Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1259 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18058-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO PLACCAVENTO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CT. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

-ricorrente successiva –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO PLACCAVENTO;

– controricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 5585/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.G. impugnava il silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia delle Entrate, sulla richiesta di rimborso, presentata in data 29/1/2009, del 90% degli importi versati a titolo di Irpef, Ilor ed Iva per gli anni 1990, 1991 e 1992 per un importo complessivo di Euro 93.019,00.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente al rimborso della somma di Euro 44.258,00, per Irpef ed Ilor mentre lo denegava per la richiesta di rimborso Iva.

3. La sentenza veniva impugnata sia dal contribuente che dall’Ufficio e la Commissione Regionale della Sicilia, riuniti gli appelli, li rigettava rilevando per quanto di interesse in questa sede: a) che il beneficio fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, si applicava sia a favore del contribuente che non aveva ancora pagato che a favore di chi aveva già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato; b) che la domanda di rimborso era tempestiva essendo stata proposta nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della normativa che aveva sancito il presupposto per la restituzione.

4. Avverso tale decisione è insorta l’Agenzia Entrate con due ricorsi notificati in data 5 e 6 giugno 2019. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va preliminarmente rilevato che L’Agenzia delle Entrate ha notificato due distinti ricorsi; va, quindi, esaminato il primo ricorso notificato in data 5 giugno 2019 in quanto il secondo si risolve in una reiterazione della prima notifica (cfr. Cass. 20543/20179)

1.1 Con il primo motivo di ricorso denuncia la ricorrente violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR statuito sulla questione sollevata dall’Ufficio nelle controdeduzioni e nell’appello incidentale relativa alla inapplicabilità dell’agevolazione ai lavoratori autonomi.

1.2. Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015), della VI direttiva nr. 77/338/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17.6.2008 in causa C-132/06 e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia della comunità Europea del 15.7.2015 in causa C-82/14, nonchè dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 “final”; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che il ricorrente in quanto percettore di redditi di lavoro autonomo, non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento di tutti gli altri motivi.

2.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass. Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

2.1 L’Ufficio con un specifico motivo di appello incidentale che, in ossequio al principio di autosufficienza, è stato riprodotto nel ricorso per cassazione, aveva sottoposto all’attenzione della CTR il thema decidendum della infondatezza della pretesa di rimborso fatta valere dal contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall’Iva, per incompatibilità con la sopravvenuta normativa comunitaria ed i principi enunciati dalla Corte di Giustizia; i giudici di appello hanno completamente omesso di trattare e pronunciarsi, neanche implicitamente, su tale questione incorrendo, quindi, nel denunciato vizio di nullità della sentenza per error in procedendo.

5. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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