proposto ricorso per cassazione la Asl Roma (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; ha resistito la F., anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio F..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218,2727,2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la ricorrente assume che la Corte di Appello “ha erroneamente ritenuto che non è la parte danneggiata a dover provare il nesso causale tra i danni lamentati ed il comportamento dei sanitari, sostenendo che: “per il paziente/danneggiato, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale (…) si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno”; con tali assunti, la sentenza si porrebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 26824/2017, Cass. n. 29315/2017, Cass. n. 7044/2018 e Cass. n. 25371/2018), secondo cui è il paziente che agisce per il risarcimento del danno da “colpa medica” a dover provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento ovvero la nuova patologia e la condotta commissiva o omissiva dei sanitari;

il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato:

è inammissibile in relazione alla deduzione della violazione dell’art. 2727 c.c. (non essendo state illustrate censure concernenti l’erronea applicazione delle norme concernenti le presunzioni) e dell’art. 115 c.p.c. (giacchè la violazione non è stata dedotta in conformità ai noti criteri individuati – fra le altre – da Cass., S.U. n. 16598/2016, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 27000/2016);

è infondato nella parte in cui denuncia la violazione dei corretti criteri di riparto dell’onere della prova, rispetto ai quali deve ribadirsi l’applicabilità del principio – ormai consolidato – secondo cui, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza” (Cass. n. 18392/2017);

infatti, per quanto la sentenza impugnata contenga (segnatamente a pag. 7) affermazioni che parrebbero sintomatiche di scarsa chiarezza nell’individuazione del criterio di riparto dell’onere probatorio sul nesso di causa, risulta determinante il rilievo che la Corte territoriale abbia fatto proprie le considerazioni svolte dal c.t.u. nella parte in cui lo stesso ha ritenuto più probabile che non che lo stiramento del plesso brachiale sia dipeso da incongrue manovre degli operatori che prestarono assistenza al parto; per tale via, la Corte ha ritenuto acquisita (secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza) la prova della derivazione causale della lesione dalla scorretta condotta sanitaria e, con ciò, assolto l’onere probatorio gravante sulla parte attrice (cosicchè sarebbe spettato alla ASL fornire elementi specifici idonei a contrastare la conclusione del c.t.u. o dimostrare, comunque, che l’inadempimento della struttura sanitaria era dipeso da causa ad essa non imputabile);

la decisione risulta pertanto conforme ai criteri elaborati da questa Corte di legittimità e va quindi confermata, con le precisazioni che precedono;

col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, art. 2727 c.c. e artt. 165,166 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): la ASL assume che erroneamente “la Corte d’Appello ha consentito alla parte appellante (attrice in primo grado) di superare le preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., dichiarando che l’accettazione da parte del Cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte attrice, tramite l’apposizione del timbro di cancelleria in calce all’indice del fascicolo ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, senza l’annotazione di alcun rilievo formale, faceva presumere la regolare produzione degli stessi”; rileva – per un verso – che la Corte territoriale non ha considerato che non era la cartella clinica a non essere stata rinvenuta nel fascicolo di parte, ma solo alcune pagine “e ciò faceva presumere che non era stata depositata in modo completo per incuria della parte attrice”, e – per altro verso – che, “ritenendo, erroneamente, le pagine mancanti della cartella clinica ritualmente prodotte in primo grado, il Giudice dell’Appello non le ha classificate come “nuovo” documento”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha fornito elementi idonei a individuare la sussistenza di un concreto interesse alla censura; invero:

non ha trascritto (o sunteggiato) il contenuto delle pagine non rinvenute in primo grado e depositate in appello, al fine di far constare la loro effettiva decisività ai fini della definizione della causa;

parimenti non ha dimostrato che le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado siano state concretamente influenzate dal contenuto delle pagine della cartella clinica depositate in fase di gravame, sì da consentire di apprezzare la rilevanza della questione della legittimità della integrazione documentale consentita in appello;

il terzo motivo censura – sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2059 c.c. – l’avvenuta personalizzazione del danno biologico che la Corte ha riconosciuto “in considerazione della particolarità della lesione subita”, a fronte della quale ha ritenuto che “vi sia stata una particolare sofferenza del piccolo F. il quale non ha potuto svolgere le attività manuali normalmente consentite ai suoi coetanei” e “ha indubbiamente avuto ritardi nelle varie attività di apprendimento essendo l’uso degli arti e la prensilità normalmente connaturate a rendere agevole un completo e corretto sviluppo dell’attività motoria”;

assume la ricorrente che la personalizzazione non avrebbe potuto essere riconosciuta, non essendo state allegate e dimostrate dal danneggiato circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età;

