Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12591 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 12591 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 4349-2012 proposto da:
MAVIS SRL 02292500648, società con socio unico, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
DI MARTINO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

3O9
‘4 5

Data pubblicazione: 17/06/2015

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente nonché contro

80415740580;
– intimato avverso la sentenza n. 464/5/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATYA di SALERNO del 6/12/2010, depositata il
20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Bacosi Giulio difensore della controricorrente che
siriporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 04349 sez. MT – ud. 04-03-2015
-2-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Svolgimento del processo e motivi della decisione

La agenzia delle entrate ha chiesto la fissazione di udienza contestando il decreto 20050/2012 con
cui il presidente della sezione estingueva il giudizio su impugnazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Campania 464/5/10,
E’ per altro ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la istanza in questione è
inammissibile (sentenza delle Sezioni Unite19980/2014 sentenza della sezione quinta 11443/2015)
pqm
La Corte dichiara inammissibile l’istanza della Agenzia.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 4 marzo 2015.

RG 4349/12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA