Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12593 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3798/2011 proposto da:

D.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’Avvocato UBALDO

PAPALIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da:

D’.AN., (OMISSIS), G.I.

(OMISSIS), S.L. (OMISSIS), M.

D. (OMISSIS), D.P.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. GUIDO

ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO giusta

delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4278/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2010 R.G.N. 6808/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso delle poste e assorbiti gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 7.5.2010 la Corte di Appello di Roma (per quel che qui interessa non essendo alcuni lavoratori più parti nel presente giudizio) respingeva l’appello di D.F. diretto alla declaratoria di nullità del contratto a termine intercorso con le Poste dal 28.2.2001 al 31.5.2001 ex art. 25 CCNL per ” esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivante da innovazioni tecnologiche, prodotti e servizi”. La Corte di appello in ordine a tale contratto richiamava la giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta “delega in bianco” stabilita in favore delle OOSS per le ipotesi contrattuali definite dal CCNL del 2001 ed in relazione a contratti sottoscritti sino al 31.12.2001: l’ipotesi era stata prevista effettivamente nel contratto e non occorreva la prova che il processo riorganizzativo, che effettivamente vi era stato, avesse interessato anche l’Ufficio di appartenenza. In ordine ai contratti stipulati con D’.

A., M.D., G.I., D.P.E. tutti stipulati per “esigenze tecniche produttive ed organizzative anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse nel territorio anche derivante da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonchè all’ attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 Ottobre, 11.12.2011, 11 gennaio 2002 in vari periodi successivi al 1.1.2002 (la D’. dal 1.2.2002 al 30.4.2002, la M. dal 2.5.2002 al 30.6.2002, la G. dal 2.5.2002 al 30.6.2002, il D. P. dal 1.2.2002 al 30.4.2002) la Corte osservava che la causale era generica in quanto le esigenze non erano state specificate alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001 e pertanto doveva ritenersi nulla l’apposizione del termine con conseguente conversione del contratto e con condanna al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora sino al triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro. Circa la posizione del S.L. che risulta aver stipulato un contratto a termine ex art. 25 CCNL per “esigenze tecniche, produttive ed organizzative della struttura presso la quale viene assegnato connesse anche alle punte di più intensa attività previste per fine inizio anno dal 10.12.2001 al 31.1.2002 (la cui conversione era già stata disposta in primo grado) la Corte accoglieva solo in parte l’appello delle Poste stabilendo che le retribuzioni fossero dovute dal momento di costituzione in mora al triennio dalla scadenza del contratto (nel merito riteneva corretta la motivazione adottata per i contratti prima indicati ex art. 25 CCNL).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il D. con due motivi cui resistono le Poste con controricorso e le Poste Italiane con 9 motivi; resistono a quest’ultimo ricorso con controricorso la D’., la M., la G., il Sansonetti e il Pasquantonio; la M., la G. e e:,il Sansonetti hanno proposto ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo proposto il D. allega la Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3; violazione del principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di procedere al controllo di legalità tra la fattispecie indicata nella clausola contrattuale e la fattispecie concreta oggetto del giudizio. Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 3; violazione degli artt. 1421 e 2729 c.c., anche in relazione all’art. 116 c.p.c..

La clausola di cui all’art. 25 CCNL era nulla per violazione del principio di eccezionalità, specificità e tassatività dei contratti a termine stabiliti dalla L. n. 230 del 1962.

Il motivo è infondato. Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, la censura del ricorrente risulta infondata. In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-102007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230 art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali. Tale orientamento va confermato in questa sede. Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988), nè occorreva la prova di un collegamento concreto tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (v. fra le altre Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 30/3/2010 n. 7656).

Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116, violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova e violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione della norma contrattuale di cui all’art. 8 CCNL 26.11.1004. Mancata prova delle esigenze di carattere straordinario e violazione degli artt. 1421 e 2729 c.c.. Non sussistevano le esigenze organizzative dedotte nel contratto.

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte: le Poste non erano gravate da alcun onere probatorio avendo assunto a termine in una delle ipotesi previste dal CCNL; inoltre circa le circostanze di cui si parla nel motivo in ordine all'”organizzazione della aureole” non emerge nulla sul punto dalla sentenza impugnata nè parte ricorrente spiega come e quando tali circostanze siano state dedotte.

In ordine al ricorso proposto dalle Poste vanno esaminati preliminarmente i motivi 3, 4, 5 e 6 che riguardano la legittimità dei contratti sottoscritti con D’., M., G., D. P. ed i motivi n. 7 e 8 riguardante la legittimità del contratto stipulato con il S..

