Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12590 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4195/2011 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

n 12;

– ricorrente –

contro

C.S., + ALTRI OMESSI

tutti

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO GUARDAVACCARO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

CA.GE.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/02/2010 R.G.N. 803/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 61/2008, di accoglimento delle domande proposte nei confronti del suddetto Ministero da Stefano Crea e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe onde ottenere la dichiarazione del loro diritto a percepire, nella qualità di ufficiali giudiziari, l’indennità di amministrazione ex art. 34 CCNL del 1995, nell’importo come rideterminato dall’art. 7 del CCNL del 1997, con decorrenza dall’1 gennaio 1994, con la conseguente condanna del Ministero convenuto alla restituzione delle corrispondenti somme trattenute ai ricorrenti al suddetto titolo.

La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il primo giudice è pervenuto alla suddetta conclusione in adesione ad una precedente sentenza del Consiglio di Stato (n. 9289/03), pronunciata su analoga questione, nella quale è stato affermato che una volta riconosciuta l’indennità di amministrazione agli ufficiali giudiziari doveva anche essere esteso il meccanismo di adeguamento, al di là dell’ambigua formulazione dell’Accordo del 1997;

b) come già ritenuto in precedenti decisioni in materia di questa Corte d’appello di Firenze, va ribadito che è pacifico tra le parti che il rapporto degli impiegati degli UNEP deve ritenersi soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 (e successive modifiche) e quindi alla contrattazione collettiva del Compatto Ministeri, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità;

c) tale contrattazione collettiva ha previsto una nuova disciplina degli elementi accessori della retribuzione, a far data dal giorno 1 gennaio 1995;

d) in particolare tale nuova disciplina, per tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia, tra i quali rientrano anche gli ufficiali giudiziari, ha istituito una indennità, denominata indennità di amministrazione, con esplicita o implicita abrogazione delle disposizioni precedenti, ivi compresa quella di cui alla L. n. 14 del 1991, art. 1 (non esplicitamente elencata tra le disposizioni abrogate), che prevedeva per i dipendenti UNEP una speciale indennità da determinare sulla base degli adeguamenti previsti dalla L. n. 525 del 1996;

e) la suddetta interpretazione del CCNL del 1995 e delle legge del 1996 è rafforzata dalle dichiarazioni rese dalle parti collettive in sede di stipula dell’Accordo del 1997, integrativo del CCNL cit.

2.- Il ricorso del Ministero della Giustizia domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con controricorso, C. S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi, corredati da quesiti di diritto i quali) pur non essendo il presente ricorso soggetto, ratione temporis, alle prescrizioni dell’art. 366-bis c.p.c. (trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009), sono utili quali momenti di sintesi delle censure.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 525 del 1996, L. n. 14 del 1991, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, dell’art. 34 del CCNL Comparto Ministeri del 1995 e dell’allegato B tabella 2 dello stesso contratto.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione carente e illogica su un fatto controverso e decisivo e violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nella interpretazione degli artt. 7 e 8 del CCI del 2007 (recte: 1997).

Il Ministero ricorrente, premesso che gli ufficiali giudiziari, in quanto rientranti nella categoria dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria, sono destinatari dell’indennità di amministrazione, deduce che la L. n. 525 del 1996, ha ripristinato determinati benefici (adeguamento e rivalutazione) esclusivamente in relazione alle indennità attribuite al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonchè al personale amministrativo delle magistrature speciali, escludendo da tali benefici gli ufficiali giudiziari, già destinatari dell’indennità prevista dalla L. n. 14 del 1991.

Ciò avrebbe comportato che l’indennità percepita dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fosse diversa, nell’importo, da quella percepita dal personale UNEP. L’art. 8 dell’accordo del 1997, integrativo del CCNL Comparto Ministeri del 1995, ha espressamente disapplicato la L. n. 525 del 1996, art. 1 e la L. n. 14 del 1991, art. 1, con la conseguenza che, venendo meno tali disposizioni, la disciplina applicabile anche agli ufficiali giudiziari è quella di cui all’accordo integrativo. Per effetto di tale accordo, non avente efficacia retroattiva, l’adeguamento della indennità di amministrazione può essere riconosciuto al personale UNEP solo per il periodo successivo alla stipula dello stesso e non già nel periodo compreso tra il 1995 e il 1997.

Conseguentemente la decisione della Corte d’appello sarebbe erronea e anche mal motivata con riguardo alla disposta decorrenza dell’emolumento in oggetto.

2 – Esame delle censure.

2.- I due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

La questione per cui è controversia è stata già oggetto di esame da parte di questa Corte in molte occasioni nella quali è stata ritenuta fondata la pretesa degli ufficiali giudiziari (vedi, per tutte: Cass. 22 ottobre 2013 n. 23939; Cass. 16 ottobre 2013 n. 23523; Cass. 27 giugno 2014, n. 14606; Cass. 22 maggio 2015, n. 10570; Cass. 25 maggio 2015, n. 10696; Cass. 2 novembre 2015, n. 22382; Cass. 13 novembre 2015, n. 23315), sulla base delle argomentazioni appresso indicate, condivise da questo Collegio.

2.1.- A differenza del personale UNEP, al quale a decorrere dal 1 gennaio 1991 veniva corrisposto, a norma della L. 15 gennaio 1991, n. 14, un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d’intesa con le OO.SS., il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e il personale amministrativo delle magistrature speciali, fruiva in base alla L. 22 giugno 1988, n. 221 e alla L. 15 febbraio 1989, n. 51, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute, dell’indennità stabilita per il personale di magistratura dalla L. 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri).

2.2.- Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì l’abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando peraltro a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente. Conseguentemente l’art. 34 del primo CCNL del Comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, definì nell’allegato B le “tabelle di retribuzione accessoria mensile aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per l’anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.

La tabella 1, all. B, del contratto collettivo, ha individuato nella indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il Ministero della Giustizia è quello erogato al personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali.

Ora, poichè nessuna disposizione del CCNL esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, con l’entrata in vigore dello stesso anche il trattamento accessorio di cui alla L. n. 14 del 1991, relativo ai predetti dipendenti, resta implicitamente abrogato e sostituito dalla indennità di amministrazione nell’ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante dal “riferimento agli importi corrisposti per l’anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.

2.3.- Non assume alcun rilievo la circostanza che la predetta normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, risultando dalla “DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3” del medesimo accordo, con riguardo “alle normative che risultano inapplicabili”, che le clausole contrattuali “hanno una funzione meramente ricognitiva, in quanto l’inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l’istituto del rapporto di lavoro”.

2.4.- Sostiene la difesa del Ministero che il quadro normativo delineato avrebbe subito una variazione per effetto della L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1, che ha stabilito, esclusivamente per le indennità previste dalla L. n. 221 del 1988 e dalla L. n. 51 del 1989, la riattivazione, con decorrenza 1 gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, affidando la successiva dinamica di tali indennità alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, secondo il Ministero ricorrente, tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo del 1997 ha esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina di cui alla L. n. 525 del 1996, art. 1, solo per i dipendenti del Ministero della Giustizia diversi dal personale UNEP l’importo dell’indennità di amministrazione sarebbe lievitato per effetto dell’applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il 1993.

La tesi difensiva così sviluppata non convince.

2.5.- L’avvenuta contrattuale individuazione dell’ammontare delle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988 e alla L. n. 51 del 1989, come parametro di determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del Ministero della Giustizia, ha infatti comportato che l’applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta in una nuova retroattiva determinazione della indennità contrattuale di amministrazione, riferita appunto all’ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del Ministero.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato, ribadendosi il seguente principio di diritto: “L’indennità di amministrazione, istituita dall’art. 34 del CCNL 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della Giustizia, in riferimento alle indennità previste dalla L. 22 giugno 1988, n. 221 e L. 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. 13, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell’accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la L. 15 gennaio 1991, n. 14 – che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale – non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del CCNL, realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, nè che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che, anche nei confronti del personale UNEP, opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell’indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla L. 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988 e L. n. 51 del 1989” (vedi: Cass. 22 ottobre 2013 n. 23939; Cass. 16 ottobre 2013 n. 23523; Cass. 27 giugno 2014, n. 14606; Cass. 22 maggio 2015, n. 10570; Cass. 25 maggio 2015, n. 10696; Cass. 2 novembre 2015, n. 22382; Cass. 13 novembre 2015, n. 23315, tutte citate sopra).

3 – Conclusioni.

3.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) mpensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%.

Nulla spese per Ca. rimasto intimato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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