Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12593 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12593
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16945/2009 proposto da:
DIMMINACO AG (OMISSIS) e WYETH LEDERLE SPA (OMISSIS) in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, entrambe elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio
dell’avvocato GIONTELLA Marco, che le rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso per la Soc. Wyeth Lederle SpA, e giusta
procura speciale alle liti per la Soc. Dimminaco AG, per atto notaio
Patrik Odermatt in data 29.6.09 apostillata al n. 6905/09, che viene
allegata in atti;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 31.1.08,
depositata il 22/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 100/17/08, la CTR della Sicilia – in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Wyeth Lederle s.p.a., dichiarava dovuti dall’amministrazione finanziaria gli interessi anatocistici sul credito IVA rimborsato alla società per l’anno 1999. Non si pronunciava, invece, il giudice di appello sulla domanda – pure proposta dalla contribuente – di corresponsione dell’interesse al tasso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, limitandosi a dare atto, in sentenza, che l’Ufficio aveva provveduto “a liquidare l’imposta a credito più gli interessi nella misura prevista al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis”.
Avverso la sentenza n. 100/17/08 hanno proposto ricorso per cassazione la Cicl Corporation e la Wyeth Lederle s.p.a., rappresentante fiscale in Italia dell’altra società di diritto estero, articolando tre motivi, con i quali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 111 Cost., l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, e l’omessa pronuncia.
L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione a tutti e tre i motivi.
Ed invero, l’impugnata sentenza si palesa fondata sulla mera affermazione dell’Ufficio di avere corrisposto gli interessi, sul credito di imposta della contribuente, nella misura di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis. Ebbene, tale affermazione del tutto apodittica del giudice di appello, oltre a concretare una violazione del principio dispositivo espresso dagli artt. 115 e 116 c.p.c. ed il principio della parità delle parti nel processo, desumibile dall’art. 111 Cost., – avendo il giudice ignorato del tutto le allegazioni difensive dell’altra parte – viene ad integrare una motivazione solo apparente, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 82/1849, S.U. 26182/06).
E’ del tutto evidente, poi, che, non essendosi la CTR pronunciato in alcun modo sulla domanda di determinazione del tasso applicabile nella fattispecie, ma solo sulla spettanza degli interessi anatocistici, si profila altresì, nella specie, il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, con la sola precisazione che il terzo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011