Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12594 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12594 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 26707-2012 proposto da:
MASIERO SANDRA MSRSDR61H42G224U, nella qualità di
amministratore di sostegno ex lege 9.1.2004 n. 6 a
tempo indeterminato di MASIERO ANTONIETTA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT.


2014
2477

11, presso lo

studio dell’avvocato

FABIO SEVERINI,

che lA rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SERGIO TOCNON giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 18/06/2015

COMPAGNIA

ITALIANA

PREVIDENZA ASSICURAZIONI

E

RIASSICURAZIONI SPA , LADINI ADRIANA, MARCHIORO
DENIS;

avverso la sentenza n.

Intimati

2192/2011 della CORTE

R.G.N. 824/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato FABIO SEVERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per per
l’accoglimento del ricorso;

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/10/2011,

Svolgimento del processo

Antonio Masiero, Adriana Pegoraro e Antonietta Masiero
convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova,
Adriana Ladini, Denis Marchioro e la Universo Assicurazioni
s.p.a. quali, rispettivamente, proprietaria

compagnia assicuratrice – al fine di ottenere il risarcimento
dei gravi danni da lesioni subiti dalla minore Antonietta, a
seguito dell’incidente stradale avvenuto il 31 gennaio 1991 in
Padova, mentre essa Antonietta, in sella alla propria
bicicletta, percorreva la via Cavallotti.
Antonietta Masiero era stata infatti improvvisamente
tamponata dall’auto condotta da Denis Marchioro che
sopraggiungeva a forte velocità.
I convenuti si costituirono contestando la domanda e
rilevando che la ciclista aveva posto in essere una manovra
non presegnalata di spostamento improvviso da una corsia ad
un’altra che aveva impedito qualsiasi manovra di emergenza.
L’assicurazione dava atto di aver versato, oltre all’acconto
di £ 100.000.000, l’ulteriore somma di 60.000,00.
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 466/2005,
ritenuta la concorrente responsabilità dei due mezzi ai sensi
dell’art. 2054, 2 ° comma, c.c. e considerati gli acconti
versati, condannò i convenuti al versamento della sola

3

dell’autovettura Renault 5, conducente della stessa e

residua somma di e 4.500,00 a titolo di spese processuali e di
c.t.u.
Proposero appello Sandra Masiero (essendo nel frattempo
deceduto il padre Antonio Masiero), Sandra Masiero – sorella e
amministratrice di sostegno di Antonietta Masiero – Antonietta

Federico, Giuseppina, Massimo e Adriano – fratelli – chiedendo
l’accertamento della responsabilità esclusiva o, quantomeno,
prevalente di Denis Marchioro e una maggiore quantificazione
del danno, previo supplemento di c.t.u.
Si costituì la sola Italiana Assicurazioni la quale
chiese il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza
impugnata.
La Corte d’appello ha dichiarato che il sinistro si
verificò per colpa concorrente di Antonietta Masiero e Denis
Marohioro, nella misura del 50% ciascuno; ha condannato
Ladini, Marchioro e Universo Assicurazioni, in solido tra
loro, al pagamento in favore di Antonietta Masiero
dell’ulteriore somma di C 56.235,00 oltre accessori.
Propone ricorso per cassazione Sandra Masiero, nella
qualità di amministratore di sostegno a tempo indeterminato

lege 9 gennaio 2004 n. 6, di Antonietta Masiero.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

4

ex

Masiero, Adriana Pegoraro – madre e Sandra Masiero,

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta
«Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge
in relazione agli artt. 1219 -1224 – 1223 c.c.; e art. 360 n.
5 per omessa motivazione.»
Sostiene Sandra Masiero che l’impugnata sentenza difetta

e svalutazione monetaria.
Il motivo è fondato.
Appare infatti evidente il difetto di motivazione in
quanto dire che “pare” il Tribunale aver liquidato interessi e
svalutazione integra una motivazione perplessa e come tale
insufficiente.
Con la suddetta espressione non si risponde infatti
adeguatamente alla specifica doglianza della ricorrente e non
si dà alcuna certezza che gli accessori di lite siano stati
effettivamente liquidati.
Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell’art.
360 sub 3 per violazione di legge: inderogabilità dei minimi
di tariffa (art. 24 Legge 794/1942 e obbligatorietà dei
diritti; ed errore in procedendo ex art. 91 c.p.c. e 75 disp.
att. c.p.c. per mancato esame di atti della causa.»
Ritiene la ricorrente che la liquidazione delle spese
giudiziali è inferiore ai minimi previsti dalla tariffa
professionale al tempo vigente.
Il motivo è fondato.

5

di convincenti argomentazioni sulla liquidazione di interessi

Per costante giurisprudenza di questa Corte infatti tn
tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in
presenza di una nota specifica prodotta dalla parte
vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione,
in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di

adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di
voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità
della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle
tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi,
a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942; tuttavia,
ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle
spese processuali operata dal giudice non riporti le singole
voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente
di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i
diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo
autosufficiente, è inammissibile. Tali principi valgono in
tutti i casi di scostamento dagli importi richiesti con la
nota spese, anche se dovuti a pura e semplice pretermissione
di quest’ultima da parte del giudice, che erroneamente abbia
ritenuto non prodotta la nota, perché ciò che rileva è il
rispetto o meno dei limiti tariffari (Cass., 3 novembre 2005,
n. 21325).

6

procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare

Nel caso in esame la liquidazione di diritti ed onorari
appare inferiore ai minimi tariffari, quantomeno in
riferimento agli onorari. A p. 12 del ricorso infatti la
ricorrente riporta la notula che, essendo stata depositata
tempestivamente in cancelleria, in appello, non avrebbe potuto

Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell’art. 360
c.p.c. n. 3 per violazione di legge (artt. 2054 – 2059 – 1226
e 1223 c.c.) e violazione del principio di integralità del
risarcimento del danno per aver ritenuto non dovuto il danno
alla vita di relazione ed esistenziale.»
Sostiene la ricorrente che si impone, nell’ambito del
danno non patrimoniale, la liquidazione del danno
esistenziale, in forza del principio dell’integrità del
risarcimento di cui agli artt. 1223-2059-2054 c.c. ribadito da
Cass., S.U. 26972/2008.
Il motivo è fondato.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di
legittimità, dopo la pronuncia delle Sezioni unite e sino ad
. oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della
liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
preclude la possibilità di un separato ed autonomo
risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite
dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico,
danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie

7

essere liquidata d’ufficio.

duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del
giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di
atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso,
tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23

Nella specie, pertanto, ciò che rileva è l’accertamento
del se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla
personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse
componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi
conto a tal fine.
Sul punto la Corte d’appello non risulta avere proceduto
alla personalizzazione del danno sotto tutti i profili del
danno non patrimoniale (S.U. n.26972/2008).
In conclusione, i motivi devono essere accolti, con
conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla
Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
La Corte di rinvio procederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa
composizione.
Roma, 26 novembre 2014

settembre 2013, n. 21716).

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