Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12594 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
CONTRO
DIESSEMME S.R.L., in persona del Liquidatore M.P.;
– intimata –
Avverso la sentenza n.136/29/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 29, in data 27/06/2006, depositata il
20 settembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per l’Agenzia ricorrente, l’Avv. Massimo Bacchetti,
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta, che ha espresso
adesione alla richiesta della difesa dell’Agenzia Entrate perchè
venga disposto il rinnovo della notifica del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n. 27806/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 136/29/2006 pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 29, il 21.06.2 006 e DEPOSITATA il 20 settembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato la rettifica operata dall’amministrazione finanziaria.
2. Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento IVA, relativo agli anni 1991 e 1992, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante la dedotta inidoneità della dichiarazione integrativa a definire il rapporto, la mancata indicazione dei concreti elementi e l’assenza di collegamento, fra quelli ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale.
Ciò stante, le doglianze prospettate dalla ricorrente Agenzia appaiono fondate, giacchè non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
Nel caso, in vero, la sentenza fa malgoverno di tali consolidati e condivisi principi.
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte, vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che nessuno ha partecipato all’odierna udienza camerale;
Vista la relazione, stesa in data 05.11.2007 in calce al ricorso, dell’Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte d’Appello di Roma, dalla quale si evince l’invio del ricorso all’intimata, tramite servizio postale;
Considerato che la difesa dell’Agenzia ricorrente, ha chiesto di poter rinnovare la notifica del ricorso, stante la mancata costituzione dell’intimata e tenuto conto che l’avviso di ricevimento postale del plico contenente il ricorso stesso, depositato in atti, non contiene la data e la firma attestanti l’avvenuta ricezione da parte della destinataria dell’atto;
Considerato che il P.M. ha rassegnato conclusioni, per il rinnovo della notifica;
Considerato che deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso, ed assegnato termine alla ricorrente Agenzia, per il relativo rinnovo alla parte intimata;
Visti gli artt. 291 e 375 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notifica del ricorso; dispone il relativo rinnovo nei confronti dell’intimata società; onera dell’incombenza l’Agenzia Entrate, assegnando all’uopo il perentorio termine di giorni novanta dalla notifica della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011