Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12594 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34162/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1746/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 19/04/2019;

nonchè:

sul ricorso iscritto al n. 1296/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2201/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della IBLA FER s.n.c. di D.M. & C., l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della predetta società, per l’anno di imposta 2009, un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e di un maggior valore della produzione ai fini IRAP e, nei confronti dei soci D.M. e B.L., separati avvisi di accertamento ai fini IRPEF per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5.

I ricorsi avverso i predetti atti impositivi, separatamente proposti dalla società e dai soci, vennero decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento e le sentenze, di accoglimento degli stessi, vennero impugnate dall’Agenzia delle entrate con distinti appelli che la CTR della Sicilia trattò pure separatamente e decise con sentenza n. 1742/1/2018 nei confronti della società contribuente e con le sopra indicate sentenze nei confronti dei soci, tutte pubblicate in data 19/05/2018.

I giudici di appello accolsero gli appelli della società e dei soci per difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli atti impositivi. Sostenevano che la delega di poteri si differenzia dall’ordine di servizio (prodotto in giudizio dall’Agenzia delle entrate e che costituiva un atto dispositivo interno), in quanto, comportando un conferimento di funzioni, rende edotte all’esterno le deroghe alla competenza disposte dal capo dell’ufficio e deve presentare alcuni requisiti indispensabili, tra cui il nominativo del delegato, il termine di efficacia, la specifica indicazione dei motivi che la giustificano; pertanto la documentazione prodotta dall’Ufficio non era idonea a legittimare la sottoscrizione dell’atto impositivo.

Avverso le sentenze in epigrafe indicate l’Agenzia delle entrate propone separati ricorsi affidati a due motivi, cui non replicano gli intimati.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I due ricorsi in esame, proposti in controversie aventi ad oggetto avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP, per l’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti della IBLA FER s.n.c. nonchè gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci, per i redditi di partecipazione nella predetta società, vanno necessariamente trattati congiuntamente, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass., Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008 – Rv. 603330) in fattispecie “caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici” (Cass. n. 3830 del 2010).

Al riguardo, però deve darsi atto che il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza che ha pronunciato sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente, iscritto al n. 34182/2018 R.G., è stato trattato da questa Corte all’adunanza del 27/11/2019 ed è stata decisa con ordinanza n. 4458 del 2020 di accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Deve quindi disporsi la riunione del ricorso iscritto al n. 1296/2018 R.G., avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio D.M., a quello di precedente iscrizione, n. 34162/2018 R.G., avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di B.L..

Provvederà la Commissione territoriale, cui la causa va rinviata in accoglimento dei ricorsi in esame, per le ragioni di seguito indicate, a riunire tali giudizi a quello in cui è parte la società contribuente.

Con il primo mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4. Sostiene che la CTR, nel ritenere invalida la sottoscrizione degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci, avevano erroneamente fatto riferimento a funzionario (Dott. L.P.M.) diverso da quello (Dott. P.P.) che in realtà li aveva sottoscritti.

Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere erroneamente la CTR annullato gli avvisi di accertamento in quanto sottoscritti da soggetto ritenuto non legittimato sulla base della normativa vigente.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate e vanno accolte.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. n. 8814 del 2019, confermato da Cass. n. 11013 del 2019) che, superando il pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La ricorrente ha allegato al ricorso, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e alle “raccomandazioni” contenute nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015, la direttiva n. 30 del 2011 nella quale sono esplicitate le ragioni del conferimento dell’incarico e la disposizione di servizio n. 71509/2011, con la quale il direttore dell’Agenzia delle entrate delegava al Dott. P.P. (e non al Dott. L.P.M., come erroneamente affermato in sentenza) la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

La sentenza impugnata, che ha qualificato la delega in parola come delega di funzioni, richiedendo altresì l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati e i giudici di appello hanno anche motivato facendo riferimento ad altro atto funzionario (come sopra detto), che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con ciò mostrando di aver esaminato altri fatti e documenti.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame della vicenda, previa riunione del giudizio in cui è parte la Ibla Fer s.n.c., nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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