Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12591 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4147/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

I.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

ROLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BEZZI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/11/2010 R.G.N. 95/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato in data 30.7.2008 al Tribunale di Brescia I.A., docente di ruolo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca agiva nei confronti del Ministero per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di natura psicopatologica da cui era affetto e per la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo.

Esponeva che la patologia era stata cagionata dagli atti vessatori perpetrati nei suoi confronti dal responsabile didattico dell’istituto di assegnazione (U.S. “Meneghini” di Edolo-BS) e che la domanda di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, presentata in data 23 febbraio 2005, aveva avuto esito negativo, in quanto il Comitato di verifica non aveva riconosciuto l’origine lavorativa della infermità.

Il Tribunale di Brescia, disposta ctu, con sentenza del 10 dicembre 2009 nr. 1041/09 accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 14 ottobre-13 novembre 2010, rigettava l’appello proposto dal Ministero.

La Corte territoriale rilevava che il dipendente aveva provato attraverso i documenti in atti la situazione di conflittualità e di grave tensione che viveva nell’ambiente di lavoro, che, come asserito dal ctu, ben poteva essere idonea, in una personalità predisposta, a cagionare la malattia, documentata e non contestata (tanto che la amministrazione a causa di essa aveva dispensato dal servizio il prof. I.).

Ai fini dell’equo indennizzo era rilevante l’oggettivo conflitto, anche se avvertito come insopportabile dal lavoratore a causa della propria fragilità nei rapporti interpersonali; era invece irrilevante l’accertamento della responsabilità per colpa della amministrazione.

L’istituto della causa di servizio si differenziava, quanto all’ambito ed alla intensità del presupposto causale, dalla nozione di malattia professionale di cui alla assicurazione INAIL, per la quale occorreva la prova di un rapporto causale efficiente tra la malattia ed il rischio lavorativo.

Per la Cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca articolando due motivi.

Resiste con controricorso il prof. I.A., illustrato da memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo il Ministero denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001 e del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Censura la interpretazione delle norme citate adottata dalla Corte territoriale, nella parte in cui ritiene idonea a determinare la insorgenza del diritto all’equo indennizzo una situazione di oggettivo conflitto sul luogo di lavoro, avvertita come insopportabile dal dipendente anche a causa di proprie fragilità –

indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro – ed irrilevante la incidenza di fattori esterni e di fattori endogeni.

Assume che tale conclusione determinava una svalutazione del rapporto di causalità, fino a ritenerlo quasi estraneo all’accertamento da effettuare laddove occorreva accertare una causa lavorativa “adeguata” ovvero capace di determinare la patologia in modo esclusivo o prevalente.

Sotto altro profilo, il giudizio del Comitato di verifica sulla assenza della causa lavorativa, era espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dalla autorità giudiziaria se non per eccesso di potere o violazione di legge, nella fattispecie insussistenti.

Il motivo è infondato.

Gli istituti della causa di servizio e dell’equo indennizzo sono sorti nel regime dell’impiego pubblico, essendo previsti dalD.P.R. n. 3 del 1957, art. 68 e dai regolamenti di esecuzione D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 – artt. 48 e segg., poi D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, da ultimo D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461.

La nozione della dipendenza da causa di servizio è offerta dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), disposizione relativa alla pensione privilegiata ma utilizzabile per la definizione della generale nozione di “causa di servizio”, che dà luogo anche all’equo indennizzo. La norma stabilisce che i fatti di servizio dai quali può dipendere un’infermità o la perdita dell’integrità fisica sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e che “le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

Sicchè, per espressa previsione normativa, nella materia della causa di servizio non trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni e va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente dell’evento, anche se abbia influito alla sua realizzazione in maniera indiretta e remota (in termini: Cass. 2767/2013; nr. 15974/2009).

Tanto premesso, deve tuttavia precisarsi che il giudizio di adeguatezza della causa deve essere compiuto verificando – con giudizio ex ante – la astratta idoneità di un antecedente a produrre l’evento in considerazione, tenendo conto di tutte le altre circostanze di fatto concorrenti nel caso concreto come antecedenti del’evento ed aventi pari efficienza causale (concause).

Sicchè, secondo il giudizio di causalità adeguata, nelle patologie ad eziologia multifattoriale ciascuna delle circostanze di fatto che con giudizio ex ante appaiono “adeguate”, nel concorso con le altre, alla produzione dell’evento è concausa della patologia.

A tale principio si è attenuto il giudice del merito, il quale ha evidenziato che dal punto di vista psicopatologico può accadere che per fattori endogeni un individuo non sia in grado di elaborare situazioni lavorative di conflitto, partorendo sindromi e che in tal caso le predette situazioni di oggettivo conflitto sul luogo di lavoro rilevano sotto il profilo dell’equo indennizzo.

In tal modo il giudice del merito ha correttamente espresso un giudizio ex ante ed in astratto sulla adeguatezza causale, in presenza di situazioni endogene dell’individuo, di situazioni di conflitto lavorativo a generare patologie.

Da ultimo, non appare condivisibile l’assunto del Ministero laddove sostiene che la indagine giudiziaria è limitata nella materia dell’equo indennizzo alla verifica di eventuali vizi di legittimità del parere del comitato di verifica, secondo le categorie proprie del giudizio di impugnazione degli atti amministrativi.

In ragione del regime privatistico del rapporto di lavoro il giudizio espresso dal Comitato di verifica non può in alcun modo considerarsi espressione di discrezionalità amministrativa, come tale insindacabile nel merito; si verte, piuttosto, in materia di diritti soggettivi, l’accertamento dei cui fatti costitutivi è interamente devoluto alla verifica giudiziaria.

2. Con il secondo motivo il Ministero dell’Istruzione denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Espone che la Corte territoriale aveva ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda sulla base della produzione documentale mentre mancava qualsiasi prova in ordine all’effettivo accadimento dei fatti narrati nonchè in ordine alla assenza della patologia nel periodo anteriore a quello lavorativo.

Degli episodi allegati in ricorso era documentato un unico fatto (il colloquio con l’ispettore scolastico del 12.4.2003, sollecitato dal stesso docente, nel quale la partecipazione del responsabile didattico era stata sollecitata dall’ispettore); in ogni caso, tutti gli episodi denunziati erano oggettivamente neutri o di scarso rilievo ed a torto il docente li aveva intesi come atti persecutori.

Il motivo è infondato.

Non appare pertinente la censura formulata in relazione all’art. 2697 c.c..

La violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto documentalmente provato lo stato di tensione e grave conflittualità vissuto dal prof. I. sul luogo di lavoro sicchè non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Del pari non si ravvisa il vizio della motivazione.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”.

Il termine “fatto” non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-

naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Nella fattispecie la valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice dell’appello è congruamente motivata e l’iter logico-

argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che la infermità psichica poteva essere causata da una molteplicità di fattori lesivi, ha ritenuto che i documenti prodotti attestassero uno stato di tensione emotiva del dipendente determinato dall’ambiente lavorativo, costituente concausa della patologia.

Il Ministero ricorrente non individua fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso o rispetto ai quali si ravvisi insufficienza o contraddittorietà della motivazione ma contesta la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, opponendovi una diversa interpretazione dello stesso; il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale, invece alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida vin Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge con distrazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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