Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12592 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29196/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7955/19/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data

21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale effettuata nei confronti della s.r.l. L’Antico, che aveva accertato, con riferimento all’anno di imposta 2010, un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP, e sul presupposto che la predetta società fosse a ristretta base societaria, emetteva un avviso di accertamento nei confronti del socio R.V., recuperando a tassazione il maggior reddito di capitale a questi imputabile nei limiti della quota di partecipazione nella predetta società.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di accertamento veniva accolto dalla CTP e l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate respinto sul presupposto che era intervenuto l’annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società con sentenza pronunciata dalla medesima Commissione d’appello.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. sostenendo che la CTR aveva annullato l’atto impositivo in assenza di un giudicato formatosi sull’avviso di accertamento presupposto, ovvero quello emesso nei confronti della società, essendo pendente il ricorso per cassazione promosso avverso la sentenza della CTR emessa in tale giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello inerente l’atto presupposto.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.

La sentenza impugnata si fonda su un giudicato esterno, allo stato insussistente.

Nella sentenza si legge: “La Commissione (…) osserva che, nel caso di specie riguardante la determinazione del reddito di partecipazione, si deve considerare l’esito del giudizio instaurato a seguito del ricorso proposto dalla società “L’Antico srl” di cui il ricorrente è socio, atteso che l’Accertamento nei confronti della società rende valida anche la rettifica operata dall’Ufficio nei confronti del socio di società a ristretta base azionaria, come nella specie. Ciò posto, atteso che questa stessa CTR, Sezione di Latina con uguale Collegio, in data 22/11/17, pronunciava nei confronti della società, la sentenza n. 7995/19/17 con cui si accoglievano le ragioni espresse dalla medesima società “L’Antico srI”, si ritiene che l’Accertamento operato dall’Ufficio, per trasparenza, nei confronti del socio debba essere annullato, rimanendo assorbita qualunque altra doglianza ed eccezione mossa dalle parti”.

La sentenza è manifestamente errata nei suoi presupposti di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 2909 c.c., dal momento che la sentenza evocata a fondamento del giudicato esterno, portante il numero 7995/19/17, non era definitiva, essendo stata ritualmente impugnata per cassazione con ricorso iscritto al n. 19772/2018 R.G. (cfr. Cass. n. 1176/2008, n. 9746/2017, n. 28515/2017, n. 20974/2018).

Da quanto sopra discende l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio, che provvederà alla riunione dei procedimenti o alla sospensione del presente procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. n. 14281/2000, n. 23323/2014 e n. 4485/2016).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA