Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12595 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16738/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO UNIVER ENGINEERING SPA (OMISSIS) in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22,

presso lo studio dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUSSO LUIGI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 23.3.09, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello del Fallimento di Univer Enginering s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Bologna. Ha motivato la decisione ritenendo la mancata esibizione in giudizio del verbale degli ispettori previdenziali impediva alla CTR di valutare la fondatezza della pretesa. Inoltre per due persone, S. e G., non era provata la natura subordinata del rapporto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, si è costituito con controricorso il Fallimento.

Con il primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, l’Agenzia delle Entrate deduce, formulando idoneo quesito di diritto, la falsa applicazione di detta norma che in mancanza di dichiarazione, nella specie il modello n.770 relativo alle ritenute fiscali, essendo pacifica la presenza di 33 dipendenti, la compilazione dei modelli di versamento F 24 e delle buste paga era elementi indiziari sufficienti a ritenere l’omesso versamento delle ritenute fiscali.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 20708/07: Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa. La prova contraria del contribuente non può essere rappresentata soltanto dalla comprovata presentazione, nell’anno precedente a quello oggetto di accertamento, di dichiarazione di cessazione dell’attività commerciale, in presenza di indici attestanti in capo al contribuente capacità reddituale e contributiva.

Nella specie quindi, anche senza dover ricorrere ad altri elementi induttivi, la CTR era in grado di ritenere in base agli elementi di cui al motivo sufficienti indizi della corresponsione di retribuzioni per almeno 31 dipendenti senza il versamento delle ritenute IRPEF nella misure indicate nei modelli di versamento acquisiti. Gli indizi erano sufficienti per 31 e non per 33 avendo il giudice di merito accertato che non era provata per S. e G. la natura di lavoro subordinato della loro collaborazione ed il punto non è stato impugnato.

Il secondo motivo è assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso, nel limite sopra indicato, e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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