Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12592 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16943/2009 proposto da:

WYETH LEDERLE SPA (OMISSIS), CICL CORPORATION, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio

dell’avvocato GIONTELLA Marco, che le rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso per la prima e giusta procura per atto

Notaio Patrik Odermatt del 29/06/09 allegata in atti per la seconda;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 31/1/08,

depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 103/17/08, la CTR della Sicilia – in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Wyeth Lederle s.p.a., dichiarava dovuti dall’amministrazione finanziaria gli interessi anatocistici sul credito IVA rimborsato alla società per l’anno 1997. Non si pronunciava, invece, il giudice di appello sulla domanda – pure proposta dalla contribuente – di corresponsione dell’interesse al tasso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, limitandosi a dare atto, in sentenza, che l’Ufficio aveva provveduto a liquidare l’imposta a credito più gli interessi nella misura prevista al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis.

Avverso la sentenza n. 103/17/08 hanno proposto ricorso per cassazione la Cicl Corporation e la Wyeth Lederle s.p.a., rappresentante fiscale in Italia dell’altra società di diritto estero, articolando tre motivi, con i quali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 111 Cost., l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, e l’omessa pronuncia. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione a tutti e tre i motivi.

Ed invero, l’impugnata sentenza si palesa fondata sulla mera affermazione dell’Ufficio di avere corrisposto gli interessi, sul credito di imposta della contribuente, nella misura di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis. Ebbene, tal affermazione del tutto apodittica del giudice di appello, oltre a concretare una violazione del principio dispositivo espresso dagli artt. 115 e 116 c.p.c., ed il principio della parità delle parti nel processo, desumibile dall’art. 111 Cost., – avendo il giudice ignorato del tutto le allegazioni difensive dell’altra parte – viene ad integrare una motivazione solo apparente, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 82/1849, S.U. 26182/06).

E’ del tutto evidente, poi, che, non essendosi la CTR pronunciato in alcun modo sulla domanda di determinazione del tasso applicabile nella fattispecie, ma solo sulla spettanza degli interessi anatocistici, si profila altresì, nella specie, il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, con la sola precisazione che il terzo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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