il motivo è fondato, giacchè i pregiudizi a fronte dei quali è stata riconosciuta la personalizzazione non presentano profili di eccezionalità rispetto ai danni ordinariamente correlati alla paralisi di spalla in un neonato (che comprendono necessariamente anche l’incidenza sulle attività prensili, sull’apprendimento ad esse correlato e sullo sviluppo motorio);

al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che la “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto e la L. n. 124 del 2017 – che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private – discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, più recentemente, Cass. 28988/2019 e Cass. n. 25164/2020, in motivazione);

la sentenza va dunque cassata sul punto e, decidendo nel merito, deve disporsi l’esclusione dal risarcimento liquidato al minore dell’importo riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno (pari a 34.297,00 Euro);

il quarto motivo censura – sotto il profilo della violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. – il riconoscimento del danno patrimoniale futuro, ossia la liquidazione della somma di 100.000,00 Euro a fronte della riduzione della capacità reddituale;

la ricorrente assume che la Corte “ha errato nella interpretazione della relazione peritale, affermando il contrario rispetto a quanto scritto dal CTU, secondo cui l’incidenza del danno biologico “sulla futura attività del paziente (…) non ricorre per qualsivoglia profilo lavorativo di tipo intellettuale ma potrebbe condizionare alcune opzioni che richiedono non tanto una qualche prestazione fisica quanto piuttosto una piena completa integrità psico-fisica o prevalente biartualità superiore se non di bi-manualità”; la Corte avrebbe, invece, escluso qualsiasi possibilità di svolgere lavori intellettuali, per tale via pervenendo a riconoscere un danno non causalmente collegato alla condotta dei sanitari;

il motivo è infondato: per quanto si presti a fraintendimento, l’espressione utilizzata dalla Corte, letta nel suo complesso (“indubbiamente le lesioni impediranno la capacità reddituale futura non potendo l’infortunato svolgere qualsiasi lavoro intellettuale, sempre per come relazionato dal consulente, soprattutto quelle che richiedono una “prevalente bi-artualità se non di bi-manualità””), vuole significare che il piccolo F. non potrà scegliere una qualsiasi delle attività intellettuali, ma esclusivamente quelle che non richiedono una prevalente biartualità: non sussiste pertanto l’evidenziata difformità della statuizione impugnata rispetto alle conclusioni del c.t.u.,

da ultimo, va ritenuto inammissibile – in quanto incidente su un apprezzamento di merito – l’assunto conclusivo della ricorrente secondo cui il “danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica avrebbe dovuto essere liquidato quantomeno in misura inferiore”;

col quinto motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1223,1226 e 2059 c.c.), la ricorrente contesta l’avvenuto riconoscimento del danno patito dalla F. in conseguenza della menomazione del figlio, che è stato liquidato in 30.000,00 Euro;

la sentenza impugnata ha rilevato che la madre ha dedotto la propria sofferenza interiore per le gravi lesioni subite dal figlio convivente, che l’hanno indotta a dedicarsi esclusivamente alla cura del medesimo, e ha ritenuto il danno provato in via presuntiva in difetto di prova contraria (incombente sul danneggiante) “idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello “sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse”;

la ricorrente assume che il danno non era stato allegato e provato in modo circostanziato, essendosi limitata la parte attrice a svolgere “allegazioni assolutamente generiche, non provate”, e aggiunge che la Corte non ha considerato che, essendo il minore affetto da agenesia completa della mano destra, i danni lamentati dalla madre sarebbero stati patiti a prescindere dalla responsabilità dei sanitari;

il motivo va disatteso, in quanto:

dalla stessa illustrazione contenuta nel ricorso – che trascrive le deduzioni della parte attrice – emerge una allegazione ampia e tutt’altro che generica delle conseguenze pregiudizievoli patite dai genitori a fronte della menomazione del figlio;

non risulta specificamente contestata la correttezza dell’accertamento presuntivo effettuato dalla Corte, nè è stata puntualmente censurata l’affermazione secondo cui sarebbe spettato alla ASL fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione;

non merita seguito l’assunto della mancata considerazione del danno comunque conseguente alla agenesia congenita presentata dal minore, in quanto dal complesso della sentenza emerge che la Corte territoriale ha avuto ben presente che il piccolo F. presentava l’agenesia (che – si badi – non riguardava l’intera mano, come indicato dalla ricorrente, ma solo il primo metacarpo e il primo dito della mano destra, per quanto si evince dalla relazione di c.t.u. trascritta a pag. 14 della sentenza) ed ha evidentemente liquidato il solo danno subito dalla madre del minore in dipendenza della paralisi ostetrica dell’arto superiore;

l’esisto della lite, comportante l’accoglimento del solo terzo motivo del ricorso, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, esclude dal risarcimento riconosciuto al minore l’importo liquidato a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA