Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12594 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3059/2019 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI, 103, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FARGNOLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO

ALBANESE;

– ricorrente –

e contro

B.L., AZIENDA ASL ROMA “(OMISSIS)”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DI ROMA “(OMISSIS)”, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3990/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. F.B., con atto notificato il 14 gennaio 2019, propone ricorso per cassazione della sentenza n. 3990/2018 emessa il 12.6.2018 dalla Corte d’appello di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo inerente a un giudizio di responsabilità medica in cui il ricorrente è stato condannato a risarcire il danno subito da B.L. nel corso di un intervento chirurgico, dopo che la intervenuta Generali Italia s.p.a. (già Inassitalia e assicuratore della ASL convenuta) aveva esperito appello principale con citazione notificata il 16/17 dicembre 2013 per l’udienza del 9 maggio 2014, cui seguiva altra impugnazione autonoma dell’Università Studi di (OMISSIS) (altra chiamata in giudizio dal ricorrente F.) ai fini della manleva, notificata il 27.12.2013, con indicazione dell’udienza di comparizione per il 28 aprile 2014. L’intimata Università ha notificato controricorso per resistere. Il ricorso è affidato a un motivo diversamente articolato.

2. La sentenza impugnata ha dichiarato non tempestivamente formulato l’appello incidentale tardivo con riferimento alla prima impugnazione principale, essendo l’atto di costituzione riferito alla seconda impugnazione principale proposta dall’università, e non alla prima impugnazione formulata dalla Generali Italia; inoltre, ha ritenuto che in capo al medico non sussistesse alcun interesse a proporre appello incidentale tardivo in relazione alle due impugnazioni principali che non mettevano in questione la condanna del medico e la richiesta di manleva nei confronti della Università, tuttavia rilevando che nei confronti dell’Università non era stata reiterata dal medico la richiesta di manleva, ex art. 346 c.p.c..

3. Considerato che:

4. Con un unico motivo, il ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale, perchè frutto di una errata lettura della comparsa di costituzione con appello incidentale, nonchè di violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e/o 346 e/o 334 c.p.c., in particolare per avere la Corte di merito ritenuto tardiva l’impugnazione incidentale sul presupposto che egli si fosse costituito in riferimento all’impugnazione presentata per seconda dall’Università, il 28 aprile 2014, anzichè in data 9 maggio 2014, indicata nel primo atto di impugnazione da Generali Italia s.p.a.. Deduce che alla prima udienza utile, all’atto di costituzione per la udienza del 9 maggio, collegata alla prima impugnazione principale, il Collegio aveva già fissato la riunione dei due procedimenti, essendosi nel frattempo già tenuta, in data 2 maggio, l’udienza del secondo atto di impugnazione principale e che i due fascicoli erano già stati materialmente riuniti. Riferisce che per mero errore della cancelleria la impugnazione era stata attribuita al secondo atto di impugnazione, anzichè al primo portante RG 7165/2013, tant’è che il ricorrente faceva rilevare al collegio giudicante l’errata dichiarazione di contumacia. Quest’ultimo difatti dichiarava la tempestività della costituzione in giudizio. Pertanto la sentenza impugnata, non tenendo conto delle correzioni intervenute, avrebbe reiterato l’errore della cancelleria nell’attribuire la costituzione alla seconda impugnazione, avvenuta invece nell’ultimo giorno utile e con indicazione dell’atto di appello cui si riferiva (RG 7165/2013). Deduce indefinitiva di avere tempestivamente depositato l’atto di appello incidentale tardivo nel termine dell’art. 343 c.p.c. e che l’atto avrebbe raggiunto il suo scopo a seguito della riunione dei due giudizi.

5. Quanto alla seconda ratio decidendi, deduncia di avere riproposto la domanda di manleva nei confronti della Università, ex art. 346 c.p.c. (a p. 7 dell’appello), non rilevata dalla Corte di appello.

6. Infine, denuncia che l’interesse all’appello tardivo avrebbe dovuto essere considerato a prescindere dal contenuto dei due appelli principali, posto che la giurisprudenza si è oramai orientata nell’ammetterlo nelle impugnazioni scindibili, senza limitazioni, in ciò citando recenti pronunciamenti della Corte di legittimità (tra le quali Cass. 5876/2018).

7. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo avere accolto l’impugnazione dell’Università, nel punto in cui era condannata a risarcire il danno pur essendo stata chiamata solo in manleva dal ricorrente e non in via principale dall’attrice (che non aveva esteso la domanda nei suoi confronti), ha accolto l’eccezione di tardività dell’impugnazione del medico qui ricorrente proposta dall’attrice appellata, sull’assunto che l’impugnazione incidentale tardiva concernesse il secondo atto di appello dell’Università, nonostante l’interesse a impugnare tardivamente fosse già sorto con il primo atto di impugnazione di Generali, e ciò sulla scorta della giurisprudenza (Cass. sez. 3 n. 10124/2009 e Cass., sez. 1 n. 14586/2015). Inoltre, come seconda ratio decidendi ha ritenuto tardiva l’impugnazione incidentale rispetto al termine ad impugnare decorrente dalla data di pronuncia della sentenza, in quanto l’interesse ad impugnare sarebbe sorto con la pronuncia di condanna al risarcimento e non già con la proposizione dei due appelli principali da parte della assicurazione tenuta a manlevare la ASL o la Università, in quanto entrambe non avevano messo in discussione la condanna del medico, bensì la inefficacia della polizza claims made e la illegittima estensione della domanda dell’attrice nei confronti della Università, in ciò richiamando altra giurisprudenza di questa Corte in tema interesse a proporre il ricorso incidentale tardivo (Cass. sez. 3, n. 12387/2016).

In altra parte della motivazione ha ritenuto che alla riforma della sentenza nei confronti della Università non dovesse seguire la condanna in manleva chiesta dal medico in prime cure, in quanto non più reiterata da quest’ultimo in sede di impugnazione, in violazione dell’art. 346 c.p.c. (p. 6 della sentenza).

8. Osserva il Collegio che il secondo punto del motivo di doglianza, relativo alla statuizione di inammissibilità dell’impugnazione in via incidentale tardiva per assenza di un interesse all’impugnazione principale delle due chiamate in giudizio, vada analizzato per primo in quanto fondato e in grado di determinare l’assorbimento delle ulteriori questioni qui in discussione. La deduzione di carenza di interesse ad impugnare in capo all’impugnante in via incidentale tardiva è evidentemente collegata al fatto che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’appellante incidentale non avesse reiterato la domanda di manleva nei confronti dell’Università, in particolare nell’atto di appello, mentre, al contrario, la domanda di manleva risulta essere stata riformulata nell’appello incidentale nei confronti sia della ASL, che della Università, da cui il medico dipendeva in base al rapporto di lavoro (p. 13 del ricorso).

9. Più in generale, deve osservarsi che, a stretto rigore, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto degli interessi delle parti, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi l’assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell’art. 334 c.p.c., comma 1, “parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli, anche solo in via riflessa (Sez. 3 -, Ordinanza n. 2528; 5 del 11/11/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 27616 del 29/10/2019; Sez. 5 -, Ordinanza n. 18415 del 12/07/2018; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018; S.U. 24627/2007).

10. Pertanto ne consegue che l’interesse ad impugnare in via incidentale tardiva è da considerarsi ex se in relazione alla impugnazione principale proposta, potenzialmente in grado di suscitare un interesse a impugnare anche in relazione a cause scindibili tra più parti.

11. Conclusivamente, la Corte cassa la sentenza quanto alla seconda parte del motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza quanto alla seconda parte del motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA