Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1259 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1259 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 4002 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

3z(a)
contro

Calisti Simonetta, elettivamente domiciliata in Roma,
Via di Villa Emiliani n. 11, presso lo Studio dell’Avv.
Giuliano Tabet che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso la sentenza n. 44/04/06 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Umbria, depositata il 19
dicembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. Giuliano Tabet, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 44/04/06, depositata il 19
dicembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria, pronunciando sull’appello proposto dalla
contribuente Calisti Simonetta, in riforma della
decisione n. 100/03/04 della Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia, accoglieva il ricorso della
ridetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione e
irrogazione sanzioni n. 011V004886/003/Z; col quale
avviso l’Ufficio, revocata l’agevolazione di cui
all’art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 1 dopo che
“la Comunità Montana competente” aveva negato la
sussistenza delle condizioni cui era subordinato il
diritto al beneficio, recuperava l’ordinaria imposta di
registro relativamente all’acquisto “di un fondo
rustico”.
La CTR, per quanto rimasto d’interesse, accertato che
nel

rogito

d’acquisto

la
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contribuente

aveva

Ernestino Bruschetta;

indistintamente richiesto sia il beneficio di cui
all’art. 9 d.p.r. n. 601 cit., sia il beneficio di cui
all’art. l 1. 6 agosto 1954, n. 604, statuiva,

verba,

ad

che l’Ufficio “avrebbe dovuto considerare che

non esisteva alcuna norma o altro impedimento atti a
precludere la spettanza degli altri benefici che,

giudicando, perciò, così infine la CTR, che “l’Ufficio
avesse provveduto ad una liquidazione impropria e non
esaustivamente motivata, stante che, nella circostanza,
disponeva della possibilità di esperire ulteriori
procedure accertative prima di determinare l’oggetto e
la natura della liquidazione nonché l’esatto importo
della pretesa tributaria”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente resisteva con controricorso,
avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione degli
artt. 1, 2, 3 e 4 1. 6 agosto 1954 n. 604 nonché dei
principi generali in materia di regimi agevolativi
fiscali; falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 l. 27
dicembre 2000 n. 212″; l’Agenzia delle Entrate, a
riguardo, dopo aver ricordato il consolidato
orientamento di questa Corte in materia di decadenza da

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coevamente, il contribuente aveva richiesto”;

agevolazione

faceva

fiscale,

l’Amministrazione

rilevare

come

in realtà correttamente

avesse

assoggettato l’atto ad imposizione ordinaria, non
potendo esser riconosciute altre agevolazioni per le
quali occorressero differenti condizioni di fatto o di
diritto ed anche se dette altre agevolazioni fossero

questo perché, così faceva conclusivamente osservare
l’Agenzia delle Entrate, i poteri di accertamento e di
valutazione del tributo erano da ritenersi esauriti
“nel momento in cui l’atto viene sottoposto a
tassazione”. Il quesito era: “se, nel caso in cui un
atto sia stato sottoposto ad una determinata tassazione
ai fini dell’imposta di registro (e ipotecaria) con il
trattamento agevolato richiesto o comunque accettato
dal contribuente, in caso di decadenza dal beneficio
non si possa invocare altra diversa agevolazione
neanche se richiesta in via subordinata già all’inizio
in quanto i poteri di accertamento e di valutazione del
tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene
sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché
la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento
preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di
differenti presupposti normativi o di fatto, non
ostando a tale conclusione i principi di cui agli artt.
5, 6 e 10 1. n. 212 del 2000, non pertinenti al caso”.
Il motivo è fondato.
La CTR, nella sostanza, ha proceduto ad annullare il
recupero dell’imposta ordinaria ritenendo che l’Ufficio

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state richieste al momento della registrazione; e

dovesse riconoscere alla contribuente l’agevolazione di
cui all’art. 1 l. n. 604 del 1954; laddove, con la
censura all’esame, l’Ufficio sostiene invece che
quest’ultima agevolazione, pur se richiesta assieme a
quella in seguito disconosciuta di cui all’art. 9
d.p.r. n. 601 cit., non potesse andare accordata. Fatte

che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia delle
Entrate si è tutta formata in fattispecie di
liquidazione d’imposta complementare a seguito di
“decadenza” da agevolazioni fiscali; in effetti, la
“decadenza” costituisce un fatto sopravvenuto alla
liquidazione dell’imposta principale, certamente non
conoscibile dall’Ufficio al momento della registrazione
dell’atto, cosicché esattamente l’imposta applicata era
appunto stata quella complementare (Cass. sez. un. n.
1196 del 2000; Cass. sez. trib. n. 3561 del 2002);
sennonché, l’elemento centrale della giurisprudenza
richiamata dall’Agenzia delle Entrate è un altro; e,
cioè, che, essendo stato con l’imposta principale
riconosciuto un determinato beneficio, senza che il
contribuente abbia proposto ricorso per farne valere
uno diverso, non è poi possibile in seguito domandare
una diversa agevolazione; e, questo, perché l’Ufficio
non può liquidare una ulteriore imposta principale
(Cass. sez. trib. n. 14601 del 2003; Cass. sez. I n.
6159 del 1990). Consegue, pertanto, che la
giurisprudenza richiamata dall’Ufficio debba valere
anche nella differente fattispecie, qui all’esame, in

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le appena vedute premesse, può esser utile evidenziare

cui il beneficio, per assenza ab origine dei requisiti
indispensabili, assenza che non poteva esser evinta
dall’Ufficio al momento della registrazione dell’atto,
da’ identicamente luogo all’applicazione di una imposta
complementare; difatti, anche in questa ipotesi, non
trattandosi di errore dell’Ufficio, giacché la mancanza

lege

prescritti per aver diritto

all’agevolazione di cui all’art. 9 d.p.r. 601 cit. non
era ravvisabile dall’atto, l’imposta liquidata è stata
quella complementare (Cass. sez. trib. n. 26407 del
2005; Cass. sez. trib. n. 3301 del 2003); e con la
finale illazione per cui non poteva esser liquidata,
una seconda volta, l’imposta principale col
riconoscimento di un beneficio diverso, perché in
effetti le due agevolazioni oggetto di controversia
sono diverse.
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
causa può esser da questa Corte definita nel merito
mediante pronuncia di rigetto del ricorso del
contribuente introduttivo della lite fiscale.
4.

Nella specificità della vicenda, debbono farsi

consistere i giusti motivi che inducono questa Corte a
compensare integralmente le spese processuali di ogni
fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, respinge il ricorso della

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dei requisiti ex

ZSENT77—
Al
contribuente introduttivo della lite fiscale; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 21 novembre 2013

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