Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1259 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31165-2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTEAZIONALE DI SALERNO, SEZ. DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2766/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VI

TLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano A.N. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria riferendo di aver lasciato il proprio Paese per trasferirsi in Libia all’età di 21 anni al fine di cercare lavoro, di avervi lavorato per un anno senza essere pagato e di essere poi venuto in Italia per trovare un lavoro e aiutare i genitori adottivi, vecchi e malati;

2. il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della competente Commissione territoriale, osservando che il racconto era vago e generico sotto il profilo della città di provenienza, dei posti frequentati e del luogo di svolgimento dell’apprendistato, in ogni caso essendo manifestamente solo economiche le ragioni dell’espatrio; ha negata anche la protezione sussidiaria, non rientrando

la zona di sua provenienza State) tra quelle afflitte dalla violenza di Boko Haram (v. rapporto Amnestv international 2017-2018), nè avendo il ricorrente evidenziato specifici episodi di conflitto armato; ha infine disatteso la richiesta di protezione umanitaria, poichè i “timori di persecuzione politica personale” in caso di rientro in Patria sono “del tutto astratti e congetturali” e il ricorrente non ha particolari legami familiari col territorio italiano nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia;

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il primo motivo – con cui si lamentano congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, avendo il tribunale puntualmente esaminato i motivi di ricorso) e ampiamente motivato sulla vaghezza del racconto del ricorrente e sulla natura esclusivamente economica delle ragioni del suo espatrio; il motivo è peraltro incentrato su una persecuzione per ragioni politiche (status di rifugiato politico: v. pag. 6 e s.) che non risulta mai dedotta in causa; il tribunale ha comunque acquisito) fonti “COI” qualificate, sicchè le censure risultano astratte e generiche, sostanzialmente traducendosi nella non condivisione delle valutazioni di merito del tribunale;

6. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili poichè la motivazione, lungi dall’essere apparente, risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte per cui le ragioni economiche non sono sufficienti a fondare la protezione umanitaria; inoltre le censure appaiono astratte e generiche (a pag. 18 si stigmatizza il riferimento del tribunale alla “persecuzione politica”, quando lo stesso ricorrente ha invocato lo status di “rifugiato politico” a pag. 6-7 del ricorso);

7. inammissibile è anche la terza censura, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione D.P.R. cit., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. cit., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).

8. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

li sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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