Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12591 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20188-20’15 proposto da:

MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DI ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Genova, pronunziando sull’appello di Mediterranea delle Acque s.p.a., ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto crediti INPS per contributi dovuti a titolo di cigs, cigo e mobilità nei periodi ivi specificati;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di due motivi;

2.1. che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito tempestivo controricorso;

2.2. che parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO:

3. che il primo motivo di ricorso, con il quale deducendosi plurime violazioni di norme di diritto, si censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e il secondo motivo di ricorso, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, si censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità, sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, Sent. n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto (tra le quali, per come pacifico, è annoverabile la società odierna ricorrente) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

3.1. che, in particolare, è stato ritenuto che non può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poichè la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816 del 2010 e Cass., n. 20818 del 2013, citt.; v. pure Cass. sez. Un., n. 5491de1 2014);

3.2. che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

3.3. che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato inferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20, D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari) -, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs. del CpS n. 869 del 1947, art. 3, espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46.;

3.4. che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

4. che in base alle con,iderazioni che precedono, applicato l’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quo dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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