Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12594 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17865/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MOBILIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1637/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di B.R. al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ha respinto la domanda del lavoratore;

1.1. che, per quel che ancora rileva, la Corte territoriale, respinta la eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata sulla violazione dell’art. 434 c.p.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c bis, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, sul rilievo che, in ragione della data di deposito dell’impugnazione – 21.8.2012 – trovava applicazione l’art. 434 c.p.c., nel testo previgente alla richiamata modifica normativa, ha ritenuto) che il gravame dell’INPS rispondeva ai requisiti prescritti da tale disposizione in quanto conteneva specifiche censure in ordine alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ed alla valutazione della prova orale;

1.2. che, nel merito, ha ritenuto, indimostrata la esposizione qualificata alla polveri di amianto in quanto dalla prova orale era emerso che il B., quale impiegato capo tecnico responsabile di turno, lavorava in tutti i reparti e osservato che neppure erano indicativi i contenuti della relazione del consulente d’ufficio tecnico ambientale la quale aveva accertato che le mansioni svolte dal lavoratore comportavano) una generica esposizione ambientale, circostanza questa inidonea a dimostrare la esposizione a polveri di amianto in misura superiore ai valori consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991 artt. 24 e 41;

2. che B.R. ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico articolato motivo;

2.1. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato:

3. che l’unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente, premesso di convenire con l’affermazione del giudice di appello. in ordine all’applicabilità dell’art. 342 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c bis, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, ha dedotto, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., censurando la decisione per avere solo apparentemente motivato sulla eccezione di difetto di specificità dell’appello formulata dal lavoratore nella comparsa di costituzione di secondo grado, è, manifestamente infondato;

3.1. che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si ha nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusivamente nelle ipotesi di radicale mancanza della motivazione, formale (nel caso in cui la motivazione manca anche dal punto di vista materiale) e sostanziale – altrimenti detta motivazione apparente -, nel caso in cui non manca materialmente un testo della motivazione, ma tale testo non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione. (cfr. Cass. Cass. S.U. n. 26825 del 2009, n. 5960 del 2015, ss.uu. n. 22232 del 2016)

3.2 che, l’art. 132 c.p.c. al n. 4 (nel testo vigente a decorrere dal 4 luglio 2009 ed applicabile al procedimento in esame) richiede una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

3.3. che la sentenza impugnata, a fronte della eccezione dell’appellato in ordine al difetto di specificità del gravame dell’INPS, ha affermato che il ricorso in appello rispondeva ai requisiti dell’art. 434 “atteso che vi sono specifiche censure in ordine alle conclusioni di cui alla ctu ed alla valutazione della prova testimoniale”;

3.4. che alle stregua di tali indicazioni il percorso logico giuridico seguito dalla Corte nell’escludere il difetto di specificità del gravame risulta obiettivamente ricostruibile, in quanto la sentenza dà espressamente atto della formulazione di critiche puntuali alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado ed alla prova testimoniale di primo grado;

3.5 che pertanto non sussiste il vizio denunziato ai sensi dell’art. 132 c.p.c.;

3.5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

4. che le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA