Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12592 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12592 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 7100-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PAULIN GIULIANO, CASTELLARIN ANNA, SOC. SEMPLICE
PAULIN GIULIANO E CASTELLARIN ANNA;

– intimati –

)6 6 ;

Data pubblicazione: 17/06/2015

avverso la sentenza n. 32/07/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 12/02/2013,
depositata il 12/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

agli scritti.

Ric. 2014 n. 07100 sez. MT – ud. 04-03-2015
-2-

udito l’Avvocato Bacosi Giulio difensore della ricorrenteche si riporta

Oggetto: termine di cui all’art. 12, 7° comma della legge 212/2000
Reg. Gen. 7100/2014
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Giuliano Paolin, Anna Castellarin, e società semplice fra costoro

L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Friuli V.G. 32/07/13 del 12 marzo 2013 che dichiarava la
nullità di avviso di accertamento IRPEF IVA per l’anno 2000 emesso prima che fosse
decorso il termine dilatorio di gg 60 previsto dall’ all’art. 12, 7° comma della legge
212/2000.

Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n.
18184 del 29 luglio 2013) secondo cui , l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé,
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale,
di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più
efficace esercizio della potestà impositiva.
Nel caso di specie la Amministrazione ha soltanto dedotto- la circostanza secondo cui sarebbe stata
imminente la scadenza del termine per l’emanazione dell’accertamento; e tale situazione non è ,
per costante giurisprudenza di questa Corte, idonea a giustificare il mancato rispetto del termine
dilatorio.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 4 marz 2015
Il P es e te relatore

Svolgimento del processo e motivi della decisione

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