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg.. I contratti stipulati facevano riferimento a svariati Accordi in base ai quali poteva desumersi la Sussistenza delle ragioni produttive ed organizzative dedotte nel contratto.

Con il quarto motivo si allega l’omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte non aveva esaminato gli Accordi richiamati in contratto.

Con il quinto motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c.. Non gravava sul datore di lavoro la prova della sussistenza delle ragioni oggettive dell’assunzione a termine; in ogni caso le Poste avevano articolato una prova circa la loro sussistenza.

Con il sesto motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le ragioni per l’apposizione del termine potevano risultare dalla prova richiesta ed in ogni caso dalle indagini che il Giudice poteva disporre d’ufficio.

I detti motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono sulla medesima questione ed appaiono fondati alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte. Va preliminarmente ricordato che, comunque, il richiamo all’art. 25 del CCNL del 2001 è inconferente in quanto alla data di stipula del contratto individuale il CCNL del 2001 scadeva il 31.12.2001 e quindi, nel momento in cui il contratto è stato stipulato, la norma contrattuale invocata non era più operativa (cfr. Cass. n. 16424/2010). Circa invece le altre doglianze ha osservato da ultimo sul punto la Corte: “deve rilevarsi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa. Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

L’onere di “specificazione” nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato (v. Cass. 1.02.10 n. 2279). Non è sufficiente, dunque, a qualificare le ragioni per le quali è stata disposta l’assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si “specifichi” congruamente la natura. La già richiamata giurisprudenza (sentenza n. 2279 del 2010 ed altre che l’hanno seguita), privilegiando la scelta del legislatore Europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, ha concesso tuttavia un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative. E’ quanto nella sostanza la ricorrente sottolinea essere avvenuto nel caso di specie, in cui l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, concretizza le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” nella “attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002″. Da tali accordi, che costituiscono un momento di esame comune delle parti sindacali delle esigenze organizzative e di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso, secondo la ricorrente si desumerebbe l’esistenza di processi di mobilità introaziendale che legittimerebbero il ricorso alle assunzioni a termine, quale momento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane. Il giudice di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, si limita ad un superficiale giudizio di genericità delle motivazioni addotte a giustificazione del contratto, senza procedere alla valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate secondo la metodologia sopra indicata. La giurisprudenza di questa Corte ha, invece, ritenuto necessario che – di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito deve estendersi a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi ricomprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (v.

la citata sentenza 2279 del 2010)” (cfr. Cass. n. 8296/2012).

Essendosi anche nella fattispecie in esame la Corte di appello sottratta a questo compito, le censure sono fondate e comportano l’accoglimento dei motivi di ricorso anzidetti, nei limiti più sopra precisati.

Con il settimo motivo riguardante la posizione del solo S. si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia. Il contratto era stato sottoscritto pendente la validità del CCNL del 2001.

Con l’ottavo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c. e segg. e della L. n. 230 del 1962, art. 3. Il contratto era stato stipulato per ” punte di più intensa attività stagionale” prevista dal CCNL del 2001.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. In effetti la Corte di appello ha esaminato il contratto stipulato con il S. dal 10.12.2001 al 31.1.2001 alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001 mentre il contratto risulta sottoscritto in un momento in cui erano ancora in vigore le ipotesi previste dal CCNL ex art, 11 dello stesso D.Lgs. n. 368 del 2001. Pertanto si impone un riesame della legittimità del contratto alla luce delle clausole definite dalla contrattazione collettiva che sono state richiamate nel contratto.

I primi due motivi concernenti il preteso scioglimento del rapporto per mutuo consenso e l’ultimo motivo concernente le conseguenze risarcitorie dell’avvenuta dichiarazione di illegittimità dell’apposizione del termine ed il motivo del ricorso incidentale dei tre lavoratori prima indicati anch’esso concernente l’entità dovuta del risarcimento) vanno dichiarati assorbiti dall’accoglimento del ricorso delle Poste per i motivi prima esaminati.

In conclusione va rigettato il ricorso del D. che va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo. Va accolto il ricorso delle Poste, assorbito l’incidentale dei lavoratori M., G. e S.; va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio in relazione al ricorso accolto alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte;

La Corte: rigetta il ricorso di D. che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.100,00 di spese di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Accoglie il ricorso incidentale delle Poste, assorbito l’incidentale dei lavoratori M., G. e S., cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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