Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12592 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22401-2015 proposto da:

IDRO – TIGULLIO SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che la Corte di appello di Genova, pronunziando sull’appello principale di Idro – Tigullio s.p.a. e sull’appello incidentale dell’INPS, ha confermato, per quel che ancora rileva, la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto crediti INPS per contributi dovuti a titolo di cigs, cigo e mobilità nei periodi ivi specificati;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di tre motivi;

2.1. che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito con tempestivo controricorso;

2.2. che parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO:

3. che il primo motivo di ricorso, con il quale, deducendosi plurime violazioni di norme di diritto, si censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e il secondo motivo di ricorso, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, si censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità, sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, sent n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto (tra le quali, per come pacifico, è annoverabile la società odierna ricorrente) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

3.1. che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

3.2. che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato inferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20, D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari), l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs. del CpS n. 869 del 1947, art. 3, espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46;

3.3. che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

4. che il terzo motivo di ricorso, con il quale, deducendosi plurime violazioni di legge, si censura la decisione per avere respinto la domanda di annullamento c/o riduzione delle sanzioni civili nonchè degli interessi e degli accessori, è manifestamente infondato avendo la decisione impugnata fatto applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’ obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iute”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato (Cass. n. 16093 del 2014, n. 20024 del 2008, n. 8324 del 2000 ss.uu. n. 3476 del 1994) ed escluso, in assenza del presupposto rappresentato dal versamento dei contributi dovuti, il ricorrere delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni aggiuntive in misura ridotta ai sensi dell’art. 116, comma 10 (ex plurimis: Cass. n. 17654 del 2009);

5. che in base alle co9derazioni che precedono, applicato l’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA