Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12593 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1506/2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOR CALDARA

N. 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GERARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMANUELE BRUNETTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che C.D. adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento dello stato di invalidità, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, a decorrere dalla data della istanza amministrativa del 9 settembre 2010 e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei dell’indennità di accompagnamento, oltre interessi legali;

2. che il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’ente previdenziale al pagamento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 6 luglio 2012, oltre interessi legali;

3. che avverso tale decisione ha proposto appello l’INPS contestando la sussistenza delle condizioni sanitarie giustificative della prestazione;

3.1. che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, C.D. ha resistito con memoria di costituzione e proposto contestuale appello incidentale censurando la decisione in relazione alla decorrenza del beneficio;

3.2. che la Corte territoriale, in adesione agli esiti della consulenza tecnica di ufficio, rinnovata in secondo grado, la quale aveva escluso il ricorrere delle condizioni per la concessione della prestazione, in accoglimento dell’appello dell’INPS ha respinto la originaria domanda e dichiarato assorbito l’appello incidentale della parte privata;

4. che C.D. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione affidato ad un unico motivo;

4.1 che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Considerato:

5. che l’unico motivo di ricorso, con il quale la parte privata, deducendo omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censura la decisione per avere, “senza motivazione alcuna”, ritenuto assorbito l’appello incidentale, omettendo di considerare che detta impugnazione mirava al riconoscimento del solo status di invalido civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, risulta inammissibile sotto una pluralità di profili;

5.1. che, in primo luogo, la deduzione secondo la quale con l’appello incidentale la parte privata avrebbe chiesto il riconoscimento dello stato di totale invalidità concludendo per la revoca dell’indennità di accompagnamento erroneamente riconosciuta dal primo giudice, non è sorretta dall’adeguata esposizione del fatto processuale in quanto non è stato riprodotto o comunque riassunto il contenuto dell’appello incidentale, adempimento indispensabile a contrastare l’affermazione del giudice di secondo grado secondo la quale l’impugnazione del C. era intesa esclusivamente all’anticipazione della prestazione attribuita in prime cure;

5.2. che le espressioni riportate a pagina 5 del ricorso per cassazione,riferite alle conclusioni formulate dall’appellante incidentale, in assenza dell’adeguato richiamo alle deduzioni destinate a sorreggerle, non consentono di ricostruire l’effettivo tenore delle richieste formulate dall’appellante incidentale;

5.3 che, a prescindere dalla inammissibilità di un’azione di accertamento dello stato di invalidità (v. Cass. un. 2051/2011, 15355/2010, 12036/2013, 6731/2014, 11919/2015, 853372015) la statuizione di assorbimento dell’appello incidentale risulta coerente con l’ambito devoluto al giudice del gravame (e cioè anticipazione della decorrenza della prestazione attribuita in primo grado) quale ricostruito dalla sentenza impugnata non adeguatamente contrastata sul punto dal ricorso per cassazione);

5.4. che a tanto consegue l’inammissibilità del ricorso;

6. che, in coerenza con la statuizione di appello,in tema di spese, le stesse sono da ritenersi irripetibili.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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